Pubblicata il 30 settembre 2026 la versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025. Tra le principali novità, nuove indicazioni sul lavoro da remoto transfrontaliero, sulla stabile organizzazione, sulle risorse naturali, sul transfer pricing e sullo scambio di informazioni.
Vediamo a cosa serve il Modello OCSE e da quando rilevano le modifiche.
Da quando si applicano le novità
Sul piano temporale occorre distinguere tre date.
L’Update 2025 è stato approvato dal Consiglio OCSE il 18 novembre 2025 ed è stato pubblicato il giorno successivo. Le modifiche sono state ora incorporate nella versione completa del Modello pubblicata il 30 settembre 2026, che rappresenta il testo consolidato del Model Tax Convention come risultava al 18 novembre 2025.
Ciò, tuttavia, non significa che dal 30 settembre 2026 cambino automaticamente tutte le convenzioni fiscali italiane.
Per le nuove disposizioni che devono essere inserite nel testo di una convenzione, come la clausola alternativa sulle risorse naturali, sarà necessario che gli Stati decidano di recepirle nell’accordo bilaterale.
Diverso è il ruolo degli aggiornamenti al Commentario OCSE, che costituiscono un importante riferimento interpretativo: la loro rilevanza rispetto a una specifica convenzione deve comunque essere valutata in relazione al testo del trattato applicabile, alla data della sua conclusione e ai principi utilizzati per la sua interpretazione.
Cosa devono verificare le imprese
La pubblicazione interessa soprattutto imprese con attività o dipendenti in più Stati.
Particolare attenzione va riservata alle situazioni di smart working transfrontaliero, perché il nuovo Commentario offre criteri più dettagliati per stabilire quando l’abitazione del dipendente può assumere rilevanza ai fini della stabile organizzazione.
Per le aziende diventa quindi utile censire i dipendenti che lavorano dall’estero, quantificare la percentuale del tempo trascorsa nell’abitazione estera e verificare se esistano ragioni commerciali che colleghino la presenza del lavoratore in quel Paese all’attività dell’impresa.
La nuova edizione del Modello OCSE non introduce quindi un nuovo tributo né una disciplina immediatamente applicabile in modo uniforme, ma aggiorna uno dei principali riferimenti della fiscalità internazionale, destinato a incidere sulla futura negoziazione dei trattati e sull’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
1) Modello OCSE contro le doppie imposizioni 2025
L’OCSE ha pubblicato il 30 settembre 2026 la nuova versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, il principale modello di riferimento internazionale per la stipula, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
La nuova versione consolidata arriva a quasi nove anni di distanza dalla precedente, risalente al 21 novembre 2017.
Si tratta dell’undicesima edizione della versione integrale, composta da oltre 2.500 pagine e contenente gli articoli del Modello, i relativi Commentari, le posizioni dei Paesi non membri, le riserve e osservazioni degli Stati, oltre alla documentazione storica.
Il testo recepisce, tra le altre, le modifiche approvate dal Consiglio OCSE il 18 novembre 2025.
2) A cosa serve il Modello OCSE
Il Modello OCSE non è una convenzione internazionale direttamente applicabile al contribuente e la sua pubblicazione non modifica automaticamente le convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate dall’Italia.
Costituisce però il principale riferimento utilizzato dagli Stati per negoziare i trattati fiscali e dalle amministrazioni, dalle imprese e dagli operatori professionali per la loro applicazione e interpretazione.
Il suo obiettivo è ripartire tra Stato della fonte e Stato di residenza il potere di tassare redditi che presentano elementi di internazionalità, riducendo i fenomeni di doppia imposizione e fornendo criteri comuni in materia, tra l’altro, di stabile organizzazione, lavoro dipendente, utili d’impresa, dividendi, interessi, royalties e capital gain.
3) Smart working all’estero: quando la casa del dipendente può diventare stabile organizzazione
La novità di maggiore interesse operativo riguarda l’articolo 5, dedicato alla stabile organizzazione.
Il nuovo Commentario affronta espressamente il caso del lavoratore che svolge la propria attività da un’abitazione o da un altro luogo situato in uno Stato diverso da quello dell’impresa.
Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto all’impostazione precedente. Il vecchio Commentario dedicava infatti uno spazio più limitato al fenomeno del lavoro da remoto, considerandolo sostanzialmente una situazione residuale ai fini della possibile configurazione di una stabile organizzazione.
L’aggiornamento non ha modificato direttamente il testo dell’articolo 5. L’intervento è stato realizzato attraverso il Commentario: sono stati eliminati i precedenti paragrafi 18 e 19 e introdotti i nuovi paragrafi da 44.1 a 44.21, riuniti in una sezione specificamente dedicata al “Cross-border working from a home or other relevant place”.
