Ilva, Antonio Lupo: «L’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione modifica gli scenari»


La fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2026 dinanzi alla Corte di cassazione, peraltro a Sezioni Unite, cambia gli scenari.

Innanzitutto, mi sembra difficile ipotizzare che la Corte d’appello di Milano, chiamata a pronunciarsi nuovamente sull’istanza di sospensione del proprio precedente decreto, possa respingere ancora una volta la richiesta che Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria si accingono a ripresentare.

Non sospendere il decreto della Corte d’appello, sarebbe, a mio avviso, difficilmente comprensibile, considerato che l’udienza dinanzi alla Suprema Corte è stata fissata per il prossimo 20 ottobre, a pochissimi giorni dal termine previsto per completare lo spegnimento dell’area a caldo.

Occorrerebbe infatti valutare quale rischio concreto e attuale potrebbe derivare dalla prosecuzione dell’attività per il breve periodo necessario alla decisione della Cassazione, anche considerando che la produzione è attualmente fortemente ridotta, e confrontarlo con gli effetti gravissimi e potenzialmente irreversibili che lo spegnimento produrrebbe sullo stabilimento siderurgico di Taranto.

La fissazione dell’udienza entro un termine così breve non consente, naturalmente, di anticipare l’esito del giudizio. Dimostra tuttavia l’urgenza e la rilevanza delle questioni sottoposte alle Sezioni Unite. E, a mio avviso, le ragioni poste a fondamento dei ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia sono tutt’altro che infondate.

Il decreto della Corte d’appello di Milano è un provvedimento attraverso il quale, a mio avviso, i giudici sembrano essere andati oltre i limiti dei loro poteri.

Le leggi-provvedimento emanate sulla vicenda Ilva, fondate sul bilanciamento tra diritto alla salute, diritto al lavoro e continuità produttiva, hanno trovato concreta attuazione nel piano ambientale e nell’autorizzazione integrata ambientale, attraverso un vastissimo programma di interventi sugli impianti.

La legittimità di questo impianto normativo ha trovato un fondamentale riconoscimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013. Le leggi emanate dallo Stato per consentire la continuità produttiva in presenza dell’obbligo di adeguamento ambientale furono infatti ritenute costituzionalmente legittime.

Secondo la Consulta, nessun diritto, neppure quello alla salute, può diventare un diritto “tiranno”: occorre operare un ragionevole bilanciamento tra i diversi diritti e interessi costituzionalmente rilevanti.

Non può quindi essere trascurato che sulla vicenda Ilva si è intervenuti sulla base di leggi-provvedimento dichiarate legittime dalla Corte costituzionale e che ingenti risorse pubbliche sono state destinate, per legge, anche agli investimenti necessari all’esecuzione degli interventi previsti dal piano ambientale e all’adeguamento degli impianti alle BAT, vale a dire alle migliori tecniche disponibili, e ai relativi livelli di emissione.

Tutto ciò solleva non soltanto questioni di merito di estrema importanza, ma anche una questione di giurisdizione: quella relativa ai limiti entro i quali il giudice ordinario possa incidere su provvedimenti amministrativi adottati all’esito di complessi procedimenti amministrativi che richiedono conoscenze tecnico-scientifiche specialistiche. Ed è proprio questo uno dei principali temi oggi sottoposti alle Sezioni Unite.

Anche la questione dell’amianto, così come affrontata dalla Corte d’appello, solleva forti perplessità.

La normativa italiana in materia stabilisce un principio chiaro: la presenza di materiali contenenti amianto in edifici o impianti non comporta automaticamente l’obbligo della loro immediata rimozione. Rilevano lo stato di conservazione, l’eventuale possibilità di dispersione delle fibre e le misure adottate per garantirne la gestione in sicurezza.

Nel caso dello stabilimento di Taranto, gli accertamenti amministrativi avevano escluso, allo stato delle verifiche effettuate, che le aree censite con presenza di amianto e i cowper al cui interno erano entro-contenuti, costituissero una fonte di rischio, rilevando la condizione di confinamento del materiale residuo. Proprio la rilevanza di tali accertamenti costituisce oggi uno dei punti controversi sottoposti al giudizio della Corte di cassazione.

