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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI |
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Conformi: |
Cass. pen., Sez. II, n. 31119/2025 Cass. pen., Sez. II, n. 24572/2025 Cass. pen., Sez. III, n. 3969/2019 |
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Difformi: |
Cass. pen., Sez. VI, n. 7980/2017 Cass. pen., Sez. VI, n. 19851/2016, |
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10 settembre 2026, n. 33321 riveste notevole interesse poiché affronta una questione più volte al vaglio della giurisprudenza, ma tutt’altro che meramente formale, della struttura della sentenza penale: il rapporto tra motivazione e dispositivo e i criteri attraverso i quali deve essere risolta l’eventuale divergenza tra le due componenti della decisione.
La pronuncia ribadisce, in particolare, che la tradizionale regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non opera in termini assoluti. Ove dalla motivazione sia possibile ricostruire in maniera certa, logica e univoca una volontà decisoria diversa da quella trasfusa nel dispositivo, quest’ultimo può essere riconosciuto come erroneo, con la conseguenza che il contenuto della decisione deve essere ricondotto alla volontà effettivamente manifestata dal giudice nell’argomentazione posta a fondamento della pronuncia. Nel caso sottoposto alla Quarta Sezione, la discrasia assumeva particolare rilievo, poiché non riguardava un mero dato accessorio o il calcolo della pena, ma la stessa formula terminativa del giudizio: assoluzione per non aver commesso il fatto nella motivazione e declaratoria di non doversi procedere per prescrizione nel dispositivo.
La vicenda trae origine da un procedimento nel quale due imputati erano stati condannati in primo grado per fatti di natura sessuale commessi in danno di due minori. La sentenza era stata confermata in appello, ma la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con precedente pronuncia del 19 luglio 2023, aveva annullato la decisione con rinvio, rilevando carenze e contraddizioni motivazionali nella ricostruzione complessiva dei fatti e, con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, nella valutazione della sua effettiva presenza e partecipazione agli episodi contestati.
Investita quale giudice del rinvio, la Corte d’appello di Perugia aveva quindi proceduto a una nuova disamina del compendio probatorio, pervenendo, nella parte motiva, all’esclusione della riferibilità dei fatti all’imputato. Nel dispositivo, tuttavia, con riguardo a una delle condotte contestate, la stessa Corte aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, mantenendo le relative statuizioni civili. Proprio tale contrasto ha costituito l’oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, mentre le ulteriori doglianze esaminate dalla sentenza riguardavano la distinta posizione dell’altro ricorrente.
La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando come la Corte territoriale, pur avendo formalmente dichiarato la prescrizione nel dispositivo, avesse svolto un percorso argomentativo incompatibile con una pronuncia meramente estintiva. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice del rinvio aveva infatti escluso in maniera sostanziale la partecipazione dell’imputato al fatto, così manifestando la volontà di pervenire a una pronuncia assolutoria piena. La censura è stata condivisa anche dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale posizione. La Cassazione ha accolto il motivo, muovendo non da una generica preferenza per la motivazione rispetto al dispositivo, ma dall’accertamento della effettiva volontà decisoria espressa dal giudice di merito e dalla verifica della sua incompatibilità con il contenuto letterale del dispositivo.
Sul punto, il passaggio centrale della sentenza è particolarmente netto. La Suprema Corte osserva che “Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti, in modo univoco, che la Corte territoriale ha escluso la riferibilità dei fatti all’imputato […], negandone la partecipazione sulla base di argomentazioni fattuali e logiche esplicitamente riconducibili alla formula assolutoria ‘per non aver commesso il fatto’ ex art. 530, comma 2, c.p.p.”. La rilevanza del dato non risiede, dunque, nella mera presenza in motivazione di un’espressione lessicale astrattamente riconducibile all’assoluzione, ma nell’intero percorso logico seguito dal giudice del rinvio: la ricostruzione fattuale, la valutazione degli elementi probatori e la conclusione raggiunta convergevano nell’escludere la partecipazione dell’imputato. La formula assolutoria costituiva, in altri termini, l’esito coerente e necessario della motivazione, non un inciso isolato o ambiguo suscettibile di essere letto diversamente.
