In allegato una circolare Inps del 29 settembre, dalla quale si evince chiaramente che:
anche i cosiddetti “contributivi” potranno aderire agli eventuali esodi.
Sarà solo necessaria una delibera da parte dei Comitati amministratori di Abi e Ania.
Gli “importi soglia” saranno calcolati sulla base dei requisiti posseduti alla data del collocamento in esodo, facendo sì che gli eventuali adeguamenti dell’assegno sociale al momento del collocamento in pensione saranno compensati dall’adeguamento dell’assegno di pensione dovuto dai contributi versati durante la permanenza in esodo.
La circolare stessa conferma di fatto questa previsione nella premessa e quindi non rende necessarie eventuali verifiche a posteriori.
Dopo una prima fase in cui l’Inps aveva di fatto negato questa possibilità, le nostre argomentazioni portate avanti in raccordo con la Confederazione hanno contribuito, finalmente, a farci ottenere un risultato di equità.
Da qui in avanti, nel caso di attivazione del Fondo di solidarietà, le lavoratrici e i lavoratori che ne hanno i requisiti potranno aderire a prescindere dal loro specifico sistema pensionistico.
Circolare n. 104 del 29/09/2026
Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29/09/2026
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegno di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, e assegno straordinario per il sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015. Liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alla liquidazione, in favore degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 sono privi di anzianità contributiva, delle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
INDICE
Premessa
1. Accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata
1.1 Accertamento del diritto alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia
1.2 Accertamento del diritto alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione anticipata
2. Fondi di solidarietà bilaterali
Premessa
In favore dei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del sistema contributivo, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per gli assicurati, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni dispone che:
a) la pensione di vecchiaia si consegue con un’età anagrafica minima di 67 anni[1], in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 (c.d. importo soglia), annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare;
aa) si prescinde dal predetto requisito di importo soglia se in possesso di un’età anagrafica pari a 71 anni[2], ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni;
b) la pensione anticipata si consegue se risulta maturata un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi[3] per le donne;
bb) in alternativa, la pensione anticipata si consegue al compimento del requisito anagrafico di 64 anni[4], a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni[5] di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione sia non inferiore a 3 volte[6], ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo mensile dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) stabilito per il medesimo anno.
Le prestazioni erogabili in caso di percorsi aziendali di esodo (cfr. l’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la c.d. isopensione, e l’art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l’assegno straordinario previsto per i Fondi di solidarietà bilaterali) sono finanziate interamente dai datori di lavoro anche con riferimento alla contribuzione da versare e sono riservate ai lavoratori, individuati da specifici accordi aziendali, che maturano, a carico della Gestione di ultima iscrizione, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo di durata dell’esodo (pari a sessanta mesi per i Fondi di solidarietà bilaterali e pari a quarantotto mesi per la c.d. isopensione od ottantaquattro mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026), da determinare a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità.
Tenuto anche conto delle precedenti indicazioni fornite con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, l’attuale quadro normativo prevede il riconoscimento delle prestazioni in argomento anche ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 1995, risultano privi di anzianità contributiva.
Al fine di assicurare la piena funzionalità degli strumenti normativi in argomento e consentire l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 occorre accertare, in via prospettica, la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e di importo soglia che permettono il perfezionamento del diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di accesso alla pensione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo.
Stante la particolarità di procedere all’accertamento “in via prospettica” del requisito dell’importo soglia della pensione – essendo lo stesso legato all’importo dell’assegno sociale da rivalutare annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare – si deve procedere alla verifica della condizione che, alla data di accesso all’esodo, l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione non sia inferiore all’importo soglia della pensione richiesto alla medesima data, sulla base delle disposizioni vigenti, atteso che, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, è stato dimostrato che il raggiungimento dell’importo soglia alla data di accesso alla prestazione di esodo è indice del fatto che l’importo soglia sarà raggiunto anche al momento dell’accesso al trattamento pensionistico.
