Agrivoltaico oltre il PNRR: dalla conformità alla qualità


di Alessandra Scognamiglio (Enea)  e Valeria Viti (PedersoliGattai)

Il Pnrr ha rappresentato per l’agrivoltaico italiano molto più di un programma di incentivazione. Si è inserito in un processo normativo estremamente rapido che, nell’arco di pochi anni, ha portato dalla definizione dei primi requisiti tecnici alla costruzione del meccanismo di sostegno e, infine, alla fase di implementazione. Il percorso regolatorio parte da lontano: dal D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012 che aveva inibito l’accesso agli incentivi per il fotovoltaico in area agricola, alla Direttiva (UE) 2018/2001 e al suo recepimento con il D.Lgs. 199/2021 con una nuova apertura all’incentivo per il fotovoltaico in area agricola; fino agli interventi del 2022 sul D.L. 1/2012, sulla scorta dei quali è stata introdotta una prima definizione di agrivoltaico. Su questa base si sono innestate le Linee guida nazionali del 2022, la decisione della Commissione europea SA.102746 sugli aiuti di Stato, il DM 436/2023, il successivo DM 175/2024 e le Regole operative GSE del 31 maggio 2024. [1–10]

I numeri di questa trasformazione sono ormai noti e sono stati ampiamente discussi. Oggi è più utile spostare l’attenzione su ciò che l’esperienza del PNRR sta facendo emergere: quali ostacoli diventano visibili quando l’agrivoltaico passa dalla sperimentazione alla scala reale? E quali condizioni abilitanti serviranno quando il sostegno straordinario del PNRR sarà terminato? In questo senso il programma può essere letto come un vero e proprio stress test del sistema italiano dell’agrivoltaico.

Il Pnrr come stress test: non è soltanto un problema di semplificazione

La fase di attuazione ha reso particolarmente evidenti alcune criticità strutturali: la complessità autorizzativa, il disallineamento tra i tempi imposti dall’incentivazione e quelli delle autorizzazioni, l’assenza di una priorità autorizzativa per i progetti sostenuti dal PNRR, incertezze normative e fiscali, la rigidità di obblighi destinati ad accompagnare gli impianti per un orizzonte lungo. [6–9]

Considerate singolarmente, queste criticità potrebbero apparire come difficoltà di attuazione di una misura complessa. Guardate nell’insieme, raccontano invece qualcosa di più profondo: l’agrivoltaico mette in relazione ambiti che politiche, procedure e competenze continuano spesso a trattare separatamente.

Un sistema agrivoltaico appartiene contemporaneamente al mondo dell’agricoltura e a quello dell’energia, ma interviene anche sul territorio e sul paesaggio. Richiede quindi processi decisionali capaci di integrare competenze differenti. Il disallineamento tra finanziamento e permitting ne è un esempio evidente: l’assegnazione dell’incentivo e l’iter autorizzativo seguono tempi, responsabilità e logiche differenti.

Per questo, pensando al dopo Pnrr, parlare soltanto di semplificazione rischia di essere riduttivo. Non si tratta esclusivamente di rendere più rapide le procedure. Occorre renderle più coerenti e costruire una governance capace di mettere in relazione politiche energetiche, agricole, territoriali e paesaggistiche.

Figura 2 – Le principali criticità emerse nell’attuazione della misura PNRR. 

Dal monitoraggio alla conoscenza

C’è poi un’altra eredità del PNRR che rischiamo di sottovalutare: la quantità e la qualità delle informazioni che gli impianti agrivoltaici saranno chiamati a produrre. Il monitoraggio previsto dalla misura riguarda aspetti che vanno ben oltre la produzione energetica: continuità dell’attività agricola, produzione e PLV, fabbisogni e consumi idrici, fertilità del suolo, microclima e resilienza ai rischi climatici. [1,3]

Oggi questi obblighi sono comprensibilmente percepiti anche come un costo e come un adempimento. Ma è possibile rovesciare la prospettiva. Se i dati fossero raccolti secondo criteri confrontabili, organizzati e progressivamente messi a sistema, il Pnrr potrebbe lasciare al Paese qualcosa un’eredità più importante della sola verifica del rispetto dei requisiti: una vera infrastruttura nazionale di conoscenza sull’agrivoltaico.

