Tra i delitti contro l’onore, il codice penale (art. 595) annovera anche la diffamazione, che assume particolare rilievo nella sua forma aggravata, non solo nell’attività giornalistica ma anche, e di recente, per quanto attiene le offese all’altrui reputazione che, spesso per leggerezza o senza piena consapevolezza delle conseguenze che possono derivare, gli utenti dei social networks “postano” quotidianamente.
Si cercherà di delineare un quadro complessivo del reato di diffamazione per uso dei social networks, ed altresì le conseguenze, in ambito penale ed altresì civile, a cui l’utente può andare incontro.
Il reato di diffamazione. La diffamazione aggravata
Per diffamazione si intende il reato che si perfeziona qualora, comunicando con più persone, si offende l’altrui reputazione, in assenza della vittima e dinanzi ad almeno due altre persone1.
La pena conseguente alla diffamazione è la reclusione fino a dodici mesi, o una sanzione pecuniaria fino ad Euro 1.032,002.
La diffamazione è detta “aggravata” qualora l’offesa:
- consista nell’attribuzione di un fatto determinato3 (reclusione fino a due anni o multa fino ad Euro 2.065,00);
- sia recata col mezzo della stampa, con altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico4 (reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore ad Euro 516,00).
- sia rivolta ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio5 (le pene sono aumentate).
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I commenti diffamatori sui social networks
Con la nascita ed il massiccio sviluppo del c.d. social networks, è nata altresì una nuova forma di diffamazione aggravata6, realizzata attraverso un mezzo pubblico (internet) che rileva altresì in sede civile, ex artt. 2043 e 2059, cod. civ. quale fatto illecito risarcibile.
Vi è subito da precisare che, ovviamente, resta salvo il principio che commentare o postare le proprie idee ed opinioni sui social networks sia un diritto per chiunque, ex art. 21, comma I, Costituzione secondo il quale “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Il diritto di esprimere le proprie idee sussiste anche se si voglia condividere un’opinione negativa su qualcuno, sino a quando ciò che si pubblica non superi i limiti del consentito. Se il commento, in altri termini, contiene i requisiti di interesse sociale, continenza e veridicità del fatto, il reato di diffamazione non sussiste, in quanto il diritto di cronaca e di critica prevale sull’interesse individuale alla reputazione del soggetto passivo.
La comunicazione digitale, tuttavia, non può aggirare le tutele previste per la dignità e l’onore delle persone7: in tal caso, i commenti e le opinioni inserite sui social networks possono configurare diffamazione aggravata, e non ingiuria aggravata, in quanto l’elemento distintivo tra i due reati risiede nella circostanza che l’ingiuria richiede che la comunicazione offensiva avvenga esclusivamente tra autore e destinatario, mentre la diffamazione si verifica quando l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone. Un messaggio diffamatorio diffuso attraverso l’uso di una bacheca del social networks è infatti potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di destinatari8.
La pubblicazione di un post offensivo potrebbe essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione solo ove la presenza della vittima risulti con certezza dalla sua contestuale reazione al post9. La presenza virtuale della persona offesa non può ricavarsi dalla sola circostanza che quest’ultima abbia dichiarato di avere letto personalmente le frasi offensive, non potendo tale lettura equipararsi all’immediata contezza delle espressioni pubblicate10.
Si esclude inoltre che la partecipazione a una diretta social equivalga alla presenza diretta, pur virtuale, dell’offeso: il delitto di diffamazione si configura ogni qual volta manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra l’autore e la persona offesa, il quale viene privato della possibilità di replica. La possibilità di commentare in tempo reale su una piattaforma come TikTok, o una chat di gruppo, non garantisce un vero contraddittorio né una comunicazione paritaria tra offensore e offeso: inoltre, i video sono in genere successivamente condivisi e visualizzati da numerose persone, aggravando la lesione della reputazione11.
