Nel commercio degli smartphone usati regime del margine a regole precise


In più casi di giurisprudenza è emerso un uso illegittimo della disciplina, che consente di applicare l’Iva solo sul realizzo del rivenditore e non sull’intero corrispettivo, ma con specifiche condizioni

Negli ultimi anni si è diffuso un ampio mercato degli smartphone usati e ricondizionati, alimentato dalla domanda di dispositivi tecnologici a costi contenuti e da modelli di economia circolare sempre più diffusi. Parallelamente, il settore è divenuto terreno per fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di Iva spesso caratterizzati dall’utilizzo illegittimo del regime speciale del margine previsto dagli articoli 36 e seguenti del decreto legge n. 41/1995.

Una delle frodi registrate in giurisprudenza consiste nell’applicazione del regime del margine a telefoni cellulari usati provenienti da Paesi extra-Ue, importati mediante il regime doganale 42 e successivamente commercializzati in Italia come se fossero beni legittimamente rientranti nel circuito del margine. Tale fenomeno presenta rilevanti implicazioni sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello concorrenziale, poiché può generare consistenti perdite di gettito e alterare il corretto funzionamento del mercato.

Come nasce il regime Iva del margine
Il regime del margine rappresenta una deroga al sistema ordinario dell’Iva, finalizzata a evitare fenomeni di doppia imposizione sui beni usati.

La disciplina, contenuta negli articoli 36-40 del D.L. n. 41/1995, consente che l’imposta venga applicata non sull’intero corrispettivo della vendita, ma esclusivamente sul margine realizzato dal rivenditore, ossia sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.

La giustificazione economica dell’istituto è che il bene usato è già uscito dal circuito produttivo ed è stato gravato definitivamente dall’Iva in una precedente fase commerciale. Tassare nuovamente l’intero valore del bene comporterebbe un’indebita duplicazione dell’imposizione. La stessa Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito che il regime speciale trova applicazione soltanto quando l’imposta è stata definitivamente assolta in una fase precedente senza possibilità di detrazione.

In particolare, il regime può trovare applicazione quando il bene sia acquistato presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea, ma anche da soggetti che non hanno potuto detrarre l’Iva, operatori comunitari in regime di franchigia o soggetti che abbiano applicato a loro volta il regime del margine. Ne consegue che il presupposto fondamentale del sistema è rappresentato dall’indetraibilità dell’imposta assolta a monte.

Smartphone ricondizionati e regime doganale 42
Particolare interesse assume il commercio di smartphone usati provenienti da mercati extraeuropei. Lo schema tipico può essere così sintetizzato: i dispositivi vengono acquistati in Paesi extra-UE (principalmente Asia e Stati Uniti) e introdotti in uno Stato membro attraverso deposito doganale, con immissione in libera pratica mediante regime doganale 42. I beni divengono poi oggetto di una  cessione intracomunitaria verso operatori italiani, che ne effettuano poi la commercializzazione nel mercato nazionale.

Il regime 42 consente di differire l’va all’importazione quando i beni sono destinati a un altro Stato membro. L’imposta sarà assolta nello Stato di destinazione mediante i meccanismi propri degli acquisti intracomunitari. Tale procedura, tuttavia, non modifica la natura dell’operazione né trasforma il bene extra-Ue in un bene acquistato da privati o da soggetti che possono legittimare l’accesso al regime del margine.

Il punto è questo: come evidenziato anche dalla Corte di cassazione, l’utilizzo del regime doganale 42 produce esclusivamente effetti sul momento di assolvimento dell’imposta e non incide sui presupposti sostanziali richiesti dall’articolo 36 del Dl n. 41/1995.

Il recente orientamento della Corte di cassazione
Il tema è stato affrontato con particolare chiarezza dalla Corte di cassazione in due ordinanze del 2025.

Con l’ordinanza n. 19102 dell’11 luglio 2025 è stato enunciato il seguente principio di diritto: “L’applicazione del Regime doganale 42, di cui all’articolo 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE (nella specie, cellulari ricondizionati dalla Cina) e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell’Iva al momento dell’immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale; ne deriva l’inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di Iva”.

