La mancata manovra di emergenza della vittima di omicidio stradale non interrompe il nesso causale tra la condotta di guida colposa e l’evento mortale quando l’impatto è provocato dall’improvvisa invasione della corsia opposta da parte di chi procede in violazione delle regole della circolazione. Né, in una simile situazione, trova applicazione l’attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, del codice penale, se non è dimostrato che una condotta della vittima abbia inciso causalmente sull’evento.
È il principio affermato dalla Cassazione penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale colposo plurimo (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 30 settembre 2026, n. 34892).
La dinamica dell’incidente
L’incidente era avvenuto il 17 settembre 2021. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, alla guida di una Ford Mustang, aveva effettuato un sorpasso non consentito oltrepassando la linea continua di mezzeria in prossimità di una curva.
Dopo avere affrontato la curva a una velocità di circa 80 chilometri orari, superiore al limite di 70, su una strada resa viscida dalla pioggia e caratterizzata da una banchina cedevole segnalata come pericolosa, il conducente aveva perso il controllo del veicolo. La Mustang aveva quindi invaso la corsia opposta, disponendosi trasversalmente rispetto all’asse stradale, e si era scontrata con una Fiat Doblò.
Il conducente del furgone procedeva a velocità moderata nella propria corsia di marcia. In seguito all’impatto, il veicolo era stato sbalzato verso la banchina laterale e si era ribaltato. Il conducente era morto immediatamente, il passeggero, trasportato in ospedale, era deceduto poco dopo.
La tesi della difesa
La difesa aveva contestato la ricostruzione del sinistro, sostenendo che il conducente del Doblò avrebbe avuto il tempo di avvistare la Mustang e di effettuare una manovra di emergenza per evitare l’impatto o ridurne le conseguenze.
Secondo il ricorrente, questa condotta avrebbe dovuto interrompere il nesso causale o, in subordine, giustificare la diminuzione di pena prevista dall’art. 589-bis, comma 7, c.p., applicabile quando l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione dell’imputato.
La difesa aveva inoltre contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l’omicidio stradale, invocando la giovane età, l’incensuratezza e la dinamica dell’incidente.
Il rischio della collisione rientra nella condotta di chi invade la corsia
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla ricostruzione del sinistro.
Se il conducente della Mustang non avesse perso il controllo del mezzo, a causa del sorpasso vietato, della velocità eccessiva e delle condizioni della strada, non avrebbe invaso la corsia lungo la quale procedeva il Doblò. In quella situazione, nessuna manovra di emergenza sarebbe stata necessaria.
La Corte ha quindi escluso che la condotta ipotizzata a carico della vittima potesse interrompere il rapporto causale. Una causa sopravvenuta produce tale effetto soltanto quando introduce un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il soggetto agente era chiamato a governare.
Il rischio di collisione con un veicolo che procede regolarmente nella propria corsia rientra invece tra quelli tipicamente connessi alla condotta di chi effettua un sorpasso non consentito in prossimità di una curva, a velocità eccessiva e su fondo stradale reso viscido dalla pioggia.
Nessuna attenuante se la vittima non aveva una concreta possibilità di reazione
La stessa dinamica ha escluso l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, c.p. La difesa aveva sostenuto che una manovra del conducente del Doblò avrebbe potuto evitare l’impatto o limitarne la gravità.
La Cassazione ha però rilevato che questa tesi era stata formulata in termini apodittici. Il ricorso non indicava quali argomentazioni tecnico-scientifiche dimostrassero l’effettiva possibilità di una manovra utile e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, secondo cui l’impatto era stato improvviso e imprevedibile.
In assenza di una concreta dimostrazione dell’incidenza causale della condotta della vittima sulle conseguenze dell’omicidio stradale, l’evento resta riconducibile alle plurime violazioni commesse dall’imputato. Non basta, quindi, prospettare in astratto che la vittima avrebbe potuto reagire diversamente: occorre provare che una specifica manovra fosse concretamente possibile e che avrebbe evitato l’evento o ne avrebbe ridotto le conseguenze.
La giovane età non basta per le attenuanti generiche
La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alle attenuanti generiche.
I giudici di merito avevano considerato che l’imputato, al momento dei fatti, aveva quasi ventinove anni e non poteva quindi essere qualificato come “giovanissimo”. Avevano inoltre osservato che la giovane età, da sola, non giustifica la concessione delle attenuanti generiche.
Perché possa assumere rilievo, è necessario dimostrare che la condizione giovanile abbia concretamente inciso sulla personalità dell’imputato, determinando una maturità non completa e una ridotta capacità di valutare il proprio comportamento. Tale condizione non può essere presunta dal solo dato anagrafico e, nel caso esaminato, non risultava documentata.
La decisione di merito aveva inoltre valorizzato la gravità della condotta, caratterizzata da plurime violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse adeguatamente con queste ragioni e riproponesse argomenti già esaminati e motivatamente respinti.
L’esito del giudizio
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p.
Il principio operativo
La decisione può essere così sintetizzata: chi perde il controllo del veicolo dopo un sorpasso vietato, affrontando una curva a velocità eccessiva e su fondo stradale scivoloso, risponde delle conseguenze dell’invasione della corsia opposta quando l’impatto con il veicolo che procede regolarmente sia improvviso e imprevedibile.
La mancata manovra di emergenza della vittima non interrompe il nesso causale se non introduce un rischio nuovo e radicalmente esorbitante. E, per applicare l’attenuante dell’art. 589-bis, comma 7, c.p., non è sufficiente ipotizzare una diversa reazione della vittima: deve essere dimostrato che una specifica condotta avrebbe concretamente inciso sull’evento.
Avv. Sabrina Caporale
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