60 giorni per dire no


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Chi firma il primo contratto da dipendente nel settore privato dopo il 30 giugno 2026 entra nella previdenza complementare in automatico: tutto il TFR che matura va a un fondo pensione, senza bisogno di firmare niente. Per evitarlo ci sono 60 giorni dalla data di assunzione, e da settembre c’è anche il modulo ufficiale per farlo, il TFR3, adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026. L’INPS lo ha recepito il 29 settembre con il messaggio n. 3021.

La regola non riguarda docenti e ATA delle scuole statali, che sono dipendenti pubblici. Tocca invece da vicino molte famiglie del mondo della scuola: i figli al primo impiego, e chi comincia a lavorare come dipendente in una scuola paritaria gestita da un ente privato.

Punti chiave

  • Dal 1° luglio 2026 i dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono in automatico a un fondo pensione (legge 199/2025, articolo 1, commi 204 e 205).
  • Se non fanno niente, l’intero TFR e i contributi previsti dal contratto collettivo vanno al fondo di categoria. Senza un fondo di categoria, va al fondo residuale, che oggi è Cometa.
  • Si può rinunciare entro 60 giorni dall’assunzione con il modulo TFR3: il TFR resta in azienda, oppure va a un fondo scelto dal lavoratore.
  • Per chi è stato assunto il 1° settembre, i 60 giorni si chiudono a fine ottobre.
  • Non riguarda docenti e ATA delle statali: per loro vale il fondo Espero, con regole proprie.

Chi entra nel fondo pensione in automatico e chi no

La nuova regola sta nell’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005, riscritto dalla legge di Bilancio 2026. Il comma 7 dice che “i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare”. Vale per chi è stato assunto dal 1° luglio 2026 in poi.

Restano fuori tre gruppi:

  • i dipendenti pubblici, quindi anche docenti, ATA e dirigenti delle scuole statali;
  • colf, badanti e baby sitter assunti come lavoratori domestici;
  • chi non è alla prima assunzione. Chi ha già lavorato da dipendente segue un’altra strada, fissata dal comma 9-bis: se ha già un fondo pensione con il TFR dentro, ha 60 giorni per dire a quale fondo mandare il TFR nuovo, altrimenti scatta l’adesione automatica. Se invece un fondo non ce l’ha, il TFR resta in azienda.

Per un giovane docente che firma il suo primo contratto da dipendente in una paritaria privata, quindi, la regola si applica. Il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a consegnare un’informativa sul contratto collettivo applicato, sul fondo di destinazione e sui tempi per scegliere (comma 8). Chi non l’ha ricevuta deve chiederla.

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Dove finisce il TFR se non si fa niente

Il fondo di destinazione non lo sceglie il lavoratore: lo decide il contratto. I commi 7-bis e 7-ter fissano l’ordine.

  1. Il fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato, anche territoriale o aziendale.
  2. Se i fondi previsti sono più di uno, quello a cui ha aderito il maggior numero di colleghi dell’azienda, salvo un accordo aziendale diverso.
  3. Se nessun contratto prevede un fondo, la forma residuale del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85. È il decreto che ha soppresso Fondinps e ha spostato quella funzione sul fondo Cometa, come ha comunicato il Ministero del Lavoro.

Con l’adesione automatica al fondo di categoria va tutto il TFR, più il contributo del datore e quello del lavoratore nella misura decisa dal contratto. C’è una sola eccezione: il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è più bassa dell’assegno sociale. È il caso tipico di chi lavora poche ore.

C’è poi un vincolo da conoscere. I soldi arrivati al fondo con un’adesione non esplicita vanno investiti in linee che tengono conto dell’età dell’iscritto e del tempo che manca alla pensione (comma 9).

Le date: quando si chiudono i 60 giorni

Il termine si conta dalla data di prima assunzione. I versamenti al fondo partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, e comprendono anche quanto maturato dal primo giorno di lavoro (comma 7-quinquies).

Assunzione I 60 giorni scadono Primi versamenti al fondo
1° luglio 2026 30 agosto 2026 settembre 2026
1° settembre 2026 31 ottobre 2026 novembre 2026
1° ottobre 2026 30 novembre 2026 dicembre 2026

Le date della tabella sono calcolate da noi sul termine di legge, senza contare il giorno dell’assunzione. Fa fede la tempistica che il datore di lavoro indica nell’informativa: chi è vicino alla scadenza non aspetta l’ultimo giorno.

La riga di settembre è quella che interessa di più chi lavora a scuola. I contratti nelle paritarie partono spesso con l’anno scolastico, quindi per molti la finestra si chiude a fine ottobre.

Il modulo TFR3: le quattro scelte possibili

Il modulo è allegato al decreto interministeriale del 4 settembre 2026, firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia. Si consegna al datore di lavoro, che lo conserva e ne rilascia copia. Per i lavoratori di prima assunzione la sezione 1 offre quattro opzioni.

