Accolto il ricorso della Procura di Pisa contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame. La Suprema Corte rileva che la decisione non aveva adeguatamente affrontato le condizioni della struttura e la contestata situazione di sovraffollamento e inidoneità degli spazi. Nuovo giudizio davanti al Tribunale di Pisa in diversa composizione. Enpa: «Avevamo chiesto che le condizioni psicofisiche ed etologiche dei cani fossero realmente prese in considerazione».
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Pisa aveva accolto la richiesta di riesame e disposto il dissequestro dei cani coinvolti nella vicenda dell’allevamento di Castelfranco di Sotto. La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico Ministero e rinviato gli atti al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Una decisione che Enpa accoglie con grande attenzione e soddisfazione, dopo aver espresso fin da maggio forti perplessità sul provvedimento di dissequestro e aver chiesto pubblicamente che le valutazioni veterinarie, etologiche e la documentazione raccolta durante le indagini fossero esaminate nella loro completezza.
«È una decisione molto importante, perché riporta al centro proprio ciò che avevamo chiesto non venisse trascurato: le condizioni complessive degli animali e il loro benessere psicofisico ed etologico», dichiara Giusy D’Angelo, vicepresidente nazionale Enpa. «Quando a maggio abbiamo letto il provvedimento di dissequestro siamo rimasti sconcertati perché non riuscivamo a comprendere come il corposo materiale tecnico acquisito durante le indagini potesse non trovare un adeguato approfondimento. Oggi la Cassazione evidenzia proprio la necessità di una valutazione che tenga conto del quadro complessivo».
La Cassazione: motivazione non adeguata sulle condizioni degli animali
La vicenda riguarda il sequestro preventivo disposto il 15 aprile 2026 dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di 101 cani. Secondo l’imputazione cautelare riportata nella sentenza della Cassazione, gli animali sarebbero stati detenuti in spazi ritenuti inidonei, in condizioni di sovraffollamento e compressione dello spazio vitale, con conseguenti fatiche considerate insopportabili rispetto alle loro caratteristiche etologiche. Il provvedimento faceva riferimento anche a due cani sottoposti ad amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari e ad altri due in precarie condizioni di salute.
L’11 maggio il Tribunale del Riesame aveva accolto l’istanza presentata dalla difesa e disposto il dissequestro. La Procura di Pisa aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.
Ed è proprio sulla motivazione di quella decisione che interviene la Suprema Corte.
Nella sentenza, la Cassazione afferma che la motivazione del provvedimento del Riesame, caratterizzata da «estrema sintesi», non illustrava in maniera adeguata e sufficiente il ragionamento che aveva portato al dissequestro.
In particolare, secondo la Corte, il Tribunale si era concentrato sui quattro animali che presentavano specifiche criticità, senza affrontare adeguatamente il tema più generale delle condizioni della struttura nella quale era custodito un numero significativo di cani e della contestata detenzione in spazi sovraffollati e inidonei.
«È esattamente uno dei punti sui quali Enpa aveva richiamato l’attenzione», prosegue D’Angelo. «A nostro avviso, una vicenda così complessa non poteva essere valutata esclusivamente alla luce della situazione sanitaria di pochi singoli animali. Le relazioni raccolte durante gli accertamenti descrivevano un quadro che, secondo Enpa, richiedeva una valutazione complessiva delle modalità di detenzione e gestione dei cani. Il benessere animale non coincide semplicemente con l’assenza di una patologia: significa anche rispettare le esigenze comportamentali, relazionali ed etologiche di ciascun animale».
Un principio importante sul maltrattamento animale
La sentenza affronta anche un aspetto di particolare rilievo per la tutela degli animali. Richiamando la propria giurisprudenza sull’articolo 544-ter del codice penale, la Cassazione ricorda che nella fattispecie di maltrattamento assumono rilievo anche l’insopportabilità delle condizioni imposte all’animale rispetto alle sue caratteristiche etologiche, nei termini e in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
La Corte chiarisce inoltre che, nell’ambito di un sequestro preventivo, la verifica richiesta non coincide con un giudizio anticipato sulla responsabilità penale della persona indagata. In questa fase viene valutato il fumus commissi delicti, mentre l’accertamento della responsabilità appartiene al successivo sviluppo del procedimento.
«Questo passaggio ha per noi un valore particolarmente significativo», sottolinea Enpa. «Riconoscere che nella valutazione delle condizioni di un animale entrano pienamente le sue caratteristiche etologiche significa guardare al maltrattamento in una dimensione più completa. Un animale può soffrire non soltanto perché è malato o ferito, ma anche per le condizioni nelle quali è costretto a vivere».
Enpa: «Ora un nuovo esame di tutta la documentazione»
La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Pisa, che dovrà procedere a un nuovo giudizio in diversa composizione, con piena libertà di valutazione ma nel rispetto dei principi indicati dalla Suprema Corte.
La decisione, dunque, non costituisce una pronuncia sulla responsabilità penale dell’indagata, che dovrà essere eventualmente accertata nelle sedi competenti, ma impone una nuova valutazione della vicenda cautelare.
Enpa, che segue il caso attraverso il proprio ufficio legale, auspica ora che nel nuovo esame venga presa in considerazione nella sua completezza tutta la documentazione acquisita nel corso degli accertamenti.
«Abbiamo sempre agito nel rispetto del procedimento giudiziario e della presunzione di non colpevolezza», conclude D’Angelo. «Ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di difendere gli animali e di chiedere che le loro condizioni non diventino un elemento secondario. Oggi non diciamo che la vicenda giudiziaria sia conclusa, perché non lo è. Diciamo però che le condizioni complessive degli animali e le loro caratteristiche etologiche dovranno essere oggetto della nuova valutazione. Ed è ciò che Enpa chiedeva fin dall’inizio».
La decisione della Cassazione arriva dopo la mobilitazione promossa da Enpa a maggio, quando l’Associazione aveva anche lanciato una petizione pubblica chiedendo che il benessere fisico, sanitario ed etologico dei cani rimanesse prioritario e che le relazioni tecniche raccolte durante le indagini fossero pienamente considerate.
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