Autore: Redazione ENAC Informa • Data: 30 Set 2026
Pubblicato il 30/09/2026
ℹ️ In breve: il modulo TFR3 serve ai dipendenti privati assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026, esclusi i domestici, per decidere dove va il TFR. Chi è alla prima assunzione aderisce in automatico al fondo pensione del contratto, con effetto dalla data di assunzione, e ha 60 giorni per rinunciare o scegliere un’altra destinazione del TFR.
Il modulo TFR3 è il nuovo modello con cui i neoassunti del settore privato scelgono la destinazione del TFR dopo l’adesione automatica alla previdenza complementare in vigore dal 1° luglio 2026. Lo ha adottato il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 4 settembre 2026, e il Ministero del Lavoro ne ha dato notizia il 10 settembre.
Il 29 settembre l’INPS ha adeguato le proprie procedure con il messaggio n. 3021. La regola di fondo è nell’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005, modificato dalla legge di bilancio 2026: per chi è alla prima assunzione, oggi il fondo pensione scatta senza bisogno di firmare nulla.
Chi deve compilare il modulo TFR3
Il modulo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Sono esclusi i lavoratori domestici. Secondo le direttive COVIP del 19 giugno 2026, l’adesione automatica non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima dei 60 giorni. Il TFR3 distingue due situazioni, con regole diverse.
La prima è la prima assunzione nel settore privato: qui vale l’adesione automatica al fondo pensione. La seconda è la successiva assunzione di chi ha già una posizione in un fondo pensione alimentata dal TFR. Nella sezione iniziale il lavoratore dichiara in quale caso si trova. Dichiara anche di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni sui fondi del contratto, sul meccanismo automatico e sulle scelte possibili.
Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne consegna una copia al lavoratore. Conviene tenerla: è la prova della scelta fatta e della data.
Adesione automatica al fondo pensione: dove va il TFR se non scegli
Per chi è alla prima assunzione, la legge prevede l’adesione automatica al fondo pensione collettivo indicato dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se in azienda i fondi collettivi sono più di uno, il TFR va a quello con più iscritti tra i dipendenti, salvo un diverso accordo aziendale. Se non c’è alcun accordo, la destinazione è la forma residuale indicata dal decreto del Ministero del Lavoro n. 85 del 2020: oggi è il fondo COMETA.
L’adesione automatica porta al fondo l’intero TFR che matura e i contributi del datore e del lavoratore nella misura fissata dagli accordi. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, il lavoratore può rinunciare, entro i 60 giorni, alla contribuzione a proprio carico. Resta l’eventuale contributo del datore previsto dagli accordi applicabili. Nella forma residuale COMETA, in assenza di accordi collettivi, arriva invece solo il TFR: la COVIP precisa che non sono dovuti contributi né del datore né del lavoratore.
Per la COVIP il silenzio del lavoratore conferma un’adesione già avvenuta per legge. Nei primi 60 giorni, però, non parte ancora nessun versamento. Il datore di lavoro comunica l’adesione al fondo e inizia a versare dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, compreso quanto maturato dal giorno dell’assunzione. L’adesione vale dalla data di assunzione.
Esempio di calcolo (nostro, con date di fantasia). Marta viene assunta per la prima volta il 15 settembre 2026 da un’azienda privata. Il sessantesimo giorno cade il 14 novembre 2026. Se entro quella data non firma una scelta diversa nel modulo TFR3, aderisce in automatico al fondo del suo contratto. Il datore inizia i versamenti a dicembre 2026, con il TFR maturato dal 15 settembre, e l’iscrizione al fondo decorre dal 15 settembre.
Le tre scelte possibili entro 60 giorni dall’assunzione
Entro 60 giorni dalla prima assunzione il lavoratore può confermare il fondo automatico oppure rinunciarvi. Nella prima sezione del modulo TFR3 le opzioni sono tre:
- fondo di adesione automatica: TFR al fondo collettivo indicato dal datore, con i contributi previsti dal contratto; se gli accordi lo consentono, anche solo con una percentuale del TFR;
- altro fondo pensione scelto liberamente dal lavoratore, al quale va l’intero TFR maturando;
- TFR secondo le regole ordinarie: resta in azienda oppure va al Fondo di Tesoreria dell’INPS, se il datore ha le dimensioni previste dalla legge.
La scelta di tenere il TFR fuori dai fondi non è definitiva. La legge consente di revocarla in seguito e di destinare il TFR maturando a un fondo pensione. L’articolo 8 prevede la revoca solo in questa direzione: non disciplina un ritorno dal fondo pensione al TFR in azienda.
Per il Fondo di Tesoreria contano le dimensioni dell’azienda. La circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 indica le soglie sulla media dei dipendenti dell’anno precedente: almeno 60 nel 2026 e nel 2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032. Sotto queste soglie il TFR resta accantonato in azienda. In entrambi i casi il lavoratore lo riceve alla fine del rapporto, come la liquidazione tradizionale: le regole sull’anticipo del TFR restano quelle ordinarie.
