l D.Lgs. 148/2026 interviene sulla disciplina della determinazione del reddito d’impresa e delle operazioni straordinarie.
Le modifiche contenute negli articoli da 4 a 9 interessano, in particolare, imprese agricole, rapporto tra valori contabili e fiscali, riallineamento delle divergenze, riporto delle perdite fiscali e conferimenti di partecipazioni.
Il correttivo prosegue inoltre il percorso di avvicinamento tra bilancio e fisco, intervenendo su titoli, pagamenti basati su azioni, avviamento e altre attività immateriali.
Il quadro delle modifiche può essere sintetizzato così:
| Ambito | Cosa cambia |
|---|---|
| Imprese agricole | Coordinamento con l’ampliamento delle attività agricole |
| Bilancio e fisco | Interventi per ridurre i disallineamenti tra valori contabili e fiscali |
| Titoli | Nuove regole sulla rilevanza fiscale delle valutazioni |
| Stock option e stock grant | Individuazione del momento della deduzione |
| Riallineamento | Possibilità una tantum per determinate divergenze pregresse |
| Perdite fiscali | Intervento sulla disciplina in presenza di cambiamenti del controllo |
| Interessi ed ACE | Estensione delle limitazioni al riporto |
| Conferimenti | Minusvalenza fiscalmente rilevante solo se effettiva |
Nel complesso, gli articoli da 4 a 9 intervengono su aree differenti ma collegate dalla necessità di coordinare maggiormente regole contabili e fiscali e di precisare la disciplina applicabile alle perdite e ad alcune operazioni societarie.
Vediamo alcune delle novità
1) Cosa prevede il D.Lgs. 148/2026 per il reddito d’impresa?
Il correttivo interviene su più aspetti della determinazione del reddito d’impresa, concentrando le modifiche negli articoli da 4 a 9.
In particolare, le disposizioni riguardano:
- la determinazione del reddito delle imprese agricole;
- l’avvicinamento tra valori contabili e fiscali;
- il riallineamento straordinario delle divergenze contabili e fiscali;
- il riporto delle perdite fiscali e la disciplina anti-“bare fiscali”;
- i conferimenti di partecipazioni minusvalenti.
Le modifiche mirano, tra l’altro, a ridurre alcuni disallineamenti tra disciplina contabile e fiscale e a precisare l’applicazione delle regole in presenza di operazioni societarie.
2) Come cambia la tassazione delle imprese agricole con l’articolo 4?
L’articolo 4 del D.Lgs. 148/2026 coordina la disciplina fiscale con l’ampliamento delle attività agricole introdotto dal D.Lgs. 192/2024.
Per quanto riguarda l’articolo 32 del TUIR, il coordinamento interessa la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati.
Sul fronte dell’articolo 55 del TUIR, quando vengono superati i limiti di agrarietà, anche le attività previste dalle lettere b-bis) e b-ter) producono reddito d’impresa.
Tale reddito viene determinato anche in assenza di una specifica organizzazione in forma d’impresa.
Per l’articolo 56-bis del TUIR, viene confermata l’applicazione dei regimi previsti dalla norma alle società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito.
Restano invece escluse Snc, Sas e società di capitali che non hanno esercitato l’opzione, per le quali continuano a trovare applicazione le regole ordinarie.
3) Come vengono avvicinati bilancio e fisco dall’articolo 5?
L’articolo 5 interviene sul rapporto tra valori contabili e fiscali, con novità che interessano titoli obbligazionari, pagamenti basati su azioni, avviamento, attività immateriali e contributi per studi e ricerche.
Per i titoli obbligazionari dei soggetti OIC e IAS adopter, se classificati nell’attivo circolante assume rilevanza fiscale la valutazione contabile. Per le immobilizzazioni finanziarie, invece, le oscillazioni di valore vengono sterilizzate fino al realizzo.
Un ulteriore intervento riguarda stock option, stock grant e strumenti analoghi: la deduzione avviene al momento della consegna degli strumenti, in misura corrispondente alle opzioni esercitate. Per i piani regolati per cassa, rileva invece il momento dell’estinzione della passività.
Quando sono deducibili avviamento e attività immateriali IAS/IFRS?
Per avviamento e attività immateriali IAS/IFRS, la deduzione fiscale in diciottesimi inizia nel periodo in cui la svalutazione viene rilevata per la prima volta a conto economico, nei limiti del relativo ammontare.
Tra le ulteriori novità indicate dall’articolo 5 rientra anche il superamento della tassazione per cassa dei contributi per studi e ricerche.
Viene inoltre interessato l’articolo 162-bis del TUIR: le attività sono considerate rilevanti se esercitate in via esclusiva o prevalente e la prevalenza ricorre quando superano il 50% dei ricavi e proventi complessivi.
4) Come funziona il riallineamento straordinario previsto dall’articolo 6?
L’articolo 6 del D.Lgs. 148/2026 introduce una possibilità “una tantum” per riallineare determinate divergenze pregresse tra valori contabili e fiscali.
Il riallineamento può interessare le fattispecie previste dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, tra cui:
- FTA;
- variazione dei principi IAS/IFRS o OIC;
- ritorno ai principi OIC;
- operazioni straordinarie tra soggetti che adottano principi contabili differenti.
Il meccanismo opera “a saldo globale” e assume rilevanza ai fini IRES, IRAP e delle eventuali addizionali.
Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa allo stesso periodo e l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo.
Le eventuali rettifiche effettuate in sede di controllo non determinano la decadenza dall’opzione, ma comportano la rideterminazione della base imponibile.
5) Quando si applicano le limitazioni al riporto delle perdite fiscali?
L’articolo 7 interviene sulla disciplina anti-“bare fiscali” e, in particolare, sull’applicazione dell’articolo 84, commi 3-3-ter, del TUIR in presenza di cambiamenti del controllo societario.
La disposizione si applica anche quando vengono trasferite partecipazioni che complessivamente rappresentano la maggioranza dei diritti di voto della società che controlla, anche indirettamente, la società che riporta le perdite.
Ai fini della verifica rileva il controllo di diritto previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, considerando anche le partecipazioni indirette.
La modifica amplia quindi l’attenzione dalla società che dispone delle perdite alla catena partecipativa attraverso la quale viene esercitato il controllo.
FAQ sul D.Lgs. 148/2026
Il correttivo introduce un riallineamento tra valori contabili e fiscali?
Sì. L’articolo 6 consente, per determinate fattispecie, un riallineamento straordinario “una tantum” delle divergenze pregresse tra valori contabili e fiscali.
Le limitazioni sulle perdite riguardano anche gli interessi passivi?
Sì. L’articolo 8 estende le limitazioni anche al riporto degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.
Le minusvalenze sui conferimenti sono sempre fiscalmente rilevanti?
No. Per i conferimenti interessati dall’articolo 9, la minusvalenza assume rilevanza fiscale soltanto se effettiva e non meramente contabile.
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