Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.
L’inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.
Occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.
E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione 3 civile, con l’ordinanza del 1 ottobre 2026, n. 26023, mediante la quale ha rigettato il ricorso poiché inammissibile, con conseguente conferma della legittimità della decisione del merito resa dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 917 del 2023.
La vicenda
Il Tribunale di Foggia, con sentenza pubblicata nel 2016, rigettò la domanda proposta da Ascanio Vitruvio nei confronti di Augusta Nerone, diretta a ottenere la condanna al pagamento di euro 90.195,07 a titolo di rimborso delle spese sopportate per la gestione di alcuni fondi della convenuta ubicati in Vieste e di compenso per l’attività asseritamente svolta.
Il Tribunale ritenne non provato che la convenuta avesse incaricato il padre dell’attore (Mevio Vitruvio) della gestione dei fondi in suo nome e conto tra il 1996 e il 2003, autorizzando tutti gli adempimenti e tutti i lavori agricoli necessari, compreso l’impiego di maestranze, con anticipazione dei relativi costi da parte dell’attore (pari a euro 42.195,07) e successivo obbligo di rimborso a carico della proprietaria.
Il primo giudice, altresì, affermò come non provata la pattuizione del compenso annuo di euro 6.000 in aggiunta a quanto già corrisposto dalla Nerone, individuato nella metà degli aiuti comunitari alla coltivazione e nell’olio prodotto, eccettuati circa 20 decalitri trattenuti dalla proprietaria.
Proposto appello da Ascanio Vitruvio e dichiarata l’interruzione del procedimento a seguito del decesso della Nerone, dinanzi alla Corte d’appello di Bari si costituirono gli eredi di quest’ultima.
Con sentenza n. 917 del 2023 la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’impugnazione, onerando l’appellante delle spese del grado.
Per la cassazione della decisione d’appello Ascanio Vitruvio ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi.
La dichiarazione di inammissibilità
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 26023 del 2026, ha giudicato il ricorso inammissibile perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.
Ha rilevato il Collegio che il ricorso è risultato composto nel complesso di 14 pagine, risultando dedicate all’esposizione sommaria dei fatti le pagine da 2 (da riga 5) a 4 (fino a riga 18).
Senonché, gli elementi riportati nel ricorso non consentono, se non attingendo direttamente alla lettura degli atti del processo, di comprendere adeguatamente:
- i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che li hanno giustificati;
- le eccezioni, le difese e le allegazioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria;
- lo svolgimento della vicenda giudiziaria e le questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa;
- le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, le difese svolte dalle parti in appello e, infine, il tenore della sentenza impugnata.
Il tutto al fine di permettere di realmente intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
Infatti, nel ricorso nell’ambito dell’esposizione dei fatti nulla è detto a proposito del giudizio di primo grado e si afferma che, “per evitare inutili ripetizioni, si deve intendere per integralmente trascritto di seguito il contenuto dell’atto di impugnazione” (pagina 4 del ricorso, riga 4), salvo aggiungere che in sede di giudizio di appello la Nerone si era costituita eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione e l’infondatezza nel merito.
Della fase di appello, inoltre, si fa riferimento all’ordinanza in data 09.2017 con cui sarebbe stata disattesa l’eccezione di inammissibilità, all’interruzione del giudizio per il decesso dell’appellata, all’avvenuta riassunzione e alla successiva sentenza di rigetto dell’impugnazione.
A dire del Collegio, dunque, è risultata evidente l’inosservanza dell’onere imposto dall’art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.
Invero, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.
L’inosservanza di tali doveri, tuttavia, può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (v. Corte di cassazione, Sez. Un., 30 novembre 2021 n. 37552; Corte di cassazione, Sez. 5, 30 aprile 2020 n. 8425; Corte di cassazione, Sez. 1, 3 novembre 2020 n. 24432; Corte di cassazione, Sez. 3, 14 marzo 2022 n. 8117; Corte di cassazione, Sez. 3, 12 gennaio 2024 n. 1352; Corte di cassazione, Sez. 2, 21 giugno 2025 n. 16618).
Per adempiere tale requisito, pertanto, occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v. Corte di cassazione, n. 1352/2024, cit.; Corte di cassazione, Sez. 3, 6 maggio 2026 n. 12969).
La prescrizione normativa risponde non certo a un’esigenza di mero formalismo, bensì alla necessità di fornire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sez. Un., 20 febbraio 2003 n. 2602).
La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
Esso è previsto in modo chiaro, prevedibile, non eccessivo per il ricorrente ed è funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, in particolare all’esigenza di «consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (v., già, Corte di cassazione, Sez. Un., 10 settembre 2019 n. 22575; Corte di cassazione, Sez. Un., 16 maggio 2013 n. 11826).
Nel caso in esame, il ricorrente Vitruvio non ha effettuato quanto normativamente previsto, perché il ricorso, in violazione del principio dell’autosufficienza, è stato redatto omettendo del tutto di riferire il contenuto della domanda svolta in primo grado, gli elementi di fatto e le questioni giuridiche a esse sottese, fatta eccezione per il richiamo nella parte finale dedicata all’esposizione dei fatti a un’attività di amministrazione dei fondi con maturazione di un credito complessivo di euro 90.195,07, così da impedire di conseguire la conoscenza dello svolgimento del giudizio e dei necessari elementi informativi per l’esame delle doglianze svolte.
Né la rilevata inadeguatezza espositiva è superabile mediante la lettura dei motivi di ricorso per cassazione a causa dei limiti narrativi in ordine allo scrutinio complessivo della domanda svolta, risultando così pregiudicata l’intelligibilità delle censure.
Come osservato di recente da questa Suprema Corte, «esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, di cui al n. 3, e quello della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione”, di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l’esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale – mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili – funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati, così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti» (v. Corte di cassazione, Sez. 2, 21 giugno 2025 n. 16618).
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