Ai fini dell’attribuibilità della condotta all’imputato, il proprietario dell’account è il soggetto responsabile delle frasi offensive pubblicate sul proprio profilo, a prescindere dalla possibilità che queste siano state scritte da terze persone: l’attribuzione della paternità di un post diffamatorio può fondarsi su prova indiziaria costituita dalla convergenza, pluralità e precisione di elementi quali il riferimento nominativo e fotografico dell’imputato nel profilo, il movente, la coincidenza del contenuto con altri atti provenienti dall’imputato e l’assenza di denuncia per furto di identità o clonazione del profilo, anche in mancanza di accertamenti tecnici sull’indirizzo IP12.
L’individuazione del soggetto offeso, in mancanza di indicazione nominativa esplicita, non può ricavarsi dalla circostanza che lo stesso offeso si immedesimi e percepisca il riferimento a sé dell’offesa, dovendo invece desumersi con certezza e inequivocità da fatti notori esterni, di pubblico dominio ed esistenti al momento della pubblicazione, sicuri riferimenti oggettivi di individuazione del soggetto leso13.
Il reato di diffamazione può ritenersi sussistente anche quando l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna delle quali può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione14.
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, che richiede la sola consapevolezza dell’offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, senza che sia necessaria la volontà specificamente protesa alla denigrazione altrui: l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica non esclude pertanto la configurabilità del dolo15.
Il significato diffamatorio di un post pubblicato on line deve essere valutato in base alla correlazione tra l’attività del soggetto offeso e il contenuto oggettivamente lesivo della reputazione, non potendo assumere rilievo il contrasto sulla comunicazione o precedenti assoluzioni penali del medesimo soggetto offeso16. La valenza offensiva di una espressione deve essere riferita al contesto ambientale e relazionale in cui viene proferita, non essendo ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela dell’onore anche a casi di contestazione dell’operato altrui17.
Persino le espressioni dubitative o interrogative possono integrare il reato quando, pur formulate in termini ipotetici, risultino insinuanti e suggestive, idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato18.
Risponde del reato anche colui che, pur non essendo l’autore originario dei contenuti offensivi, li condivida e ripubblichi sulla propria pagina, a maggior ragione quando tale condivisione sia accompagnata da frasi di adesione personale; la circostanza che gli autori originari degli articoli o dei video non siano stati perseguiti è irrilevante ai fini della responsabilità del condivisore, dipendendo tale dato dalla procedibilità a querela del reato19.
Il diritto di critica può scriminare20 il reato di diffamazione purché siano rispettati cumulativamente tre requisiti: l’interesse pubblico della vicenda (pertinenza delle critiche), la verità anche solo putativa dei fatti narrati e la continenza delle espressioni utilizzate. Il requisito della continenza impone che i toni, pur aspri, polemici, sarcastici o sferzanti, siano funzionali alla critica sul fatto di pubblico interesse, e non trasmondino in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti volti a demolire la figura morale e personale del criticato anziché a confutarne le idee o i comportamenti. Integrano violazione del limite della continenza le invettive idonee ad offrire gratuitamente e con ripetute espressioni l’immagine di una persona priva di dignità e qualità morale21.
L’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che costituisce legittimo esercizio della libertà di espressione tutelata dall’art. 10 CEDU, non opera quando l’elaborazione critica sia avulsa da un nucleo di verità, manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto stravolgendo il fatto, ovvero trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui22. Il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può pretendersi rigorosamente obiettiva; sono inoltre ammesse coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta. I soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati cittadini23.
In tema di esimente della provocazione, è necessaria una reale contiguità temporale tra il fatto ingiusto altrui e la reazione, al fine di escludere che il fatto ingiusto diventi mero pretesto di aggressione alla sfera morale dell’offeso da consumare nei tempi e con le modalità ritenute più favorevoli24. La provocazione opera quale esimente della condotta diffamatoria solo se si realizza subito dopo il fatto ingiusto quale reazione rispetto a questo, dovendo sussistere un’effettiva contiguità temporale. Tale contiguità temporale può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente25.