A fronte di tale inequivoco contenuto argomentativo, il dispositivo aveva invece dichiarato il non doversi procedere per prescrizione e conservato le statuizioni civili. Da qui l’ulteriore affermazione della Cassazione secondo cui “Nel dichiarare, invece, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione e nel mantenere le statuizioni civili, il dispositivo risulta incompatibile con la volontà decisoria chiaramente espressa nella motivazione”. È proprio il requisito della incompatibilità tra le due parti della sentenza, letto alla luce della univocità della motivazione, a consentire di qualificare il contenuto del dispositivo come erroneo.
La pronuncia si colloca all’interno di un orientamento giurisprudenziale che muove dalla distinzione tra la funzione propria del dispositivo e quella della motivazione. Il primo rappresenta, in via generale, l’immediata esteriorizzazione della volontà decisoria del giudice e contiene il comando giudiziale destinato a produrre gli effetti propri della sentenza; la seconda svolge la funzione di illustrare e rendere controllabili le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il decisum. Da tale diversità funzionale discende la regola secondo cui, in caso di contrasto, il dispositivo è normalmente destinato a prevalere. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente chiarito che la sentenza costituisce un atto unitario e che dispositivo e motivazione non possono essere considerati come elementi reciprocamente impermeabili, giacché la motivazione conserva anche la funzione di chiarire l’effettiva portata della decisione e può consentire di individuare un errore che abbia alterato la sua formulazione esteriore.
La Quarta Sezione richiama espressamente, quale precedente di riferimento, Cass. pen., Sez. II, n. 31119/2025, dalla quale riprende il principio secondo cui “la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma dev’essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso”. Il criterio che emerge è, pertanto, eminentemente concreto: non è sufficiente rilevare una generica divergenza tra le due parti della sentenza, ma occorre stabilire se la motivazione contenga elementi di tale chiarezza da consentire di individuare l’errore del dispositivo e, soprattutto, di ricostruire senza incertezze la reale volontà del giudice.
Si tratta di un principio che trova riscontro in numerosi precedenti di legittimità. Già Cass. pen., Sez. fer., n. 47576/2014, aveva affermato che, quando la divergenza dipenda da un errore materiale obiettivamente riconoscibile contenuto nel dispositivo, il contrasto con la motivazione è soltanto apparente ed è legittimo fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata della statuizione. Nello stesso senso si sono espresse Cass. pen., Sez. II, n. 13904/2016, Palumbo, Rv. 266660-01, e Cass. pen., Sez. III, n. 3969/2019, Rv. 275690-01, valorizzando il carattere unitario della sentenza e la possibilità di ricorrere alla motivazione quando essa consenta una ricostruzione chiara e inequivoca della volontà giudiziale. Più di recente, Cass. pen., Sez. II, n. 35424/2022, Raimondi, Rv. 283516-01, ha applicato il medesimo criterio in una fattispecie nella quale dall’esame della motivazione era chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per la determinazione della pena.
Particolarmente significativa, per la vicinanza alla fattispecie in commento, è anche Cass. pen., Sez. II, n. 24572/2025. In quel caso la motivazione di una precedente sentenza assolutoria aveva escluso in modo inequivoco la sussistenza del fatto associativo e aveva espressamente indicato quale formula corretta quella del fatto non sussistente, mentre il dispositivo aveva assolto gli imputati per non aver commesso il fatto. La Corte ha ritenuto che il giudice chiamato a valutare gli effetti di quella pronuncia non potesse arrestarsi al dato formale del dispositivo, ma dovesse considerare il contenuto argomentativo della motivazione, proprio perché idoneo a rivelare l’errore nella formula terminativa. Il precedente dimostra come il criterio non sia circoscritto alle ipotesi di mero errore aritmetico nel trattamento sanzionatorio o di omissione di benefici, ma possa operare anche quando la discrasia incida direttamente sulla formula decisoria e sulla qualificazione dell’esito del giudizio.
