Con un gruppo di ordinanze depositate a fine maggio 2026, la Prima Sezione ribadisce che per chi, anche dopo anni di ricovero, ha bisogno di cure continue, i costi sono a carico del SSN
Tra il 27 e il 28 maggio 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione ha depositato un gruppo di ordinanze, decise nella stessa camera di consiglio dell’11 febbraio, su ricoveri in RSA di persone con Alzheimer, demenze e gravi patologie cronico-degenerative in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Il principio che ne esce è noto e senza ambiguità: quando le cure non possono essere prestate se non insieme all’assistenza quotidiana, l’intera retta è a carico del Servizio sanitario nazionale, e non divisa tra il 50% di quota sanitaria e la restante quota ai comuni con la compartecipazione dei pazienti.
Il bersaglio è il riparto al cinquanta per cento che ASL e Regioni applicano da anni, appoggiandosi alla tabella allegata al DPCM del 14 febbraio 2001: per gli anziani non autosufficienti, la fase di «lungoassistenza» sarebbe per metà a carico del SSN e per metà del Comune o dell’utente, sicché, passati i primi mesi di ricovero, la famiglia dovrebbe pagare la sua parte. La Cassazione ha però guardato al testo del decreto e non soltanto alla tabella.
L’art. 3, comma 3, qualifica come prestazioni «ad elevata integrazione sanitaria» quelle in cui cura e assistenza non si possono separare, e le riferisce espressamente anche alle patologie cronico-degenerative «nelle fasi estensive e di lungoassistenza». Su questa base la Corte ha censurato la Corte d’appello di Bologna — nel caso di un’anziana con Alzheimer ricoverata nel parmense — per non aver considerato che quelle prestazioni restano a carico del SSR «anche “nelle fasi estensive e di lungoassistenza”» (Cass. n. 16603/2026). Ha inoltre cassato la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva diviso a metà il costo del ricovero di una signora del rodigino, un esito che «non sembra autorizzato dalla lettera» del decreto (Cass. n. 16595/2026).
Negli altri casi la Corte ha respinto i ricorsi delle aziende sanitarie. A Verona l’ASL pretendeva che la quota alberghiera del ricovero di una donna in stato vegetativo permanente restasse all’utente o al Comune, ma i giudici di merito avevano dichiarato nullo il contratto firmato dai familiari e la Cassazione ha confermato che quelle prestazioni sono di competenza integrale del SSN e quindi «gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi» (Cass. n. 16601/2026). Lo stesso esito hanno avuto due casi toscani di Alzheimer in fase avanzata (Cass. nn. 16777 e 16789/2026) e un ricovero nel bresciano (Cass. n. 16803/2026). È un orientamento che risale alla sentenza n. 4558 del 2012, secondo cui l’assistenza al malato di Alzheimer grave è attività sanitaria, e all’ordinanza n. 2038 del 2023, che ha spostato la domanda dalla prevalenza della componente sanitaria o assistenziale all’inscindibilità delle cure dall’assistenza per quel singolo paziente.
La parte più utile per le famiglie riguarda la prova. Nel caso parmense la Corte d’appello aveva respinto la domanda perché mancava un «piano terapeutico personalizzato» e aveva negato la consulenza tecnica, ritenendola esplorativa. La Cassazione ha chiarito che il piano è un elemento «non espressamente previsto dalla normativa», un indizio dell’inscindibilità e non un requisito, e ha rinviato ai giudici bolognesi perché valutino il verbale di invalidità, il referto specialistico e la scheda dei farmaci antipsicotici già agli atti. Era la stessa linea della Terza Sezione nel 2023, quando aveva scritto che non conta se il piano sia stato concordato o attuato: «Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto» (Cass. n. 13714/2023). Se il diritto dipendesse dalla redazione del piano — che molte strutture omettono o compilano in modo generico e che le Istituzioni spesso non arrivano neppure a formulare —, le famiglie finirebbero per pagare le inadempienze altrui.
Le ordinanze di maggio mostrano anche i limiti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una famiglia fiorentina perché il giudice d’appello aveva escluso, sulla base della documentazione medica, la natura sanitaria delle prestazioni, e quella valutazione di fatto non è sindacabile in Cassazione (Cass. n. 16735/2026). Con un’ordinanza interlocutoria su un caso di Carrara ha poi riconosciuto che la questione del rapporto tra struttura, ricoverato e Comune, e dei presupposti perché quest’ultimo paghi la quota sociale, «non ha trovato soluzioni del tutto allineate», e ha rinviato la questione alla pubblica udienza (Cass. n. 16801/2026).
Il principio, dunque, è solido, ma le cause si decidono nei gradi di merito, sulla documentazione clinica e sulle consulenze medico-legali. Per questo conviene:
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Chiedere per iscritto alla struttura e all’ASL come è composta la retta e quale parte copre la Regione;
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Ottenere copia integrale della cartella clinica e del diario assistenziale (la cui prima copia è gratuita secondo la Corte di giustizia UE);
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Conservare verbali di invalidità, referti, lettere di dimissione e schede della terapia, soprattutto se ci sono farmaci per i disturbi del comportamento;
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Non considerare vincolante l’impegno a pagare firmato all’ingresso, che può essere nullo o revocabile;
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Farsi consigliare prima di sospendere i pagamenti o di avviare una causa.
Dopo quattordici anni di giurisprudenza costante, che una persona con demenza grave, bisognosa ogni giorno di farmaci, sorveglianza e cure, sia un malato e non un ospite d’albergo dovrebbe essere un fatto acquisito. Invece, per vederlo riconosciuto, le famiglie devono ancora affrontare ricorsi, appelli e giudizi di Cassazione, spesso mentre il loro congiunto resta ricoverato nella struttura con cui sono in causa.
Sentenze citate: Cass. civ., Sez. I, ordd. 27 maggio 2026 nn. 16595, 16601 e 16603; ordd. 28 maggio 2026 nn. 16735, 16777, 16789, 16801 (interlocutoria) e 16803; Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2012 n. 4558; Cass. civ., Sez. III, ord. 24 gennaio 2023 n. 2038; Cass. civ., Sez. III, ord. 18 maggio 2023 n. 13714.
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