Il dissesto finanziario di un Comune non impedisce automaticamente di riconoscere ai dipendenti gli incrementi contrattuali destinati al Fondo delle risorse decentrate. Il chiarimento arriva dall’ARAN e interessa direttamente gli enti locali alle prese con l’applicazione del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026.
La questione è tutt’altro che marginale. Il nuovo contratto ha previsto un aumento strutturale delle risorse destinate al salario accessorio, con effetti che partono dal 2024. Poiché il CCNL è stato firmato soltanto nel 2026, le amministrazioni devono però fare i conti anche con le somme riferite alle due annualità precedenti.
Il problema diventa ancora più delicato quando l’ente si trova in stato di dissesto. Proprio su questo punto interviene il parere ARAN n. 39114 del 23 settembre 2026, che offre un’indicazione importante: la situazione finanziaria dell’amministrazione non cancella l’incremento stabile previsto dal contratto.
Fondo risorse decentrate, l’aumento dello 0,14% parte dal 2024
Il punto di partenza è l’articolo 58, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026. La disposizione stabilisce un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate pari allo 0,14% del monte salari 2021 di ciascuna amministrazione.
Non si tratta, dunque, di una risorsa che l’ente può decidere discrezionalmente di stanziare oppure no sulla base delle proprie politiche retributive. Il contratto ne definisce espressamente la natura stabile e stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Da qui nasce una conseguenza pratica: al momento della sottoscrizione del CCNL erano già trascorsi sia il 2024 sia il 2025. Molti Comuni avevano inoltre concluso la contrattazione integrativa relativa a quelle annualità.
Occorreva quindi capire come recuperare le somme pregresse e, soprattutto, se le stesse regole potessero essere applicate agli enti sottoposti alla particolare disciplina del dissesto finanziario.
Anche i Comuni in dissesto possono aumentare la parte stabile
È proprio questo il nodo affrontato dall’ARAN nel parere n. 39114/2026.
Secondo l’Agenzia, la disciplina ancora vigente contenuta nell’articolo 79, comma 4, del CCNL del 16 novembre 2022 non impedisce agli enti in dissesto di inserire nella parte stabile del Fondo l’incremento previsto dal nuovo contratto.
In altre parole, il dissesto non rappresenta di per sé un ostacolo all’applicazione dell’aumento dello 0,14%.
La ragione sta nella natura delle somme. L’incremento è qualificato direttamente dal CCNL come stabile e, proprio per questo, può entrare nel Fondo anche quando il Comune si trova in una situazione finanziaria particolarmente critica.
Il chiarimento assume un peso concreto perché evita che lo stato di dissesto venga interpretato come una sorta di congelamento generalizzato di ogni aumento delle risorse decentrate. Le limitazioni che accompagnano una procedura di riequilibrio finanziario devono infatti essere coordinate con gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Arretrati 2024 e 2025: le somme possono confluire nel Fondo 2026
Resta però da risolvere il problema delle annualità precedenti.
L’incremento dello 0,14% decorre dal 2024, mentre il contratto è arrivato nel febbraio 2026. Che cosa accade, quindi, alle quote maturate nel 2024 e nel 2025?
Anche su questo punto la risposta dell’ARAN è favorevole alla possibilità di recuperare le risorse.
Le somme relative alle due annualità pregresse possono essere inserite nella parte variabile del Fondo 2026, anche quando l’amministrazione è in dissesto. Il riferimento indicato dall’Agenzia è l’articolo 59, comma 1, ultimo periodo, del nuovo CCNL.
Si verifica quindi una situazione solo apparentemente singolare: l’incremento introdotto dal contratto ha natura stabile, ma le quote relative agli anni già trascorsi possono essere contabilizzate nel 2026 tra le risorse variabili, in quanto riferite alle annualità precedenti.
Dal 2026 in avanti, invece, l’incremento dello 0,14% entra ordinariamente nella componente stabile del Fondo.
Non serve riaprire la contrattazione integrativa degli anni precedenti
Il parere di settembre si inserisce in un quadro interpretativo che l’ARAN aveva già iniziato a delineare alcuni mesi prima.
Con il parere n. 37357 del 18 maggio 2026, l’Agenzia aveva infatti affrontato espressamente il problema degli incrementi relativi al 2024 e al 2025 negli enti che avevano già concluso la contrattazione integrativa.
