Contributi INPS del socio lavoratore di Srl


Con dieci sentenze depositate tra il 16 e il 17 settembre 2026[1], la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto la tesi che l’INPS applica da oltre vent’anni ai soci lavoratori di Srl. Il principio è più preciso di quanto le prime sintesi lascino intendere: il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non concorre alla base contributiva del socio finché, secondo la disciplina tributaria, non ricorra un titolo che ne determini l’imputazione alla persona fisica. Gli utili accantonati a riserva restano quindi fuori; ciò che accade quando vengono distribuiti è una questione che le sentenze aprono più che chiudere. Di seguito la decisione e le sue conseguenze operative, per chi assiste i soci e per chi nella società delibera e controlla la destinazione degli utili.

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1) La norma e la tesi dell’Istituto

Il socio di Srl che partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è tenuto all’iscrizione nella Gestione commercianti (o artigiani)[2]. La misura del contributo eccedente il minimale è fissata dall’art. 3-bis del D.L. 384/1992, che lo rapporta alla «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF» per l’anno di riferimento. Su questa base l’INPS (circolare n. 102/2003) include nella base del socio lavoratore la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl corrispondente alla partecipazione, a prescindere dalla destinazione deliberata dall’assemblea. La circolare n. 84/2021 ha poi recepito la giurisprudenza che esclude dall’imponibile i redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali nelle quali il socio non lavora, tenendo fermo l’automatismo per il socio lavoratore; regola che le istruzioni 2026, da ultimo la circolare n. 62 del 27 maggio sul quadro RR di Redditi PF 2026, ripetono tuttora[3]. Sul punto la giurisprudenza di merito si era divisa (in senso contrario all’Istituto, da ultimo, Trib. Catania 23 luglio 2026, n. 3447), e la Sezione Lavoro aveva rimesso la questione alla pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie 11 marzo 2026, n. 5476, e 6 aprile 2026, n. 8570.

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2) Le sentenze: reddito «denunciato», non «conseguibile»

Le pronunce — nn. 25377-25383 del 16 settembre e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026 — riguardano soci lavoratori, spesso amministratori e talora unici, cui l’INPS aveva chiesto la contribuzione a percentuale sull’utile rimasto a riserva. La Corte muove dalla lettera della norma: il reddito dichiarato dalla Srl ai fini IRES resta reddito della società finché un titolo fiscale non lo imputi alla persona fisica, e la parola «denunciati» non può essere letta come «conseguibili»: l’obbligazione contributiva è una prestazione patrimoniale imposta che trova nella legge presupposto e misura (art. 23 Cost.). L’art. 3-bis rinvia inoltre alle categorie reddituali della disciplina fiscale (rinvio ritenuto legittimo da Corte cost. n. 354/2001), e occorre quindi stabilire prima a chi il reddito sia imputato secondo le regole tributarie. Nelle Srl in regime ordinario, a differenza di quanto avviene per trasparenza ex art. 5 TUIR nelle società di persone, l’imputazione al socio avviene con la percezione degli utili o con l’opzione per la trasparenza ex art. 116 TUIR: il contributo si commisura alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società, attribuita al socio in ragione della quota e «dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF». La Corte coordina questa conclusione con le Sezioni Unite n. 3240/2010, rese principalmente sull’iscrizione, chiarendo quando il reddito della società possa dirsi «attribuito» al socio. Respinge l’obiezione antielusiva — la mancata distribuzione ha le più varie ragioni imprenditoriali e non è di per sé fraudolenta, nemmeno per il socio unico — e fissa la regola probatoria: spetta all’INPS, attore sostanziale, provare l’imputazione del reddito al socio, e dunque la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza.

3) Cosa resta fuori, cosa entra e cosa resta da chiarire

Non è in discussione l’iscrizione né la contribuzione sul minimale, dovuta per il solo fatto della partecipazione al lavoro: cambia la base della contribuzione eccedente. Restano fuori gli utili accantonati a riserva dalla Srl in regime ordinario. Entra la quota di reddito imputata al socio per trasparenza, se la società ha validamente esercitato l’opzione ex art. 116 TUIR, a prescindere dalla distribuzione[4]; il principio non tocca le società di persone, nelle quali il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione. Il nodo aperto è la distribuzione successiva, ed è accentuato dal regime dei dividendi. 

