Per la Cassazione non depositare documenti utili alla difesa può violare i doveri del magistrato. Ma il reato di rifiuto di atti d’ufficio richiede un atto obbligatorio e un rifiuto consapevole.
Due pubblici ministeri di Milano, titolari del processo Eni-Nigeria, erano stati condannati in primo grado e in appello per rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.). L’accusa: avevano ricevuto documenti potenzialmente utili alla difesa, capaci di minare l’attendibilità del grande accusatore di Eni, e non li avevano depositati nel processo. La Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza n. 34812 del 29 settembre 2026, ha annullato senza rinvio la condanna. Il principio vale per tutti i magistrati del pubblico ministero. Il reato scatta solo se l’atto da compiere senza ritardo era doveroso, cioè obbligatorio almeno nella sua emanazione. Gli atti rimessi alla valutazione discrezionale del pm, anche se utili, non contano. E l’art. 328 cod. pen. non punisce la negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale, ma il rifiuto consapevole di un atto che il pubblico ufficiale sa di dover compiere. Non cercare prove favorevoli all’indagato può essere una violazione dei doveri del pm. Da solo, non è reato.
La vicenda
Il processo Eni-Nigeria, celebrato davanti al tribunale di Milano, riguardava presunte tangenti legate all’acquisizione di una concessione petrolifera. I due magistrati della Procura di Milano ne erano i titolari.
Secondo l’accusa formulata nei loro confronti, i due pm avevano ricevuto documenti, tra cui alcune chat segnalate da un altro pubblico ministero, che potevano essere utili alla difesa degli imputati e rilevanti per dimostrare la scarsa attendibilità di un accusatore di Eni. Non li avevano depositati nel processo, pur avendone, sempre secondo l’accusa, l’obbligo.
Il tribunale li condanna. La Corte d’appello di Brescia, competente per i procedimenti che riguardano magistrati di Milano, conferma. I due ricorrono in Cassazione e ottengono l’annullamento senza rinvio, che chiude il processo.
Cosa punisce il reato di rifiuto di atti d’ufficio?
L’art. 328, primo comma, cod. pen. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La pena è la reclusione da sei mesi a due anni.
Gli elementi sono tre. Un atto dell’ufficio. Un’urgenza qualificata, legata a ragioni pubbliche precise. Un rifiuto indebito. Il secondo comma dell’articolo punisce un’ipotesi diversa: l’omissione dell’atto entro trenta giorni dalla richiesta scritta di chi vi ha interesse, senza rispondere spiegando le ragioni del ritardo.
Perché serve un atto obbligatorio?
Per la Cassazione l’atto che il pubblico ministero deve compiere senza ritardo per ragioni di giustizia deve essere un atto doveroso: obbligatorio almeno nel suo se, cioè nella sua emanazione. Il pm può avere margini su come compierlo, ma non su se compierlo.
Restano quindi fuori gli atti di procedura non previsti da protocolli obbligatori. Atti che possono essere anche necessari per gli sviluppi del procedimento e per gli scopi di conoscenza del processo penale, ma il cui compimento è rimesso alla valutazione discrezionale del pm titolare. Se il pm decide di non acquisire un documento o di non svolgere un accertamento, e quella scelta rientra nella sua discrezionalità, non c’è rifiuto penalmente rilevante, anche se la scelta si rivela sbagliata.
Il pm deve cercare anche le prove a favore dell’indagato?
Sì. Il codice di procedura penale impone al pubblico ministero di svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358 cod. proc. pen.). Il pm non è un avvocato dell’accusa: è un magistrato che deve ricostruire i fatti, anche quando la ricostruzione aiuta l’indagato. E quando svolge attività integrative durante il processo, deve depositarne i risultati perché le parti possano conoscerli.
La Cassazione lo riconosce in modo esplicito. Non cercare prove favorevoli all’indagato può essere una violazione dei doveri del pubblico ministero. Ma aggiunge subito il limite: questo, da solo, non basta a configurare il reato di rifiuto di atti d’ufficio. Il diritto penale interviene solo quando c’è un atto obbligatorio, un rifiuto consapevole e il carattere indebito di quel rifiuto.
Cosa significa che il rifiuto deve essere “indebito”?
L’avverbio indebitamente inserito nell’art. 328 cod. pen. fa di questo reato un’ipotesi di cosiddetta antigiuridicità speciale. La Cassazione chiarisce come va letto. Non richiede un dolo specifico, cioè un fine particolare come quello di danneggiare qualcuno. Sottolinea invece che il pubblico ufficiale deve essere consapevole di agire in violazione dei doveri che gli sono imposti. E caratterizza già la tipicità oggettiva del reato: un rifiuto che non viola alcun dovere non è il fatto descritto dalla norma.
Da qui la frase che riassume la sentenza. L’art. 328, primo comma, cod. pen. non sanziona la generica negligenza, l’incautela o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale. Sanziona il rifiuto consapevole di compiere un atto oggettivamente doveroso, che il pubblico agente sa di dover adottare.
Perché nel caso Eni-Nigeria il rifiuto non c’era?
La Cassazione individua due ragioni. La prima riguarda la volontà. Per il reato serve una chiara manifestazione della volontà di non compiere l’atto, un’omissione imputabile ai singoli. Nel caso concreto la decisione sui documenti era stata sostanzialmente rimessa al Procuratore della Repubblica di Milano e al Procuratore aggiunto dello stesso ufficio. I vertici della Procura avevano di fatto avallato il convincimento dei due pm. Non c’era quindi un rifiuto personale e autonomo dei ricorrenti.
La seconda riguarda il carattere indebito. Per la Cassazione la mancata acquisizione delle chat segnalate dall’altro pubblico ministero non fu nemmeno indebita: rientrava nell’ambito delle valutazioni rimesse al titolare del procedimento, e non si trattava di un atto obbligatorio previsto da un protocollo vincolante.
Mancando questi elementi, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio: non c’è un nuovo giudizio da celebrare.
Quali altre responsabilità restano per il magistrato?
L’annullamento della condanna penale non chiude ogni profilo. La Cassazione distingue tra violazione dei doveri e reato. Una condotta che non integra il rifiuto di atti d’ufficio può comunque essere valutata su altri piani.
Il primo è quello disciplinare. I magistrati rispondono davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura per gli illeciti previsti dalla legge (d.lgs. n. 109/2006), tra cui la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile e i comportamenti che violano i doveri di imparzialità e correttezza. Il secondo è quello processuale: la mancata acquisizione o il mancato deposito di prove rilevanti può incidere sulla validità degli atti e sul giudizio del processo in cui si è verificata. Il diritto penale, chiarisce la sentenza, resta l’ultima risposta, riservata al rifiuto consapevole di un atto che non si poteva non compiere.
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