Responsabilità 231 e patteggiamento: limiti del ricorso sulla confisca


La sentenza di patteggiamento che applichi la confisca-sanzione prevista dall’art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001 è ricorribile per cassazione solo ove si controverta in ordine all’astratta applicabilità della stessa, non anche sul suo ammontare (Cassazione penale, sentenza n. 11611/2026 – testo in calce).

Il fatto

La pronuncia che si annota offre spunti di particolare interesse sistematico in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso per cassazione proposto da tre società avverso la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva recepito i rispettivi accordi di patteggiamento per illeciti amministrativi dipendenti da reati di corruzione propria e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Gli accordi in questione avevano incluso anche l’ammontare della confisca ex art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001.

A fondamento delle impugnazioni di legittimità le società deducevano articolate doglianze.

La prima lamentava l’illegalità della confisca disposta sul presupposto che il debito tributario fosse stato estinto tramite ravvedimento operoso prima della definizione del rito speciale.

La seconda deduceva, fra l’altro, la violazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 231 del 2001 a causa della contestuale assoluzione dell’amministratore persona fisica “per non aver commesso il fatto”, nonché l’erronea qualificazione del reato presupposto.

Infine, la terza contestava l’errata qualificazione giuridica della fattispecie corruttiva, l’omessa valutazione delle somme versate all’Erario ai fini del quantum della confisca, il difetto dei presupposti e la difformità relativa alla durata delle sanzioni interdittive applicate nel dispositivo (mesi sei) rispetto a quelle concordate (mesi due e giorni venti).

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La sentenza

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle prime due società e respinto i motivi presentati dalla terza, disponendo nei confronti di quest’ultima la sola correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo in ordine alla durata delle sanzioni interdittive.

In via preliminare, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso della prima società per difetto di valida rappresentanza processuale: ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 231/2001, sussiste, infatti, un’incompatibilità assoluta a conferire la procura speciale e a rappresentare l’ente in capo al legale rappresentante che sia contestualmente imputato del reato presupposto. Tale divieto, basato su un criterio di stretta interpretazione, impone che la posizione di incompatibilità sia valutata al momento dell’atto d’impulso processuale: non essendovi, nel caso di specie, prova che l’amministratore unico non rivestisse più la qualifica di imputato al momento del conferimento della procura per il ricorso in cassazione, la Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.

Nel merito dei motivi comuni in materia di corruzione e confisca, la Suprema Corte ha applicato il perimetro limitativo dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. – operante anche per la responsabilità degli enti in forza del rinvio generale dell’art. 34 del D. Lgs. 231/2001 – ribadendo il principio consolidato secondo cui la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto in sede di patteggiamento è ammissibile unicamente ove la difformità risulti con indiscussa evidenza dal confronto con il contenuto del capo di imputazione, senza necessità di riesaminare elementi fattuali o risultanze probatorie (Cass. Pen., Sez. VI, n. 3108/2018) poiché la valutazione nel merito di prove che potrebbero comportare una diversa conclusione sulla qualificazione giuridica è preclusa dalla scelta del rito.

Nel caso di specie la Corte ha ravvisato la corrispondenza della qualificazione giuridica all’editto accusatorio il quale descriveva un’ipotesi di corruzione propria.

Sul versante delle sanzioni patrimoniali, i giudici di legittimità hanno rimarcato ancora una volta che l’accordo delle parti nel patteggiamento deve estendersi anche alla confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 e al relativo ammontare, non potendone essere rimessa la determinazione all’organo giudicante (Cass. pen., Sez. VI, n. 30604/2024). Pertanto, una volta recepito giudizialmente l’accordo, resta preclusa qualsiasi successiva contestazione relativa al quantum o all’incidenza di condotte riparatorie ed estintive del debito fiscale.

L’inquadramento della confisca nell’alveo della sanzione amministrativa esclude la configurabilità di una “pena illegale” ricorribile per cassazione laddove le doglianze investano la mera quantificazione e non l’astratta applicabilità del vincolo ablatorio.

In questo contesto, il giudice è tenuto unicamente a svolgere una verifica di legalità e congruità per evitare che le parti concordino una sanzione inadeguata per difetto, e non già a tutelare l’ente da eventuali sopravvalutazioni patrimoniali accettate in sede negoziale; un eventuale errore in tale valutazione di congruità da parte degli amministratori dell’ente non determina l’illegalità della misura e non riapre i termini per il ricorso in cassazione.

Infine, la decisione riafferma l’autonomia della responsabilità dell’ente sancita dall’art. 8 D.Lgs. 231/2001 rispetto a quella della persona fisica imputata del reato presupposto precisando che l’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto con la formula “per non aver commesso il fatto” indica una mera carenza di imputabilità soggettiva individuale, ma non esclude la sussistenza materiale dell’illecito penale a vantaggio della persona giuridica, la quale risponde anche quando l’autore del reato non è stato identificato. Scegliendo la via del patteggiamento, l’ente accetta una cognizione giudiziale contratta: ed invero, il giudice non deve svolgere il pieno accertamento proprio del giudizio ordinario, ma limitarsi al vaglio “in negativo”, sull’insussistenza di cause manifeste di proscioglimento, di cui all’art. 129 c.p.p.

La pronuncia si inserisce in un solco interpretativo che mira a preservare la stabilità della sentenza di patteggiamento e la funzione deflattiva propria di questo rito speciale, estendendone le preclusioni processuali alla responsabilità delle persone giuridiche.

L’elemento di maggiore interesse risiede nella delimitazione del controllo giudiziale sulla confisca ex art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001: affermando che il recepimento dell’accordo preclude ogni successiva contestazione sulla quantificazione la Cassazione perimetra il concetto di “pena illegale” alle sole ipotesi di difetto di previsione normativa astratta della misura.

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