L’applicazione della pena detentiva deve essere connessa alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza, essendo costituzionalmente giustificata alla luce del bilanciamento tra il diritto alla reputazione personale e il fondamentale diritto alla libera manifestazione del pensiero. Il giudice di merito è tenuto a motivare puntualmente l’eccezionale gravità della condotta diffamatoria, quale unica caratteristica idonea a fondare la valutazione di meritevolezza della sanzione detentiva per il reato di diffamazione. Tale principio si applica sia nell’ambito dell’attività giornalistica che al di fuori di essa26.
La pubblicazione della sentenza ex art. 120, cod. proc. civ. assolve a una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all’ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell’illecito nel futuro27.
Ai fini della individuazione del dies a quo rilevante per la tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa. Nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul web, il momento rilevante è quello in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’interessato normalmente ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che lo informano28.
Il risarcimento del danno
Ogni reato obbliga al risarcimento il colpevole, se ha provocato un danno patrimoniale o non patrimoniale29.
Il danno non patrimoniale derivante da diffamazione si presume in base alle intuibili ripercussioni in termini di sofferenza e disagio conseguenti all’offesa alla reputazione, con particolare riguardo alle ripercussioni sulla reputazione professionale, quando la persona offesa svolge attività rivolta al pubblico30.
In tema di quantum risarcibile, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha predisposto dei Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa31, che stabiliscono i parametri da adottare per la quantificazione del danno, ovvero:
- notorietà del diffamante;
- carica pubblica o ruolo istituzionale/professionale del diffamato;
- natura della condotta diffamatoria32;
- condotte reiterate, campagne stampa;
- collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione;
- intensità dell’elemento psicologico dell’autore della diffamazione33;
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale34;
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante35;
- natura ed entità delle conseguenze sulla attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno;
- reputazione già compromessa36;
- limitata riconoscibilità del diffamato37;
- ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
- rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;
- pubblicazione della sentenza.
L’Osservatorio ha altresì identificato cinque tipologie di diffamazione e formulato i seguenti criteri orientativi per la liquidazione del danno:
1. diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile in un importo da Euro 1.175,00 ad Euro 11.750,00), nel caso di:
- limitata/assente notorietà del diffamente;
- tenuità dell’offesa, considerata nel contesto fattuale di riferimento;
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
- assenza di risonanza mediatica;
- tenue intensità dell’elemento soggettivo;
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto;
2. diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile da Euro 11.750,00 ad Euro 23.498,00), nel caso di:
- limitata/modesta notorietà del diffamante;
- limitata diffusione del mezzo diffamatorio38;
- modesto spazio della notizia diffamatoria;
- modesta/assente risonanza mediatica;
- modesta intensità dell’elemento soggettivo;
3. diffamazione di media gravità (danno liquidabile da Euro 23.498,00 ad Euro 35.247,00), nel caso di:
- media notorietà del diffamante;
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
- uno o più episodi diffamatori;
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio39;
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
- natura eventuale del dolo;
4. diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile da Euro 35.247,00 ad Euro 58.745,00), nel caso di:
- elevata notorietà del diffamante;
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione40;
- notevole gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato;
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose;
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria;
- elevata intensità dell’elemento soggettivo;
5. diffamazione di eccezionale gravità (danno liquidabile in importo superiore ad Euro 58.745,00).
La mediazione quale condizione di procedibilità (civile)
La vittima di diffamazione può richiedere il risarcimento dei danni patiti sia costituendosi parte civile nel procedimento penale, sia intraprendendo un separato giudizio civile.
Quando la vittima non si costituisce parte civile, può chiedere il risarcimento entro il termine di cinque anni42, ma deve – prima di avviare un procedimento civile – attivare una procedura di mediazione: se la conciliazione fallisce, o se la controparte non aderisce, si ritiene avverata la condizione di procedibilità, e dunque si può agire in giudizio (art. 5, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
Un ulteriore strumento utilizzabile può ritenersi il procedimento di negoziazione assistita, che può far giungere ad un accordo tra le parti senza i costi per l’intervento dell’Organismo di mediazione.