La soluzione indicata evita un procedimento particolarmente complesso: non è necessario riaprire i contratti integrativi delle due annualità già definite.
Gli importi dello 0,14% riferiti al 2024 e al 2025 possono essere contabilizzati nel Fondo 2026 come residui provenienti dagli anni precedenti.
Esiste però una situazione particolare. Se il contratto integrativo dell’ente prevedeva già che tutti i residui dell’anno fossero automaticamente destinati ad aumentare le somme collegate alla performance, gli importi possono essere corrisposti come arretrati dei relativi trattamenti economici, utilizzando gli stessi criteri precedentemente stabiliti per la loro distribuzione.
Diventa quindi fondamentale controllare il contenuto della contrattazione decentrata già sottoscritta dall’amministrazione.
Gli incrementi restano fuori dal tetto al salario accessorio
Un altro elemento rilevante riguarda il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, uno dei vincoli più importanti nella gestione del trattamento accessorio del personale pubblico.
L’ARAN ha precisato che l’incremento dello 0,14% previsto dall’articolo 58, comma 1, non è assoggettato a questo tetto, richiamando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 135/2018.
Il CCNL introduce inoltre una seconda possibilità.
Il comma 2 dell’articolo 58 consente agli enti, in relazione alla propria capacità di bilancio, di aumentare determinate risorse variabili e quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) fino allo 0,22% del monte salari 2021.
Anche tale incremento è escluso dal limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
La differenza tra le due fattispecie, però, è sostanziale: mentre lo 0,14% costituisce un incremento stabile previsto dal contratto, la possibilità di utilizzare lo 0,22% è collegata alla capacità finanziaria dell’amministrazione.
Elevata Qualificazione e part-time: niente deroga automatica
Gli ultimi chiarimenti dell’ARAN toccano anche un altro tema delicato del nuovo CCNL: il trattamento economico del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione che lavora a tempo parziale.
Nel parere n. 39101 del 23 settembre 2026, l’Agenzia ha esaminato il caso di un dipendente con incarico EQ e rapporto di lavoro al 50%.
Il principio indicato è netto. La retribuzione di posizione deve essere riproporzionata alla percentuale di part-time, anche quando il dipendente abbia ricevuto valutazioni positive negli anni precedenti.
Questo perché posizione e risultato rispondono a logiche differenti.
La retribuzione di posizione viene determinata considerando complessità e responsabilità dell’incarico. L’articolo 19, comma 7, del nuovo CCNL prevede espressamente che, quando un incarico EQ viene attribuito a personale part-time, trovi applicazione il principio del riproporzionamento del trattamento economico.
Diverso può essere il trattamento della retribuzione di risultato, perché quest’ultima è legata agli obiettivi assegnati e alla performance individuale.
Il contratto ammette infatti che determinati compensi accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti possano essere riconosciuti ai lavoratori part-time anche in misura non direttamente proporzionale all’orario, secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa.
Per gli uffici del personale il 2026 diventa l’anno del riallineamento
I diversi pareri ARAN compongono così un quadro che interessa direttamente uffici personale, servizi finanziari e delegazioni trattanti degli enti locali.
Il 2026 non rappresenta semplicemente l’anno in cui applicare le nuove disposizioni contrattuali. È anche il momento nel quale devono essere recuperati gli effetti economici che il CCNL ha fatto decorrere retroattivamente dal 2024.
Per i Comuni in dissesto il chiarimento assume un rilievo ancora maggiore: la condizione finanziaria dell’ente non elimina l’incremento stabile dello 0,14% previsto dal contratto e non impedisce di recuperare nel Fondo 2026 le quote riferite al 2024 e al 2025.
Ciò non significa che ogni incremento del trattamento accessorio diventi automaticamente disponibile. Al contrario, sarà necessario distinguere con attenzione le risorse obbligatorie da quelle subordinate alla capacità di bilancio, verificare come siano stati costruiti i Fondi delle annualità precedenti e controllare le clausole contenute nei contratti integrativi.
È proprio questa la chiave operativa che emerge dai chiarimenti dell’ARAN: il dissesto impone vincoli alla gestione finanziaria, ma non consente di ignorare gli effetti economici che il contratto collettivo qualifica come strutturali. Per gli enti interessati, la partita si sposta quindi dalla possibilità di riconoscere l’incremento alle modalità corrette con cui contabilizzarlo e renderlo effettivamente utilizzabile.
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