Potremmo disporre di evidenze provenienti da impianti reali e da contesti climatici, agricoli e territoriali differenti, utili a capire quali configurazioni funzionano meglio per determinate colture, quali effetti producono sul microclima e sull’uso dell’acqua, quali soluzioni risultano più gestibili dalle aziende agricole e come cambiano le prestazioni nel tempo. Il monitoraggio passerebbe così dall’essere uno strumento di compliance a diventare uno strumento di apprendimento e miglioramento.

Dal costo al valore

L’inversione di prospettiva conduce a una questione ancora più importante: l’agrivoltaico presenta generalmente costi superiori rispetto al fotovoltaico convenzionale a terra (strutture, configurazioni tecnologiche, monitoraggio e necessità di garantire la compatibilità con l’attività agricola incidono sull’investimento e sui costi operativi). Le analisi condotte da Aias confermano gli extracosti delle configurazioni agrivoltaiche rispetto al ground-mounted PV. La letteratura scientifica europea rileva incrementi del Lcoe che, a seconda delle configurazioni e delle ipotesi, possono collocarsi in un intervallo significativo; per il contesto italiano, le elaborazioni Althesys 2026 riportano un Lcoe medio dell’agrivoltaico avanzato pari a 92,4 €/MWh, e 90,2 €/MWh per il Sud Italia. [11–12]

Ma confrontare le due soluzioni esclusivamente attraverso il costo dell’energia significa utilizzare una metrica che misura bene una parte del sistema e quasi per nulla le altre. Un buon progetto agrivoltaico può generare valore attraverso la produzione elettrica, ma anche attraverso la continuità e la resilienza dell’attività agricola, la gestione delle risorse, i benefici ambientali, lo sviluppo di nuove competenze e filiere e la qualità della relazione con il territorio. Lo studio Althesys-Aias sul valore condiviso propone proprio di ampliare la valutazione economica includendo le esternalità positive associate all’agrivoltaico: settore agricolo, filiera tecnologica, benefici ambientali ed effetti indotti sull’economia. La monetizzazione proposta nello studio consente di leggere il costo dell’energia insieme al valore generato dal sistema nel suo complesso. [13]

La questione per il futuro diventa allora come riconoscere questo valore. Se il mercato remunera quasi esclusivamente l’elettricità prodotta, una parte dei benefici potenzialmente generati dall’agrivoltaico rimane un’esternalità. Il passaggio successivo dovrà quindi riguardare anche modelli di business e strumenti capaci di riconoscere, verificare e valorizzare prestazioni agricole, ambientali, paesaggistiche e territoriali.

Paesaggio e qualità progettuale: oltre la sola conformità

Il tema del paesaggio diventa particolarmente rilevante proprio nel passaggio dalla fase incentivata a quella ordinaria. L’evoluzione normativa più recente ha ridefinito il rapporto tra fotovoltaico, agrivoltaico e suolo agricolo: dal D.L. 63/2024, convertito con modificazioni dalla L. 101/2024, fino al D.L. 175/2025, convertito dalla L. 4/2026, e alla sentenza della Corte costituzionale n. 127/2026. [14–16]. In parallelo, gli studi sulla percezione sociale mostrano quanto la rappresentazione dell’agrivoltaico sia legata non soltanto alle prestazioni tecniche, ma anche al modo in cui esso viene integrato nella cultura dei luoghi. [17]

Questo sposta l’attenzione dal semplice rispetto di soglie e requisiti alla qualità del progetto. Inserimento paesaggistico, configurazione spaziale, relazione con le pratiche agricole, leggibilità delle trasformazioni e rapporto con le comunità locali non possono essere considerati elementi accessori o interventi di mitigazione a valle: entrano nella concezione stessa dell’infrastruttura e nella sua capacità di diventare parte di un paesaggio produttivo, agricolo ed energetico.

Dalla misura straordinaria a un quadro abilitante stabile

Il Pnrr non può essere semplicemente replicato senza il Pnrr. La sfida è utilizzare ciò che questa prima grande fase di implementazione sta insegnando per costruire una cornice abilitante stabile.

