Quando l’assoluzione penale diventa irrevocabile perché il pubblico ministero non l’ha impugnata, l’appello promosso dalla sola parte civile prosegue esclusivamente per gli effetti civili. In questo ambito, il giudice dell’impugnazione deve verificare i presupposti dell’illecito aquiliano e applicare il criterio del “più probabile che non”, non quello penale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.
La rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta però necessaria quando il giudice, per decidere sulla domanda risarcitoria, attribuisca rilievo a una diversa ricostruzione dei fatti e a un nuovo apprezzamento dell’attendibilità della fonte. Sono i principi affermati dalla Cassazione penale, Sezione V, che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia e rinviato la causa al giudice civile competente per valore in grado d’appello (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 29 settembre 2026, n. 34848).
Il caso
Il procedimento riguardava due agenti della Polizia di Stato, assolti in primo grado con la formula “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di avere cagionato, durante un intervento seguito a una lite, plurime fratture craniche a una persona fermata, provocandole uno stato di coma e una malattia insanabile.
Il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza assolutoria. Aveva invece proposto appello la parte civile, nella qualità di amministratore di sostegno e curatore della persona offesa, chiedendo una diversa decisione ai soli fini della responsabilità civile e del risarcimento del danno.
La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato l’assoluzione penale. Nel motivare la decisione aveva però valorizzato una diversa ipotesi causale, secondo cui alcune lesioni avrebbero potuto essere provocate durante le manovre dei soccorritori in occasione del secondo accesso al pronto soccorso, e non durante il trasferimento eseguito dagli agenti.
La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto non raggiunta, con riferimento al nesso causale, la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. La parte civile ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio della motivazione e la mancata rinnovazione dell’istruttoria.
Il giudizio prosegue soltanto per gli effetti civili
La Cassazione ha premesso che, a seguito della mancata impugnazione del pubblico ministero, l’assoluzione era divenuta irrevocabile agli effetti penali. L’impugnazione della parte civile non poteva quindi riaprire il tema della responsabilità penale degli imputati.
Il giudizio restava circoscritto all’accertamento dei presupposti della responsabilità civile e delle conseguenze risarcitorie. Il giudice dell’impugnazione doveva pertanto verificare la sussistenza dell’illecito aquiliano previsto dall’art. 2043 del codice civile, senza formulare, neppure indirettamente, una nuova affermazione di responsabilità penale.
Il principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, esaurita la fase penale e venuta meno la ragione dell’attrazione dell’illecito civile nel processo penale, la domanda risarcitoria deve essere esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano: Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 22065 del 4 giugno 2021.
Il criterio del “più probabile che non”
La Cassazione ha censurato la scelta della Corte d’Appello di Brescia di utilizzare lo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.
Quel criterio appartiene all’accertamento della responsabilità penale. Nel giudizio proseguito ai soli effetti civili, invece, la prova deve essere valutata secondo il criterio della probabilità prevalente, comunemente espresso con la formula “più probabile che non”.
Il giudice deve quindi stabilire se, considerando complessivamente le risultanze dichiarative e documentali, l’ipotesi della responsabilità civile risulti più probabile delle ricostruzioni alternative. Non può respingere la domanda risarcitoria soltanto perché non è stata raggiunta la soglia probatoria richiesta per una condanna penale.
Il passaggio allo standard civilistico non consente tuttavia di rimettere in discussione l’assoluzione penale. L’accertamento deve riguardare gli elementi dell’illecito civile, tra cui la condotta, il danno ingiusto e il nesso causale, senza trasformarsi in una nuova decisione sulla colpevolezza penale.
La Corte ha richiamato anche la possibile rilevanza degli effetti extrapenali del giudicato assolutorio nei casi e alle condizioni previsti dall’art. 652 c.p.p. Proprio per questa ragione, il giudice deve mantenere rigorosamente distinti il piano penale, ormai definito, e quello della responsabilità civile.
La nuova ipotesi causale impone una verifica istruttoria
La Corte d’Appello aveva fondato la conferma dell’assoluzione anche su una ricostruzione alternativa: le lesioni potevano essere state provocate durante il secondo intervento al pronto soccorso.
Tale ipotesi, per quanto emergeva dagli atti, non era stata oggetto di una specifica attività istruttoria in primo grado. La Corte territoriale non poteva quindi limitarsi a richiamare l’orientamento secondo cui, quando l’appello della parte civile si conclude con la conferma dell’assoluzione, non sussiste automaticamente un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria.
Il giudice avrebbe dovuto verificare preliminarmente se la nuova ricostruzione causale trovasse adeguato riscontro nel materiale già acquisito; se potesse essere valutata secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente; se la sua valutazione implicasse un diverso apprezzamento dell’attendibilità di prove dichiarative decisive.
Quando il diverso esito dipende da un nuovo giudizio sull’attendibilità di una fonte dichiarativa decisiva, la rivalutazione non può avvenire in modo meramente cartolare. La prova deve essere riassunta, anche d’ufficio, nel rispetto delle garanzie di oralità e immediatezza.
La rinnovazione non è quindi automatica per il solo fatto che il giudice prospetti una diversa spiegazione causale. Diventa necessaria quando la nuova ricostruzione incide sulla valutazione di prove dichiarative decisive e non può essere adeguatamente apprezzata sulla base degli atti già acquisiti.
Il rinvio al giudice civile
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
La scelta dipende dal fatto che gli effetti penali dell’assoluzione erano ormai definitivi. Il giudizio di rinvio avrà natura civile e dovrà riguardare esclusivamente la domanda risarcitoria, applicando le regole sostanziali e probatorie proprie dell’illecito civile.
La sentenza non ha riconosciuto il risarcimento alla parte civile e non ha accertato la responsabilità civile degli agenti. Ha individuato gli errori metodologici della decisione d’appello e rimesso al giudice civile un nuovo esame della pretesa risarcitoria.
La disciplina transitoria della riforma Cartabia
La Cassazione ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, non si applicava l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.
Secondo il regime transitorio richiamato dalla sentenza, la disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili nei procedimenti nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.
Poiché nel procedimento esaminato la costituzione di parte civile era anteriore a tale data, ha continuato a trovare applicazione la disciplina previgente, con rinvio diretto al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.
Il principio operativo
La decisione può essere così sintetizzata: quando l’assoluzione penale è divenuta irrevocabile e l’impugnazione prosegue per i soli interessi civili, il giudice deve accertare l’illecito aquiliano secondo il criterio del “più probabile che non”, senza rimettere in discussione la responsabilità penale definitivamente esclusa.
Se, per decidere sulla domanda risarcitoria, introduce una diversa ricostruzione causale che richiede un nuovo apprezzamento di prove dichiarative decisive, deve verificare la necessità di rinnovare l’assunzione della prova. In caso di annullamento, la causa prosegue davanti al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che esaminerà la domanda secondo le regole proprie della responsabilità civile.
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