Le controversie decise riguardano annualità in larga parte anteriori al 2018, quando gli utili da partecipazioni qualificate concorrevano parzialmente al reddito complessivo ed erano quindi dichiarati ai fini IRPEF. 

Per gli utili formatisi dal 2018 la ritenuta del 26% a titolo d’imposta ne esclude di regola l’indicazione in dichiarazione[5]: sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR, non redditi d’impresa «denunciati». Una lettura letterale escluderebbe dalla base anche l’utile distribuito — esito che la Corte non ha affermato e che l’Istituto difficilmente condividerà — mentre una lettura fondata sulla percezione aprirebbe il problema opposto, la doppia contribuzione sulle riserve già tassate con il criterio INPS e distribuite dopo il cambio di orientamento. Se e come l’utile distribuito entri nella base resta quindi da chiarire. Beta Srl, in regime ordinario, chiude il 2026 con un utile d’esercizio che l’assemblea destina interamente a riserva e con un reddito imponibile IRES di 150.000 euro; il socio lavoratore al 50% non percepisce compensi né altri redditi d’impresa. 

A istruzioni invariate la base imponibile del socio è di 75.000 euro: con le aliquote 2026 della Gestione commercianti (24,48% fino a 56.224 euro, 25,48% oltre) i contributi complessivi sfiorano i 18.550 euro, di cui circa 4.600 sul minimale di 18.808 euro[6]. Secondo la Cassazione, in assenza di trasparenza e di utili percepiti, è dovuto il solo minimale: la differenza si avvicina ai 13.950 euro per un anno e per un socio.

4) Le scelte immediate: quadro RR, avvisi pendenti, rimborsi

Al 24 settembre 2026 non risulta alcun recepimento da parte dell’INPS, e il disallineamento va gestito su tre piani. Sulle autoliquidazioni la partita non è chiusa: saldo 2025 e primo acconto 2026 sono stati versati secondo le istruzioni, ma Redditi PF 2026 si trasmette entro il 2 novembre e il quadro RR può ancora seguire il principio della Cassazione, con un credito da gestire sul secondo acconto. Le strategie sono due: adeguarsi subito, accettando fino alla modifica delle istruzioni l’esposizione a contestazioni con contributi, interessi e sanzioni civili[7], oppure seguire la prassi e attivare poi il rimborso, via procedimentalmente più conservativa. La scelta dipende da importi, posizione assicurativa e propensione al contenzioso. Sui versamenti pregressi si apre la domanda di rimborso dei contributi eccedenti calcolati su utili rimasti a riserva: per l’INPS stessa l’indebito alle Gestioni artigiani e commercianti si ripete ex art. 2033 c.c. entro la prescrizione ordinaria decennale, senza interessi, e i contributi restituiti non restano accreditati sulla posizione assicurativa[8]. La convenienza va valutata confrontando le somme recuperate — al netto della tassazione separata sui contributi rimborsati, a suo tempo dedotti[9] — con la riduzione della prestazione futura, verificati dies a quo e atti interruttivi. Sugli avvisi di addebito già notificati e sui giudizi pendenti le sentenze offrono un riferimento immediatamente spendibile, ma il termine per l’opposizione è di quaranta giorni dalla notifica[10].