Pertanto, si deve procedere preliminarmente alla verifica che l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, calcolato sulla base della contribuzione risultante alla data di accesso all’esodo e il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta alla medesima data, risulti non inferiore:
- all’importo dell’assegno sociale nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 anni di contribuzione;
- a 3 volte[7] l’importo dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, nel caso in cui l’assegno di esodo accompagni alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per la definizione delle prestazioni di accompagnamento a pensione in argomento.
1. Accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 e all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 vengono erogate su richiesta del datore di lavoro a favore dei lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, a carico della Gestione previdenziale di ultima iscrizione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo, senza soluzione di continuità, indicato dalle norme in materia:
- sessanta mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per i Fondi di solidarietà bilaterali di settore;
- quarantotto mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, per la c.d. isopensione (ottantaquattro mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026).
Nel periodo di durata massima di fruizione della prestazione deve essere compreso il periodo che intercorre fra la data di perfezionamento dei requisiti anagrafici, contributivi e di importo soglia e l’eventuale periodo di finestra mobile.
I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono:
a) 67 anni di età[8];
b) 20 anni di anzianità contributiva;
c) importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale; si prescinde dal predetto importo al compimento del 71° anno di età[9] in presenza di un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
I requisiti per il diritto alla pensione anticipata nel sistema contributivo sono:
a) 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi[10] per le donne di anzianità contributiva o
b) 64 anni di età[11] e almeno 20 anni[12] di contribuzione effettiva e l’ammontare mensile della prima rata di pensione deve essere non inferiore a 3 volte[13], ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo dell’assegno sociale.
La contribuzione correlata, versata dal datore di lavoro, è utile ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti minimi di anzianità contributiva.
1.1 Accertamento del diritto alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia
La valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione di vecchiaia, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo.
Ai fini della predetta valutazione, si deve utilizzare:
- l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione calcolato con la contribuzione maturata fino alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data;
- l’importo dell’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo.
L’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, alla data di accesso all’esodo, deve essere pari o superiore all’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data.
1.2 Accertamento del diritto alle prestazioni di accompagnamento alla pensione finalizzate al conseguimento della pensione anticipata
Per la pensione anticipata con il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi[14] per le donne non è previsto il requisito dell’importo soglia.
Diversamente, per l’accesso alla pensione anticipata al compimento di 64 anni[15] di età con almeno 20 anni[16] di contribuzione effettiva, la valutazione della compatibilità fra l’importo della pensione, che spetterebbe in base alle regole vigenti, e l’importo soglia deve essere effettuata prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’esodo.
Ai fini della predetta valutazione si deve utilizzare:
- l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione calcolato con la contribuzione maturata fino alla data di accesso all’esodo e del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del lavoratore alla medesima data;
- l’importo dell’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo.
L’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, alla data di accesso all’esodo, deve essere pari o superiore a 3 volte[17], ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data.
Come precisato al paragrafo 3.3 della circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213/2023, trova applicazione anche ai fini della liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, fermo restando che l’importo dell’assegno rimane cristallizzato per l’intero periodo di esodo.
2. Fondi di solidarietà bilaterali
In considerazione della natura e dei compiti dei Fondi di solidarietà bilaterali, i rispettivi Comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in argomento in coerenza con le indicazioni fornite con la presente circolare.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029, 67 anni e 3 mesi da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
[2] 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029, 71 anni e 3 mesi da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
[3] 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029, 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
[4] 64 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, 64 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029, 67 anni e 3 mesi da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
[5] 20 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, 20 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2029, 20 anni e 3 mesi da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
[6] A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 è elevato a 3,2 (cfr. l’art. 24, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge n. 201/2011).
[7] Cfr. la nota n. 6.
[8] Cfr. la nota n. 1.
[9] Cfr. la nota n. 2.
[10] Cfr. la nota n. 3.
[11] Cfr. la nota n. 4.
[12] Cfr. la nota n. 5.
[13] Cfr. la nota n. 6.
[14] Cfr. la nota n. 3.
[15] Cfr. la nota n. 4.
[16] Cfr. la nota n. 5.
[17] Cfr. la nota n. 6.
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