In senso apparentemente opposto, una parte della giurisprudenza continua a enunciare la regola generale della prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo. In particolare, Cass. pen., Sez. VI, n. 7980/2017, e Cass. pen., Sez. VI, n. 19851/2016, hanno ribadito che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina di per sé la nullità della sentenza e deve essere normalmente risolto attribuendo prevalenza al dispositivo; analoga impostazione si rinviene in Cass. pen., Sez. II, n. 15986/2016, e Cass. pen., Sez. III, n. 37849/2015. Più che di un vero contrasto di orientamenti, si tratta tuttavia di una diversa applicazione della medesima regola: la prevalenza del dispositivo resta il criterio ordinario, mentre l’utilizzazione della motivazione presuppone la riconoscibilità oggettiva dell’errore e la possibilità di ricostruire con certezza la volontà decisoria.
La stessa giurisprudenza che afferma la prevalenza del dispositivo precisa, infatti, che tale soluzione non può essere applicata meccanicamente. Il punto di equilibrio è rappresentato dall’accertamento della natura della discrasia. Se il dispositivo contiene una statuizione compiuta e coerente e la motivazione manifesta soltanto un argomento incongruo, una diversa valutazione o un passaggio non compatibile con la decisione, prevale l’elemento decisionale. Diversamente, quando l’intero itinerario argomentativo dimostri che il dispositivo contiene un errore materiale o comunque una formulazione non corrispondente alla decisione effettivamente assunta, la motivazione diviene lo strumento attraverso il quale quell’errore può essere riconosciuto ed eliminato. In questo senso, la pronuncia in commento non sovverte il principio della prevalenza del dispositivo, ma ne definisce con precisione il limite, impedendo che un dato meramente formale prevalga su una volontà decisoria chiaramente e inequivocabilmente documentata nella stessa sentenza.
Il dato maggiormente rilevante della decisione in esame risiede proprio nell’intensità dell’accertamento richiesto per superare la regola ordinaria. La Cassazione non afferma che ogni contraddizione tra dispositivo e motivazione debba essere risolta privilegiando quest’ultima, né attribuisce alla parte motiva una generale prevalenza in ragione della sua maggiore estensione argomentativa. È necessario, invece, che la motivazione riveli in modo certo e univoco la volontà del giudice. Nel caso concreto questo requisito è stato ravvisato perché la Corte territoriale aveva escluso la riferibilità dei fatti all’imputato attraverso una valutazione fattuale e logica compiuta e, soprattutto, aveva ricondotto espressamente tale valutazione alla formula di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. La declaratoria di prescrizione contenuta nel dispositivo non costituiva, pertanto, una diversa opzione interpretativa, ma si poneva in insanabile contraddizione con quanto il giudice aveva già deciso e illustrato nella parte motiva.
Sotto tale profilo, la decisione assume rilievo anche con riferimento ai limiti entro i quali il giudice di legittimità può intervenire sulla discrasia. La Cassazione non sostituisce una propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, né sceglie autonomamente tra due possibili esiti decisori. Il sindacato è rivolto all’atto-sentenza nella sua unità e consiste nel verificare se la motivazione renda oggettivamente riconoscibile l’errore del dispositivo. Nel caso in esame, l’annullamento senza rinvio è stato possibile proprio perché non occorreva compiere alcuna nuova valutazione dei fatti: l’esclusione della partecipazione dell’imputato era già stata effettuata dal giudice del rinvio e risultava chiaramente dalla motivazione. L’intervento della Suprema Corte si è quindi limitato a ristabilire la corrispondenza tra la decisione effettivamente assunta e la sua formulazione dispositiva.
Riferimenti normativi:
Art. 530, comma 2, c.p.p.
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