5) Il lato della società: delibera, documentazione, organo di controllo

Il contributo è personale del socio, e il bilancio della Srl non ne è toccato; l’onere di provare il fatto costitutivo della pretesa resta sull’INPS. Le sentenze, però, fanno della documentazione societaria il materiale probatorio decisivo. La prima riguarda la delibera di destinazione dell’utile: il verbale che accantona a riserva assume particolare rilievo probatorio, da coordinare con la restante documentazione contabile, fiscale e finanziaria. Nessuna motivazione economica è richiesta, e non conviene costruirne una ad hoc; dove esistono ragioni effettive di patrimonializzazione o investimento, la documentazione che le riflette aiuta. La seconda riguarda i rapporti finanziari tra società e socio: erogazioni prive di causa, utilizzi personali di disponibilità sociali o compensazioni possono assumere rilievo probatorio, ma non ogni somma messa a disposizione del socio è una distribuzione di utili, e la qualificazione va verificata caso per caso; nelle società a ristretta base, inoltre, un accertamento di utili extracontabili presuntivamente distribuiti offrirebbe all’Istituto un titolo di imputazione già formato. Il tema tocca così, indirettamente, sindaci e revisore: nella verifica delle operazioni con soci e amministratori (per il revisore, ISA Italia 550 sulle parti correlate) e della rappresentazione in bilancio di distribuzioni e crediti verso soci possono emergere elementi rilevanti anche sul piano previdenziale, senza un autonomo obbligo di verifica della posizione contributiva del socio. La terza riguarda l’opzione per la trasparenza, da ricalcolare in chiave contributiva: l’imputazione attrae la quota nella base dei soci lavoratori, distribuita o meno, e poiché l’opzione si rinnova tacitamente alla scadenza del triennio, ricalcolare significa decidere se revocarla[11]. Resta un’avvertenza: le pronunce non provengono dalle Sezioni Unite, non vincolano l’Istituto né introducono una nuova disposizione, anche se la loro reiterazione ha un evidente peso interpretativo; né si può escludere, come dopo le Sezioni Unite del 2010, un intervento del legislatore[12]. Fino ad allora il compito del professionista è proteggere il cliente da un adeguamento unilaterale e costruire per tempo la documentazione che, in sede di rimborso o di opposizione, farà la differenza.

NOTE

[1]Cass., Sez. Lav., 16 settembre 2026, nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383, e 17 settembre 2026, nn. 25465, 25466 e 25467, tutte rese all’esito della pubblica udienza del 7 luglio 2026; ulteriori pronunce conformi risulterebbero depositate nei giorni successivi.

[2]Art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso ai soci di Srl l’obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti in presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza; sui presupposti dell’iscrizione del socio-amministratore, Cass., SS.UU., 12 febbraio 2010, n. 3240.

[3]Art. 3-bis, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. dalla L. 14 novembre 1992, n. 438. Prassi: INPS, circolare 12 giugno 2003, n. 102; circolare 10 giugno 2021, n. 84, che recepisce, su indicazione del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020), Cass. nn. 21540, 23790, 23792, 24096 e 24097 del 2019 (orientamento poi confermato, tra le altre, da Cass., ord. 18 marzo 2025, n. 7275); circolare 9 febbraio 2026, n. 14, par. 5; circolare 27 maggio 2026, n. 62, par. 2.1; istruzioni al quadro RR, sezione I, righi RR1 (colonna 3) e RR2, del modello Redditi PF 2026.

[4]L’opzione ex art. 116 TUIR presuppone una compagine di sole persone fisiche non superiore a dieci soci (venti per le cooperative) e ricavi non eccedenti la soglia di applicazione degli ISA. I riferimenti al TUIR sono al D.P.R. 917/1986 vigente ratione temporis; per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2027 valgono le corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, applicabile da quella data (art. 377).

[5]Art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1, commi 999 ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205, salvo il regime transitorio per le riserve di utili formate fino al 31 dicembre 2017.

[6]Aliquote, minimale (18.808 euro) e scaglioni della Gestione commercianti per il 2026 secondo INPS, circolare 9 febbraio 2026, n. 14; il calcolo non considera il contributo di maternità né eventuali riduzioni, e il reddito 2026 sarà dichiarato nel 2027.

[7]Sanzioni civili ex art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388; con dati integralmente dichiarati è sostenibile la qualificazione come omissione (lett. a) anziché come evasione (lett. b).

[8]INPS, circolare 6 maggio 2021, n. 75, sull’applicabilità dell’art. 2033 c.c. e del termine di cui all’art. 2946 c.c. ai versamenti indebiti alle Gestioni artigiani e commercianti, in attuazione dell’art. 12 L. 22 luglio 1966, n. 613. La domanda si presenta all’Istituto per via telematica e, per le annualità dichiarate, comporta la rettifica del quadro RR; in caso di diniego, il ricorso amministrativo è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (art. 443 c.p.c.).

[9]Art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR, da dichiarare nel quadro RM.

[10]Art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, applicabile all’avviso di addebito ai sensi dell’art. 30 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[11]Art. 115, comma 4, TUIR, come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, richiamato dall’art. 116.

[12]Art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, norma di interpretazione autentica sulla doppia iscrizione del socio-amministratore, ritenuta legittima da Corte cost. 26 gennaio 2012, n. 15.


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