Quando può essere riconosciuto il legittimo impedimento e disposto il rinvio dell’udienza? La Cassazione chiarisce quali requisiti devono sussistere sia in caso di concomitante impegno professionale del difensore sia quando l’imputato non può comparire per motivi di salute.
Il concomitante impegno professionale del difensore può giustificare il rinvio dell’udienza solo se l’impedimento è comunicato tempestivamente, adeguatamente documentato e accompagnato dalla dimostrazione dell’impossibilità di nominare un sostituto. Anche per l’imputato l’impedimento per motivi di salute deve tradursi in un’impossibilità effettiva e assoluta di comparire, oppure di partecipare all’udienza in modo vigile e attivo.
Lo ha ribadito la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarando inammissibili i ricorsi proposti da due imputati condannati per concorso in lesioni personali aggravate (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 33570 del 15 settembre 2026).
La vicenda processuale
La Corte d’appello di Salerno aveva confermato la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato due imputati alla pena di quattro mesi di reclusione per concorso in lesioni personali aggravate, commesse da più persone riunite, ai danni di una vicina di casa.
L’aggressione era avvenuta l’8 luglio 2019, mentre la persona offesa stava pulendo il vialetto condominiale. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, la donna era stata colpita con una presa alla gola, calci e pugni, riportando un trauma cranico non commotivo ed escoriazioni al collo, giudicati guaribili in cinque giorni.
Nel procedimento erano state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. Era stata inoltre disposta la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
I ricorsi per cassazione contestavano il rigetto di due distinte istanze di rinvio per legittimo impedimento: la prima riguardava il difensore, impegnato in un procedimento concomitante; la seconda riguardava uno degli imputati, che aveva prodotto un certificato medico relativo a una distorsione alla caviglia.
L’impegno professionale del difensore
Il primo motivo riguardava l’udienza del 14 giugno 2022, per la quale il difensore aveva chiesto il rinvio sostenendo di essere impegnato davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in un procedimento per reati associativi e relativo a più imputati.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato. La difesa non aveva dimostrato l’impossibilità di nominare un sostituto processuale, limitandosi a riferire che nessuno dei collaboratori dello studio si occupava di diritto penale. Non erano state inoltre indicate le ragioni per cui il procedimento concomitante dovesse considerarsi prevalente né perché fosse indispensabile la presenza proprio di quel difensore, anche in considerazione della presenza di un secondo difensore costituito per gli imputati di quel processo.
A ciò si aggiungeva la mancata comunicazione tempestiva della concomitanza. Il difensore sapeva dell’impegno già dal 24 novembre 2021, ma non l’aveva segnalato nell’udienza precedente a quella fissata per il 14 giugno 2022.
I requisiti per ottenere il rinvio
La Cassazione ha richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di legittimo impedimento del difensore. L’impegno professionale in altro procedimento può integrare l’assoluta impossibilità di comparire prevista dall’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., ma solo quando il difensore: comunichi l’impedimento non appena conosciuta la concomitanza degli impegni; indichi le ragioni specifiche che rendono essenziale la sua presenza nell’altro procedimento; rappresenti l’assenza, in quel procedimento, di un altro codifensore in grado di assistere validamente l’imputato; dimostri l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale in entrambi i procedimenti.
La tempestiva comunicazione è necessaria anche per consentire al giudice di organizzare la nuova udienza e di evitare disfunzioni, inutili convocazioni o sovrapposizioni con le esigenze delle altre parti. Art. 420-ter c.p.p.
La priorità dell’impegno indicato dal difensore, inoltre, non può dipendere dalla sua sola valutazione soggettiva, ma deve essere ancorata a circostanze oggettive e specifiche. Solo dopo che tali elementi siano stati tempestivamente rappresentati e documentati il giudice è chiamato a effettuare il necessario bilanciamento tra le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione.
Il difensore deve inoltre considerare la possibilità di nominare un sostituto, facoltà prevista dall’art. 102 c.p.p., secondo cui il difensore di fiducia o d’ufficio può nominare un sostituto, che esercita i suoi diritti e assume i suoi doveri. Art. 102 c.p.p.
La distorsione alla caviglia dell’imputato
Il secondo motivo riguardava il rigetto, in appello, dell’istanza di rinvio presentata per motivi di salute. Il certificato prodotto dalla difesa attestava un trauma distorsivo alla caviglia destra e prescriveva tre giorni di riposo assoluto.
La Corte d’appello aveva ritenuto che la documentazione non attestasse un’assoluta impossibilità di uscire di casa. La distorsione, secondo la motivazione condivisa dalla Cassazione, non comportava necessariamente l’impossibilità di raggiungere l’aula, eventualmente con l’utilizzo di stampelle o di altri supporti.
La Suprema Corte ha ricordato che il legittimo impedimento dell’imputato non deriva automaticamente dall’esistenza di una patologia, anche quando sia fastidiosa o invalidante. È necessario che la condizione impedisca fisicamente la comparizione, salvo un grave e non altrimenti evitabile rischio per la salute, oppure che renda impossibile una partecipazione vigile e attiva al processo.
L’impedimento deve dunque essere effettivo, assoluto, non dominabile né contenibile dall’interessato e non a lui ascrivibile. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la documentazione medica non dimostrasse il possesso di tali caratteristiche. Art. 420-ter c.p.p.
La Cassazione ha inoltre rilevato la genericità della censura, poiché il ricorso non indicava neppure quale dei due imputati fosse il soggetto interessato dalla distorsione alla caviglia.
Nessun obbligo di disporre una visita fiscale
La difesa sosteneva che, in presenza di un certificato medico con prescrizione di riposo assoluto, il giudice avrebbe dovuto disporre almeno un accertamento medico-fiscale.
La Cassazione ha respinto anche questa tesi. Il giudice non è obbligato a disporre una visita fiscale per integrare una documentazione insufficiente o per verificare un impedimento che il certificato non dimostri in termini di assolutezza.
Il giudice può valutare direttamente la documentazione prodotta e ricorrere a nozioni di comune esperienza, purché spieghi in modo logico e adeguato perché la patologia non impedisca la comparizione o una partecipazione effettiva all’udienza.
Il provvedimento di rigetto resta quindi sottratto al sindacato della Cassazione quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e dia conto dell’assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Ricorsi inammissibili e 3.000 euro alla Cassa delle ammende
La Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Avv. Sabrina Caporale
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