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NOTE
1. Art. 595, comma I, cod. pen.
2. Art. 595, comma I, cod. pen.
3. Art. 595, comma II, cod. pen.. Per “attribuzione di un fatto determinato” si intende un episodio sufficientemente delineato, di modo che la diffamazione possa essere più credibile ed arrecare un maggior danno alla vittima.
4. Art. 595, comma III, cod. pen.
5. Art. 595, comma IV, cod. pen.
6. Art. 595, comma III, cod. pen.
7. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29458/2025.
8. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14345 del 8 aprile 2024; Tribunale penale Ferrara sentenza n. 76 del 23 gennaio 2024; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31709 del 20 luglio 2023; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3453 del 26 gennaio 2023; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2251 del 19 gennaio 2023; Cass. Penale, Sez. V, sentenza n. 24212/2021; Cass. pen. sez. V, 03/05/2018, n. 40083; Tribunale Pescara, 05/03/2018, n. 652; Cass. pen. n. 4873/2017.
9. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31709 del 20 luglio 2023.
10. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20392 del 3 giugno 2025.
11. Cfr. Cassazione penale, Sez. V , sentenza n. 29458/2025; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36193 del 26 settembre 2022.
12. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 luglio 2024; Tribunale penale Ferrara sentenza n. 76 del 23 gennaio 2024; Tribunale civile Agrigento sentenza n. 1279 del 2 dicembre 2025; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31709 del 20 luglio 2023.
13. Cfr. Tribunale civile Agrigento sentenza n. 1279 del 2 dicembre 2025.
14. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14345 del 8 aprile 2024.
15. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21148 del 9 giugno 2026.
16. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38343 del 19 settembre 2023.
17. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5359 del 10 febbraio 2026.
18. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 luglio 2024.
19. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21148 del 9 giugno 2026.
20. Art. 51, cod. pen.
21. Cfr. Corte d’appello civile Caltanissetta sentenza n. 258 del 9 aprile 2026; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22341 del 13 giugno 2025.
22. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 luglio 2024.
23. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5359 del 10 febbraio 2026.
24. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3453 del 26 gennaio 2023.
25. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20392 del 3 giugno 2025; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38343 del 19 settembre 2023.
26. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26136 del 3 luglio 2024; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29840 del 27 agosto 2025; Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38343 del 19 settembre 2023; Tribunale penale Ferrara sentenza n. 76 del 23 gennaio 2024.
27. Cfr. Tribunale civile Agrigento sentenza n. 1279 del 2 dicembre 2025.
28. Cfr. Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28621 del 5 agosto 2025.
29. Art. 185, comma II, cod. pen..
30. Cfr. Tribunale penale Ferrara sentenza n. 76 del 23 gennaio 2024.
31. La giurisprudenza conferma che i criteri milanesi rappresentano oggi un parametro oggettivo e condiviso, utile per orientare la liquidazione equitativa del danno da diffamazione (cfr. Cass. 27 marzo 2024, n. 8248; Cass. 15 febbraio 2024, n. 4175; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3772; Cass. 26 giugno 2023, n. 18217; App. Palermo, sez. I, 8 gennaio 2026, n. 35; App. Perugia, 6 marzo 2025, n. 136; App. Milano, 19 luglio 2023, n. 2363), quale garanzia per una valutazione proporzionata del caso concreto, uniformità di giudizio in situazioni analoghe e maggiore prevedibilità delle decisioni.
32. Se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta.
33. Se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale.
34. Escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell’ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato.
35. Es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente.
36. Es.: ampio coinvolgimento in procedimento penale.
37. Es.: foto di spalle, mancata indicazione del nome.
38. Un episodio diffamatorio a diffusione limitata.
39. Diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento.
40. Diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale.
41. Art. 2947, comma I, cod. civ.
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