  • A. Restare nel fondo dell’adesione automatica, indicando una percentuale di TFR diversa dal 100% solo se il contratto collettivo lo consente.
  • B. Non versare il proprio contributo, possibile solo con una retribuzione annua sotto l’assegno sociale.
  • C. Mandare il TFR a un altro fondo, scelto dal lavoratore e indicato per nome.
  • D. Tenere il TFR in azienda, cioè nel regime classico dell’articolo 2120 del codice civile. Nelle aziende più grandi le quote finiscono al Fondo di Tesoreria dell’INPS, ma per il lavoratore non cambia niente: il TFR resta suo e lo incassa alla fine del rapporto.

Il decreto prevede anche una versione digitale del modulo sul sito del Ministero del Lavoro, da compilare online. La data di partenza non è ancora stata fissata: il ministero la comunicherà sul proprio sito.

Si può tornare indietro?

Solo in una direzione. Il comma 7-quater dice che chi ha scelto di tenere il TFR in azienda può cambiare idea più avanti e mandarlo a un fondo pensione. Il modulo lo ripete per l’opzione D: la scelta “è comunque modificabile in futuro”.

La strada opposta, cioè uscire dal fondo e riportare il TFR in azienda dopo i 60 giorni, il testo della legge non la prevede. Per questo la scadenza conta: finita la finestra, la decisione presa per silenzio è molto più difficile da correggere di quella presa con il modulo.

Assunti a luglio e agosto: il modulo è arrivato dopo

Chi è stato assunto il 1° luglio aveva 60 giorni fino a fine agosto, ma il modulo TFR3 porta la data del 4 settembre. Nel messaggio 3021 l’INPS ha previsto che i datori di lavoro possano registrare nei flussi Uniemens la scelta fatta con il TFR3 già dalla competenza di luglio 2026. Chi aveva già inviato i flussi di quei mesi può indicare anche una data di scelta anteriore al mese in corso.

Chi rientra in questo gruppo e non sa che fine ha fatto il proprio TFR deve chiederlo al datore di lavoro o all’ufficio paghe. Le domande sono due: quale fondo è stato indicato, e se la scelta risulta già registrata.

E per docenti e ATA delle scuole statali?

Per il personale della scuola statale questa regola non vale. Il fondo di riferimento è Espero, e anche lì esiste un meccanismo di silenzio-assenso per i neoassunti, con regole e tempi diversi: li abbiamo spiegati nella guida al fondo Espero per chi firma il contratto. Chi è appena entrato in ruolo trova l’eventuale trattenuta per il fondo nel primo cedolino da neoimmesso.

Anche la liquidazione dei dipendenti pubblici funziona in un altro modo, con il TFS o il TFR pagati dall’INPS a fine carriera: sulle novità fiscali dal 2027 c’è il pezzo sulla tassazione del TFR e del TFS. Il governo aveva anche annunciato l’idea di una previdenza complementare automatica per i nati dal 2026, che è una proposta diversa dall’adesione automatica dei neoassunti, già in vigore.

Domande frequenti

Mio figlio è stato assunto a settembre in un’azienda privata: deve fare qualcosa?

Solo se non vuole che il TFR vada al fondo pensione previsto dal suo contratto. In quel caso deve consegnare il modulo TFR3 al datore di lavoro entro 60 giorni dall’assunzione, cioè entro fine ottobre per chi ha cominciato il 1° settembre. Se gli va bene il fondo di categoria, non serve fare niente.

Un docente assunto in una scuola paritaria rientra nella regola?

Sì, se la scuola è gestita da un ente privato e se si tratta del suo primo impiego da dipendente. Il fondo di destinazione è quello previsto dal contratto collettivo applicato dalla scuola, e lo indica l’informativa che il datore consegna all’assunzione.

Se tengo il TFR in azienda posso aderire a un fondo pensione più avanti?

Sì. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del decreto legislativo 252/2005 consente di revocare la scelta e di mandare in qualunque momento il TFR futuro a un fondo pensione.

Chi guadagna poco deve versare anche il proprio contributo al fondo?

No, se la retribuzione annua lorda pagata dal datore è inferiore all’assegno sociale. In quel caso si può barrare l’opzione B del modulo TFR3: il TFR va comunque al fondo, il contributo del lavoratore no.

In sintesi

Dal 1° luglio 2026, per chi comincia a lavorare nel privato, non decidere vuol dire aderire a un fondo pensione. Il meccanismo è in vigore, il modulo per rinunciare c’è, e la finestra è di 60 giorni: per gli assunti di settembre si chiude a fine ottobre. Chi ha in casa un figlio al primo contratto, o ha appena firmato con una paritaria, ha tutto il tempo per scegliere, a patto di leggere l’informativa del datore di lavoro prima che la scelta la faccia il calendario.


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