L’orientamento è stato ulteriormente confermato dalla successiva ordinanza n. 22721 del 2025, già commentata nell’articolo “Tecnologia ricondizionata extra Ue: niente regime Iva del margine, relativa a telefoni acquistati da privati italiani, inviati in Cina per il ricondizionamento e reimportati attraverso il Belgio.  I giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato con chiarezza la distinzione concettuale e giuridica tra il trattamento doganale dell’importazione e la qualificazione Iva delle successive cessioni dei beni. Il regime doganale 42, disciplinato dall’articolo 143, par. 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, costituisce infatti uno strumento di semplificazione volto a evitare un’immediata duplicazione dell’imposta nel momento dell’ingresso delle merci nel territorio unionale, consentendo l’esenzione dall’Iva all’importazione in presenza di una successiva destinazione del bene verso un altro Stato membro. Tale meccanismo produce l’effetto doganale dell’immissione in libera pratica, attribuendo ai beni lo status di merce unionale, ma non altera né la natura economica né la qualificazione soggettiva dell’operazione di acquisto originaria.

La pronuncia sottolinea come il passaggio attraverso il regime 42 non determini una “novazione” dell’operazione commerciale sottostante. Nel caso dei cellulari ricondizionati provenienti dalla Cina, il bene continua a essere acquistato da un soggetto extra-Ue e la circostanza che sia stato previamente immesso in libera pratica non consente di qualificare automaticamente la successiva cessione come operazione intracomunitaria. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire al regime doganale una funzione sostanziale che l’ordinamento non gli riconosce, confondendo il piano della circolazione doganale delle merci con quello della qualificazione Iva delle operazioni economiche.

Particolarmente rilevante appare il corollario tratto dalla Corte in materia di regime del margine. Come noto, tale regime speciale risponde all’esigenza di evitare fenomeni di doppia imposizione economica nella rivendita di beni usati, d’occasione o rigenerati, quando il cedente non abbia potuto detrarre l’Iva assolta a monte. La sua applicazione presuppone, tuttavia, che il bene sia stato acquistato da soggetti appartenenti alle categorie tassativamente individuate dalla normativa unionale e nazionale. Nel caso esaminato, il fornitore originario è un operatore extraunionale e il ricorso al regime 42 non è idoneo a colmare l’assenza di tale requisito soggettivo. Ne consegue che la successiva vendita al consumatore finale deve essere assoggettata alle regole ordinarie dell’Iva e non può beneficiare della tassazione limitata al solo margine di profitto.

Sotto il profilo sistematico, la decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a contrastare utilizzi distorti del regime 42 finalizzati a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Essa ribadisce che le agevolazioni connesse alla fase dell’importazione non possono essere estese, in via interpretativa, alle successive cessioni interne quando manchino i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina Iva. Il principio assume particolare rilevanza pratica nei settori caratterizzati da frequenti importazioni di dispositivi elettronici ricondizionati, nei quali la corretta individuazione del regime impositivo applicabile rappresenta un elemento essenziale per evitare fenomeni di erosione dell’imponibile e di alterazione della concorrenza tra operatori.

L’onere della prova e la buona fede del contribuente
Ulteriore profilo di particolare rilevanza è quello dell’onere probatorio.

La sentenza della Cassazione n.

33301/2023

, già commentata nell’articolo Indebita fruizione del “margine”: prova di liceità al contribuente”, ha ribadito che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’applicazione del regime del margine sulla base di elementi oggettivi e specifici, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti e la propria buona fede.

In altri termini, non è sufficiente la presenza formale della dicitura “regime del margine” nelle fatture ricevute, infatti l’operatore economico deve essere in grado di dimostrare la provenienza del bene, la legittimità del regime applicato a monte, l’effettiva riconducibilità del cedente alle categorie previste dall’articolo 36 e, infine, la propria diligenza nell’esame della filiera commerciale.  Questo orientamento assume particolare importanza nel settore della telefonia, caratterizzato da catene commerciali internazionali spesso complesse e da elevati volumi di transazioni.

Utilizzo distorto del regime del margine
Lo schema tipico prevede l’acquisto intracomunitario di smartphone usati in regime di reverse charge e la successiva contabilizzazione fraudolenta come acquisto soggetto al regime del margine. I beni vengono poi ceduti a clienti nazionali o comunitari senza corretta applicazione dell’Iva o delle regole dell’inversione contabile.

In tali ipotesi l’indebita applicazione del regime del margine determina l’omesso assolvimento dell’Iva sulle operazioni attive, l’elusione degli obblighi connessi al reverse charge, ma anche un abbattimento artificiale del prezzo finale e quindi un vantaggio competitivo indebito rispetto agli operatori corretti.

Non si tratta, quindi, di una mera questione interpretativa, ma di un meccanismo che può tradursi in vere e proprie frodi Iva organizzate.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni mostra una crescente attenzione verso le distorsioni del mercato degli smartphone usati e ricondizionati. La verifica della provenienza dei beni, della correttezza della documentazione commerciale e della legittimità della filiera Iva assume quindi una funzione centrale ai fini fiscali, ma anche quale presidio contro fenomeni di evasione e concorrenza sleale.


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