Le direttrici sono riconoscibili: procedure autorizzative più chiare e meglio coordinate; integrazione tra pianificazione energetica, agricola e paesaggistica; trasformazione dei dati di monitoraggio in un patrimonio condiviso di conoscenza; passaggio da un sostegno temporaneo a condizioni di mercato capaci di riconoscere i molteplici valori dell’agrivoltaico; regole, responsabilità e modelli contrattuali più chiari.

Questi elementi non sono indipendenti. Senza conoscenza è difficile migliorare le regole; senza regole chiare aumenta il rischio per imprese e agricoltori; senza modelli economici adeguati è difficile remunerare prestazioni che vanno oltre l’elettricità; senza qualità progettuale e coordinamento territoriale aumenta la distanza tra progetto e contesto.

Dalla compliance alla qualità

In questo senso il Pnrr può essere considerato non come il punto di arrivo dell’agrivoltaico italiano, ma come il suo primo grande laboratorio di implementazione. Ha permesso di mettere alla prova tecnologie, regole, procedure e modelli organizzativi. Ora occorre traslare ciò che stiamo imparando in un quadro stabile.

Il passaggio successivo è dalla compliance alla qualità: dalla verifica del rispetto di requisiti minimi alla capacità di valutare la qualità agricola, energetica, ambientale, paesaggistica e territoriale dei progetti. L’evoluzione recente del quadro normativo, insieme alla crescente attenzione alla percezione sociale e al paesaggio, rende questo passaggio ancora più evidente. [14–17]

La domanda, quindi, non è più soltanto se un impianto possa essere definito agrivoltaico. È comprendere quale agrivoltaico sia capace di produrre valore nel tempo, come misurarlo e per chi. È su questa capacità di passare dalla conformità alla qualità che si giocherà una parte importante del futuro del settore.

Riferimenti

[1] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

[2] Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II).

[3] Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 14, recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001.

[4] Decreto-legge 17/2022, art. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34. Prima ancora l’art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 aveva già modificato l’art. 65 del D.L. 1/2012.

[5] Commissione europea, Decisione SA.102746, 10 novembre 2023, approvazione del regime italiano di sostegno agli impianti agrivoltaici nell’ambito delle norme UE sugli aiuti di Stato.

[6] Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023, n. 436, recante incentivazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale (PNRR M2C2, Investimento 1.1).

[7] Decreto ministeriale 9 maggio 2024, n. 175, modifiche al DM 436/2023 relative agli oneri di istruttoria e gestione dovuti al GSE.

[8] GSE, Regole operative per l’accesso al servizio per l’agrivoltaico innovativo – PNRR M2C2, Investimento 1.1, 31 maggio 2024 e successivi aggiornamenti.

[9] Decreto-legge 2 marzo 2026, n. 19, disposizioni di proroga connesse all’attuazione della misura: estensione del termine di entrata in esercizio dei progetti ammessi al DM 436/2023.

[10] MiTe, Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, 27 giugno 2022.

[11] Chand, A. A., Prasad, K., Mamun, K., Narayan, S., Assaf, M. (2026), “A critical review linking agrivoltaic technologies, agronomic outcomes and techno-economic viability for energy–water synergies”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 242, 117332. DOI: 10.1016/j.rser.2026.117332.

[12] Althesys (2026), IREX Annual Report 2026 / elaborazioni sui costi di generazione: LCOE medio dell’agrivoltaico avanzato 92,4 €/MWh; 90,2 €/MWh nel Sud Italia, dati richiamati nella presentazione EU PVSEC 2026.

[13] Althesys Strategic Consultants – AIAS (2025), L’agrivoltaico crea valore condiviso con il territorio, ISBN 979-12-243-1196-6.

[14] Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101.

[15] Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4.

[16] Corte Costituzionale, sentenza n. 127/2026, depositata il 16 luglio 2026, G.U. 22 luglio 2026.

[17] de Falco, M. et al. (2025), “What does Agrivoltaics mean? A study on social representations shared by experts and the press in Italy”, Energy Research & Social Science, 119.


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