Chi ha già un fondo pensione: le regole per chi cambia lavoro
Chi non è alla prima assunzione segue il comma 9-bis dell’articolo 8. Al momento dell’assunzione il datore di lavoro verifica la scelta fatta in passato e si fa rilasciare una dichiarazione. Chi ha già un fondo pensione alimentato dal TFR ha 60 giorni per indicare a quale fondo destinare il TFR maturando. Se non indica nulla, scatta l’adesione automatica al fondo collettivo del nuovo datore.
La differenza pratica è una: chi ha già un fondo con il TFR non può riportare il TFR in azienda. Nella seconda sezione del modulo TFR3, spiega il Ministero del Lavoro, può scegliere solo tra il fondo di adesione automatica e un altro fondo. Chi cambia lavoro e dichiara di non avere in corso un’adesione a un fondo con il TFR, invece, mantiene il TFR con le regole ordinarie. Lo stesso vale, secondo il Ministero, per chi ha riscattato integralmente la posizione nel fondo precedente: può scegliere di nuovo tra fondo e TFR in azienda. Lo precisano le direttive COVIP richiamate dall’INPS nel messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026.
Cosa cambia in busta paga e nei controlli INPS
Con l’adesione al fondo, al TFR si aggiungono i contributi del lavoratore e del datore nella misura fissata dagli accordi. I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito: dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo sale a 5.300 euro.
Per le aziende l’INPS ha chiarito due passaggi. Con il messaggio 2325 le quote di TFR maturate prima della scelta si regolarizzano senza sanzioni, se versate entro il mese successivo alla scelta. Con il messaggio 3021, dalla competenza di luglio 2026, nel flusso Uniemens si indica il nuovo valore “T3” per le scelte fatte con il modulo TFR3. Chi ha già inviato le denunce da luglio può indicare una data della scelta precedente al mese corrente.
Il decreto prevede anche una versione digitale del TFR3, compilabile online e notificabile al datore. La data di avvio sarà comunicata sul sito del Ministero del Lavoro: fino ad allora si usa il modulo allegato al decreto, che il datore consegna al lavoratore.
Neoassunti e fondo pensione: l’errore da evitare nei primi due mesi
L’errore più frequente è lasciar passare i 60 giorni senza leggere l’informativa. Chi non sceglie non perde il TFR, ma lo trova nel fondo del contratto, con i suoi costi e le sue linee di investimento. Per chi aderisce in modo automatico, la legge prevede che gli statuti dei fondi investano le somme in percorsi che tengono conto dell’età e dell’orizzonte temporale dell’iscritto.
Prima di firmare conviene chiedere al datore di lavoro il nome del fondo, il contributo aziendale previsto dal contratto e il documento con i costi. Per un quadro più ampio su fondi, portale ministeriale e deducibilità c’è la nostra guida alla previdenza complementare 2026. Per leggere le voci della retribuzione è utile la guida alla busta paga dei dipendenti 2026; un patronato può aiutare nella scelta.
FAQ — modulo TFR3 e TFR dei neoassunti
Domande frequenti sull’adesione automatica al fondo pensione
Che cos’è il modulo TFR3?
È il modulo adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 con cui i dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, esclusi i domestici, scelgono dove destinare il TFR. Il datore lo usa anche per documentare l’informativa data al lavoratore.
Entro quando va compilato il modulo TFR3?
Entro 60 giorni dalla data di assunzione. Se il lavoratore alla prima assunzione non esprime una scelta diversa, scatta l’adesione automatica al fondo pensione collettivo del contratto.
Posso lasciare il TFR in azienda se sono alla prima assunzione?
Sì, se lo dichiari entro 60 giorni dall’assunzione. Il TFR resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria INPS se l’azienda ha le dimensioni previste. La scelta si può revocare in seguito per passare a un fondo pensione.
Cosa succede se non consegno il modulo TFR3 entro 60 giorni?
Per chi è alla prima assunzione scatta l’adesione automatica al fondo previsto dagli accordi collettivi, con l’intero TFR. Il datore inizia i versamenti dal mese successivo ai 60 giorni, compreso il TFR maturato dall’assunzione.
Chi ha già un fondo pensione deve compilare il TFR3?
Sì, nella seconda sezione. Entro 60 giorni indica a quale fondo destinare il TFR maturando. Non può mantenere il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria: in mancanza di scelta aderisce in automatico al fondo del nuovo datore.
Il contributo del lavoratore al fondo è obbligatorio?
Nell’adesione automatica il contributo è quello fissato dagli accordi. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale, il lavoratore può rinunciarvi entro 60 giorni; resta l’eventuale contributo del datore previsto dagli accordi. Nel fondo residuale COMETA arriva solo il TFR.
Cosa succede se il contratto dura meno di 60 giorni?
Secondo le direttive COVIP del 19 giugno 2026, l’adesione automatica non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni. Non produce effetti nemmeno se il rapporto di lavoro cessa prima che siano trascorsi i 60 giorni.
L’adesione automatica vale anche per i lavoratori domestici?
No. L’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005 esclude espressamente i lavoratori domestici dall’adesione automatica.
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