Il punto di partenza è che il semplice fatto di lavorare da casa all’estero non determina automaticamente una stabile organizzazione del datore di lavoro.
Occorre valutare concretamente le modalità di utilizzo dell’abitazione e il rapporto tra quel luogo e l’attività dell’impresa.
La verifica si sviluppa secondo due elementi da considerare in sequenza.
Il primo è un fattore temporale, che mette in rapporto il tempo lavorato dall’abitazione o da altro luogo assimilabile con il tempo di lavoro complessivo del dipendente.
Quando il dipendente lavora dall’abitazione estera per meno del 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, calcolato su un periodo di dodici mesi, la casa, in via generale e salvo circostanze particolari, non viene considerata un luogo d’affari dell’impresa.
Se invece il lavoro dall’abitazione raggiunge almeno il 50% del tempo lavorativo, occorre passare a un secondo livello di analisi.
Entra quindi in gioco un fattore funzionale, diretto a verificare per quali ragioni la persona lavori proprio da quel determinato luogo anziché presso i locali dell’impresa e quale collegamento esista tra tale presenza e l’attività aziendale.
Attenzione, quindi: il superamento del 50% non comporta automaticamente la nascita di una stabile organizzazione.
Tra gli elementi rilevanti assume particolare importanza l’esistenza di una ragione commerciale per la presenza del dipendente in quello Stato.
Il nuovo Commentario contiene diversi esempi applicativi. Viene considerato, tra gli altri, il caso del dipendente che lavora per l’80% del proprio tempo dalla casa situata nello Stato estero e incontra regolarmente in quello Stato i clienti dell’impresa: in presenza di tali circostanze il domicilio può configurare un luogo d’affari e, ricorrendo gli altri requisiti, una stabile organizzazione.
Diversamente, anche un lavoratore che operi da casa per oltre il 50% del tempo può non creare una stabile organizzazione se la scelta del luogo non presenta una reale ragione commerciale per l’impresa.
La modifica è particolarmente rilevante per le aziende che consentono ai dipendenti di lavorare stabilmente da altri Paesi e rende opportuno monitorare giorni di lavoro, luogo di svolgimento dell’attività, rapporti con la clientela e ragioni aziendali della presenza all’estero.
4) Transfer pricing e deducibilità degli interessi
Novità anche per l’articolo 9, relativo alle imprese associate e quindi strettamente collegato alla disciplina del transfer pricing.
Il Commentario viene aggiornato per chiarire il coordinamento tra l’articolo 9 delle convenzioni e le norme nazionali sulla deducibilità degli interessi, anche alla luce dei lavori OCSE sulle transazioni finanziarie e delle raccomandazioni della BEPS Action 4.
Le precisazioni sono accompagnate da modifiche di coordinamento ai Commentari degli articoli 7 e 24 e assumono rilievo, in particolare, per i gruppi multinazionali che effettuano finanziamenti infragruppo.
5) Procedure amichevoli, GATS e Amount B
L’aggiornamento interviene inoltre sull’articolo 25, che disciplina le procedure amichevoli tra le autorità competenti degli Stati.
Viene introdotto un nuovo paragrafo 6 volto a disciplinare il rapporto tra le convenzioni contro le doppie imposizioni e il GATS, General Agreement on Trade in Services.
La questione era già affrontata nel precedente Commentario all’articolo 25 e l’aggiornamento amplia le indicazioni interpretative con ulteriori paragrafi dedicati al coordinamento tra i due strumenti.
Il nuovo testo chiarisce, in particolare, il ruolo delle autorità competenti nel determinare se una controversia rientri nell’ambito di una convenzione fiscale ai fini dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dal GATS.
Ulteriori modifiche al Commentario dell’articolo 25 riguardano Amount B, nell’ambito del progetto OCSE sulla semplificazione delle regole di transfer pricing per determinate attività di distribuzione e marketing.
Scambio di informazioni: ampliati i chiarimenti dell’articolo 26
Il nuovo Modello aggiorna anche il Commentario all’articolo 26, relativo allo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.
In particolare, l’intervento riguarda anche i paragrafi 11 e 12 del Commentario.
Viene chiarito che le informazioni ricevute mediante lo scambio internazionale possono essere utilizzate anche in relazione a questioni fiscali riguardanti soggetti diversi da quello al quale l’informazione era originariamente riferita.
Sono inoltre inserite indicazioni sul diritto del contribuente di accedere alle informazioni scambiate e sull’utilizzo di informazioni che derivano dall’elaborazione dei dati ricevuti.
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