Infissi su misura, il cliente può ripensarci? La Cassazione chiarisce quando il recesso non vale | Il portale giuridico online per i professionisti


La fornitura di infissi progettati appositamente per un immobile è una semplice vendita oppure un contratto di appalto? E il consumatore può recedere dal contratto chiedendo la restituzione dell’acconto versato?
A queste domande risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25692/2026, pubblicata il 22 settembre 2026. La Seconda Sezione civile ha esaminato una controversia nata dalla progettazione, produzione e installazione di serramenti personalizzati, affrontando sia il problema della qualificazione del contratto sia quello dell’applicabilità del diritto di recesso previsto dalla normativa a tutela dei consumatori.
La Corte conferma che, quando l’attività di progettazione e realizzazione prevale sulla semplice fornitura dei materiali, il rapporto deve essere qualificato come appalto. E per i beni realizzati su misura il diritto di recesso del consumatore può essere escluso. In tema, il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione – sentenza n. 25692 pub. il 22-09-2026

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1. Dal preventivo da 135 mila euro alla causa per la restituzione dell’acconto


La controversia nasce dalle trattative per la fornitura e posa di infissi e serramenti destinati a un appartamento. A fronte di un preventivo di 135.188 euro, la cliente aveva versato un acconto di 25.862,32 euro.
Successivamente aveva però sostenuto che il contratto non si fosse perfezionato e aveva chiesto la restituzione della somma. In subordine aveva domandato la risoluzione del contratto per inadempimento o per mutuo dissenso e aveva inoltre invocato il diritto di recesso previsto dalla disciplina consumeristica.
Il Tribunale aveva invece ritenuto concluso il contratto, qualificandolo come appalto, e aveva applicato il recesso del committente previsto dall’articolo 1671 del Codice civile. La vicenda era quindi arrivata prima in appello e successivamente in Cassazione. In tema, il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Vendita o appalto? Conta quanto pesa il lavoro su misura


Uno dei punti principali affrontati dalla Cassazione riguarda proprio la distinzione tra vendita e appalto.
Secondo la Corte, quando una prestazione comprende sia la fornitura di beni sia un’attività lavorativa, occorre verificare quale delle due componenti sia prevalente nella concreta struttura del rapporto.
Nel caso esaminato non si trattava semplicemente di scegliere e acquistare serramenti già esistenti. Le risultanze istruttorie avevano evidenziato la necessità di predisporre un progetto specifico, con prodotti personalizzati e realizzati su misura per un determinato immobile e secondo particolari richieste della cliente.
L’attività di progettazione e produzione assumeva quindi un ruolo predominante rispetto alla semplice fornitura del materiale. Per questo la Cassazione conferma la qualificazione del contratto come appalto.

3. Il contratto può risultare concluso anche dal comportamento delle parti


La cliente sosteneva inoltre che non vi fosse stata una valida accettazione della proposta contrattuale.
La Cassazione conferma però la valutazione dei giudici di merito, che avevano considerato diversi elementi: il pagamento dell’acconto, la fattura riferita al contratto, la dichiarazione utilizzata per ottenere l’IVA agevolata e un ordine di fornitura nel quale veniva richiamato il contratto sottoscritto dal marito della cliente.
Valutati complessivamente, questi elementi consentivano di ritenere dimostrata l’esistenza del vincolo contrattuale.
La Corte affronta anche il tema della rappresentanza apparente, ricordando che può essere tutelato l’affidamento del terzo quando il comportamento del rappresentato abbia contribuito a far ragionevolmente ritenere esistente il potere di rappresentanza.

4. Infissi personalizzati: perché non vale il diritto di recesso


Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato al diritto di recesso del consumatore.
La Cassazione osserva che il contratto aveva come oggetto la realizzazione di beni progettati ad hoc e costruiti secondo le specifiche indicazioni della cliente. Si trattava quindi di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
Per questa categoria di prodotti la disciplina consumeristica esclude il diritto di recesso. La Corte ricorda che tale principio è presente da tempo sia nell’ordinamento italiano sia nel diritto europeo e richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’esclusione, inoltre, riguarda la stessa natura del bene personalizzato e non dipende necessariamente dal fatto che la produzione sia già stata completata.

5. La Cassazione accoglie però il ricorso per omessa pronuncia


La cliente non perde tuttavia definitivamente la causa.
La Cassazione accoglie infatti il quinto motivo di ricorso. La Corte d’appello non aveva esaminato alcune domande subordinate con le quali era stata richiesta la risoluzione del contratto per inadempimento della società oppure per mutuo dissenso, sempre allo scopo di ottenere la restituzione della somma versata.
Si tratta, secondo la Suprema Corte, di una vera e propria omessa pronuncia.
La sentenza d’appello viene quindi cassata limitatamente a questo punto e la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione. Saranno i giudici del rinvio a dover stabilire se quelle domande subordinate possano consentire alla cliente di recuperare quanto versato.

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