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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
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Conformi: |
Cass. civ., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 20013 Cass. civ., Sez. VI-1, 26 gennaio 2022, n. 2236 Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040 Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2019, n. 9527 |
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Difformi: |
Non si rilevano precedenti in materia |
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dal procedimento concernente lo stato di adottabilità di un minore, all’esito del quale il Tribunale per i minorenni di Roma ne dichiarava l’adottabilità e confermava la nomina del tutore provvisorio, disciplinando in forma protetta gli incontri con la madre e con i nonni materni e vietando, invece, i rapporti con il padre.
Ed invero, la Corte d’Appello di Roma respingeva gli appelli proposti dai familiari, ritenendo che il primo giudice avesse pronunciato lo stato di abbandono e, conseguentemente, l’adottabilità del minore secondo il modello dell’adozione legittimante.
I ricorrenti sostenevano, al contrario, che la decisione di primo grado dovesse essere interpretata come una pronuncia di adozione non legittimante ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della L. n. 184/1983, secondo lo schema della cosiddetta “adozione mite”.
A fondamento della loro ricostruzione veniva valorizzata, tra l’altro, la previsione del mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d’origine.
La Corte di cassazione, con la successiva ordinanza oggetto di revocazione, respingeva la prospettazione, rilevando che il procedimento era stato promosso dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. n. 184/1983 per l’accertamento dello stato di abbandono e che le modalità di mantenimento dei rapporti con i familiari non erano incompatibili con l’adozione legittimante.
Secondo i ricorrenti, tuttavia, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto, non avendo percepito l’effettivo contenuto della sentenza di primo grado e avendo erroneamente ricostruito il significato della disciplina dei rapporti familiari anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023.
Veniva pertanto proposta revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando un errore percettivo della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i motivi di revocazione, ritenendo insussistente il presupposto dell’errore di fatto.
Il punto di partenza della motivazione è rappresentato dalla riaffermazione dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
Nello specifico, l’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione e non in un errore di giudizio; deve cioè trattarsi di una svista immediatamente riconoscibile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli stessi.
Inoltre, l’errore deve essere essenziale e decisivo, riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e deve essere autonomo rispetto ad una precedente valutazione giudiziale.
Quest’ultimo profilo risulta decisivo nel caso concreto attesoché parte ricorrente sosteneva che la Cassazione non avesse percepito il contenuto della sentenza di primo grado, attribuendole una portata diversa da quella effettivamente avuta.
La Corte, tuttavia, osserva che la questione era stata ampiamente discussa nei precedenti gradi di giudizio ed era stata nuovamente sottoposta al suo esame nel giudizio di legittimità.
Non si era dunque verificata una mera svista nella lettura degli atti, ma una valutazione del loro contenuto e della portata giuridica delle decisioni di merito.
La distinzione può essere sintetizzata in termini particolarmente netti: la revocazione non corregge ciò che il giudice ha ritenuto; corregge ciò che il giudice ha erroneamente percepito.
Nel caso esaminato, la Corte aveva infatti già valutato la doglianza con la quale i ricorrenti contestavano la qualificazione della decisione di primo grado, ritenendo che tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello fossero intervenuti nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento dello stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità. La previsione di incontri tra il minore e alcuni familiari era stata interpretata come modalità di salvaguardia delle relazioni affettive, non già come espressione di un diverso modello di adozione.
Ne consegue che la censura proposta in sede revocatoria non investiva un fatto erroneamente percepito dalla Corte, ma la correttezza della valutazione giuridica compiuta dalla stessa Corte sul contenuto della sentenza di merito e sul significato degli atti processuali, rimanendo esterna al perimetro circoscritto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
Sul punto, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui, quando su un fatto si siano confrontate posizioni contrapposte delle parti e il giudice abbia conseguentemente espresso una valutazione delle risultanze processuali, non può parlarsi di mera svista percettiva. L’eventuale errore appartiene, in tal caso, al diverso piano del giudizio e non è suscettibile di revocazione.
La medesima conclusione viene raggiunta con riguardo al riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023.
I ricorrenti deducevano che la pronuncia costituzionale fosse successiva alla decisione del Tribunale per i minorenni e che, pertanto, non avrebbe potuto costituirne il parametro interpretativo.
La Corte esclude che tale circostanza possa integrare un errore di fatto, osservando che il riferimento ermeneutico era riconducibile non alla successiva sentenza della Consulta, ma alla precedente ordinanza di rimessione, nella quale era già stata prospettata l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27 della L. n. 184/1983.
Anche tale questione, quindi, atteneva ad una valutazione giuridica già compiuta e non ad una svista percettiva.
Di particolare interesse è, infine, il ricorso adesivo proposto dal padre del minore. La Corte rileva che alcuni motivi erano inammissibili perché, anziché denunciare un errore riferibile all’ordinanza oggetto di revocazione, introducevano nuove questioni di censura in diritto, mai prospettate in precedenza e dunque neppure esaminate nella pronuncia revocanda.
Il giudizio di revocazione non può, infatti, trasformarsi in un nuovo giudizio di legittimità attraverso il quale recuperare questioni rimaste estranee alla decisione impugnata.
Cosa resta
La pronuncia in commento offre una significativa puntualizzazione sui confini del rimedio revocatorio e, soprattutto, sul rischio di utilizzare la nozione di “errore di fatto” quale formula sostanzialmente sostitutiva della critica alla decisione.
Il discrimen non corre tra una decisione corretta e una decisione erronea: corre, piuttosto, tra errore di percezione ed errore di valutazione.
Nel primo caso il giudice rappresenta nella sentenza un fatto diverso da quello incontestabilmente risultante dagli atti del giudizio di legittimità, senza che sul punto sia intervenuta una precedente attività valutativa. Nel secondo caso, invece, il giudice ha percepito il dato processuale e lo ha interpretato, ricavandone una determinata conclusione. È soltanto la prima situazione che, ove ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, può giustificare la revocazione.
Non si tratta certo di una precisazione meramente teorica, ma di una questione di notevole rilievo per la tecnica difensiva, considerata la natura apparentemente sottile del confine tra travisamento del fatto ed errore di giudizio, soprattutto quando la doglianza investa la lettura di una pronuncia, la qualificazione giuridica di un determinato atto o la ricostruzione del thema decidendum.
Proprio in tali ipotesi, l’ordinanza n. 25548 impone di verificare preliminarmente se il giudice abbia omesso di percepire un dato oggettivo oppure se, al contrario, abbia percepito quel dato e ne abbia tratto una conclusione ritenuta erronea dalla parte.
Un ulteriore limite emerge con riferimento alle censure nuove.
La revocazione presuppone necessariamente un vizio proprio della pronuncia revocanda e non può essere impiegata per introdurre questioni che quella pronuncia non ha mai esaminato.
In assenza di un errore riferibile al decisum, viene meno lo stesso oggetto del giudizio revocatorio.
Calandoci al caso concreto, la vicenda relativa all’adozione conferma concretamente la rigidità della distinzione richiamata.
La qualificazione della decisione di primo grado, la portata della dichiarazione di adottabilità e il significato attribuito alla conservazione di alcuni rapporti familiari costituivano questioni già devolute, discusse e valutate; per tale ragione, la loro riproposizione attraverso la prospettazione di un “errore di fatto” non poteva consentire alla parte di ottenere una nuova valutazione della controversia.
Esito:
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso adesivo, con condanna delle parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti.
Riferimenti normativi:
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
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