La Cassazione annulla con rinvio: se il rapporto è dirigenziale, il recesso si valuta secondo la nozione contrattuale di giustificatezza. Prima di applicare la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, il giudice deve verificare se il medico responsabile di un reparto rientri effettivamente nella categoria della dirigenza privata. Dalla qualifica dipendono infatti sia i criteri di valutazione del licenziamento del medico responsabile di reparto sia le conseguenze dell’eventuale illegittimità del recesso.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha accolto il terzo motivo del ricorso proposto dalla Mediterranea Sanitaria S.r.l., rigettando gli altri, e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 settembre 2026, n. 25683).
Il caso
La vicenda riguardava una dottoressa, specialista in fisiatria e responsabile dell’unità riabilitativa della clinica, licenziata per motivi disciplinari.
Alla lavoratrice erano state contestate alcune condotte relative all’appropriatezza di ricoveri in regime di day hospital riabilitativo. La Corte d’appello di Catania, sulla base delle conclusioni di un collegio di consulenti tecnici, aveva ritenuto che i ricoveri fossero conformi alle linee guida regionali e al piano regionale della riabilitazione.
La Corte territoriale aveva quindi dichiarato illegittimo il licenziamento del medico responsabile di reparto e condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.
La società aveva impugnato la decisione, sostenendo anche che la lavoratrice svolgesse mansioni riconducibili alla dirigenza privata. Secondo la datrice di lavoro, la Corte d’appello avrebbe dovuto affrontare preliminarmente tale questione, perché la qualifica dirigenziale avrebbe comportato l’applicazione di regole diverse sia per valutare il recesso sia per determinare la tutela conseguente.
Il passaggio preliminare sulla qualifica
La Cassazione ha condiviso questa censura.
La Corte d’appello, pur essendo stata investita della questione, non aveva verificato se le mansioni concretamente svolte dalla dottoressa, quale responsabile del reparto di riabilitazione neurologica e neuromotoria, fossero riconducibili alla categoria della dirigenza privata secondo la declaratoria del contratto collettivo applicabile.
Per la Suprema Corte, si tratta di un accertamento necessario. Non è sufficiente il titolo di responsabile di reparto, così come non basta la qualifica formale attribuita dal datore di lavoro: occorre esaminare le mansioni effettivamente svolte e confrontarle con la disciplina collettiva di riferimento.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché accerti preliminarmente la natura dirigenziale o meno del rapporto.
I dirigenti convenzionali e la giustificatezza del recesso
L’art. 10 della legge n. 604/1966 esclude i dirigenti dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali prevista per la generalità degli impiegati e degli operai art. 10 legge n. 604/1966.
La regola riguarda i dirigenti convenzionali, cioè quelli riconducibili alla declaratoria del contratto collettivo applicabile, siano essi apicali, medi o minori. Restano esclusi gli pseudo-dirigenti: lavoratori formalmente qualificati come dirigenti, ma le cui mansioni non siano riconducibili alla categoria dirigenziale.
Per il dirigente il recesso non viene quindi valutato secondo i parametri ordinari del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa applicabili alla generalità dei lavoratori. Assume rilievo la nozione contrattuale di “giustificatezza”, collegata al particolare vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.
La giustificatezza si distingue sia dal giustificato motivo previsto dall’art. 3 della legge n. 604/1966 sia dalla giusta causa disciplinata dall’art. 2119 c.c. Il rapporto fiduciario può essere compromesso anche da un’inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili in anticipo o da una significativa deviazione dalle direttive generali del datore di lavoro.
Per questo, il licenziamento del medico responsabile di reparto non deve necessariamente rappresentare l’ultima soluzione possibile, adottabile soltanto quando la prosecuzione del rapporto sia divenuta intollerabile. Può essere sufficiente una condotta idonea a incrinare l’affidabilità e la fiducia richieste dalle funzioni dirigenziali.
Le conseguenze dell’eventuale illegittimità
Anche sul piano sanzionatorio la qualifica è determinante.
Per il dirigente, in caso di licenziamento ingiustificato, opera normalmente la tutela prevista dalla contrattazione collettiva, come l’indennità supplementare, mentre non si applica automaticamente il regime reintegratorio previsto per i lavoratori non dirigenti.
La tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori opera anche per i dirigenti nelle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione, essenzialmente riconducibili ai casi di nullità del licenziamento, come il licenziamento discriminatorio art. 18 Statuto dei lavoratori.
La Cassazione non ha però stabilito che, nel caso concreto, la dottoressa fosse dirigente o che il licenziamento fosse giustificato. Ha censurato il fatto che la Corte d’appello avesse applicato la reintegrazione prevista dal comma 4 dell’art. 18 senza avere prima verificato il presupposto della qualifica.
Sarà quindi il giudice del rinvio a dover stabilire, nell’ordine: se le mansioni svolte fossero riconducibili alla dirigenza privata; quale parametro utilizzare per valutare il licenziamento; quale conseguenza sanzionatoria applicare in base all’esito dell’accertamento.
La trattazione scritta è compatibile con il rito del lavoro
La Corte ha inoltre respinto le censure della società sulla trattazione cartolare e sul deposito della sentenza.
L’art. 127-ter c.p.c. può essere utilizzato anche nella fase decisoria del processo del lavoro, quando l’udienza di discussione sia sostituita dal deposito di note scritte e la parte non si sia opposta. Secondo la Cassazione, il modello cartolare è idoneo a garantire il contraddittorio art. 127-ter c.p.c..
La Corte ha inoltre chiarito che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 1, comma 57, della legge n. 92/2012 per il deposito della sentenza completa di motivazione ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria. Il suo superamento non determina, da solo, la nullità della decisione.
Allo stesso modo, nel caso esaminato, non ha comportato nullità il mancato deposito telematico di un dispositivo autonomo, essendo stata depositata la sentenza completa di motivazione.
Il rinvio a Catania
La Cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo di ricorso e ha rigettato gli altri. La sentenza della Corte d’appello di Catania è stata quindi cassata limitatamente alla questione della qualifica e delle conseguenze da essa derivanti.
La causa torna ora alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà svolgere l’accertamento preliminare sulla natura dirigenziale o meno del rapporto e applicare, alla luce di tale verifica, la corretta disciplina sul licenziamento del medico responsabile di reparto e il relativo regime sanzionatorio. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità e quelle relative alla procedura di sospensione dell’esecuzione della sentenza.
La decisione ribadisce così che la reintegrazione non può essere applicata senza avere prima individuato la categoria professionale alla quale appartiene il lavoratore. Nel caso dei medici responsabili di reparto, il titolo ricoperto costituisce un elemento da verificare, non una conclusione automatica.
Avv. Sabrina Caporale
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