Peraltro, anche l’inserimento della rimozione dell’amianto tra le prescrizioni della nuova AIA del 2025, come ritenuto dalla Corte di appello, presenta, a mio avviso, un ulteriore profilo problematico.

L’amianto era stato originariamente considerato nell’ambito del DPCM del 2017, che aveva anche valore di AIA secondo la disciplina speciale prevista per ILVA. Una volta venuta meno quella disciplina autorizzatoria anche perché l’AIA “incorporata” nel DPCM del 2017 era scaduta il 23 agosto 2023, non sembra che la gestione dell’amianto confinato all’interno dei cowper degli altoforni possa continuare a essere ricondotta alla nuova AIA rilasciata nel 2025 secondo la disciplina ordinaria.

Né l’amianto residuo può essere considerato un’“emissione” derivante dall’attività produttiva, e perciò rilevante ai fini della disciplina AIA.

Lo stesso rigore dovrebbe essere utilizzato per la questione delle polveri sottili.

Occorre innanzitutto distinguere i valori limite di emissione alla fonte degli impianti dai valori limite relativi alla qualità dell’aria ambiente. Nelle autorizzazioni integrate ambientali dello stabilimento succedutesi nel tempo sono stati sempre stabiliti valori limite alle emissioni delle sorgenti industriali estremamente restrittivi, per tutti gli inquinanti, applicando le BAT Conclusions.

È inoltre difficile ignorare che i valori di PM10 e PM2,5 registrati negli ultimi anni a Taranto risultano ampiamente inferiori ai limiti normativi. Ciò non significa sostenere che il rispetto dei limiti escluda automaticamente qualsiasi rischio sanitario, ma significa che la situazione ambientale attuale deve necessariamente entrare nella valutazione.

Soprattutto occorre considerare che nell’ambito del procedimento che ha condotto all’AIA 2025 è stata effettuata una valutazione di impatto sanitario che ha esaminato qualità dell’aria, esposizione della popolazione, indicatori sanitari e rischio tossicologico ed epidemiologico. La mancata o insufficiente considerazione della VIS costituisce, non a caso, uno dei motivi dei ricorsi per cassazione.

Altrettanto importante è considerare che molte patologie, soprattutto oncologiche, presentano tempi di latenza molto lunghi. Le evidenze epidemiologiche registrate oggi possono quindi essere riconducibili anche a esposizioni risalenti nel tempo e non possono essere automaticamente attribuite alla configurazione emissiva attuale dello stabilimento senza considerare il periodo di esposizione e gli altri possibili fattori causali.

Infine, ma non per ultimo, esiste un elemento che meriterebbe di essere considerato nell’ambito di un giudizio realmente proporzionato e bilanciato: anche la chiusura dell’area a caldo può produrre conseguenze sulla salute della popolazione.

La deprivazione socioeconomica derivante dal venir meno di rilevanti fonti di reddito da lavoro — diretto, indiretto e indotto — non produce soltanto conseguenze sociali. La letteratura scientifica internazionale riconosce infatti le condizioni socioeconomiche tra i determinanti strutturali della salute, anche in relazione alla maggiore esposizione cumulativa a numerosi fattori di rischio oncologico.

Per un territorio già caratterizzato da significative fragilità socioeconomiche, una forte riduzione dell’occupazione e dei redditi per effetto della chiusura dell’area a caldo, rappresenta dunque una variabile che non dovrebbe essere esclusa da una valutazione complessiva degli effetti sulla salute della popolazione.

In questo quadro, quindi, è decisivo stabilire se possa ravvisarsi oggi, in concreto, quel pericolo grave e rilevante per l’ambiente e la salute umana che, secondo la sentenza del 25 giugno 2024 della Corte di giustizia dell’Unione europea, può imporre la sospensione dell’attività produttiva o può viceversa imporre l’adozione di misure realmente proporzionate per evitare l’aggravamento dei rischi per l’ambiente e la salute della popolazione di Taranto.

Ed è proprio per queste ragioni che il decreto della Corte d’appello solleva, a mio avviso, una questione che va ben oltre la vicenda Ilva: quella dei limiti del potere giurisdizionale rispetto a provvedimenti amministrativi fondati su leggi-provvedimento e adottati nell’ambito di un complesso bilanciamento tra diritti fondamentali, interessi sociali e continuità produttiva di uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

La questione riguarda dunque il rapporto tra potere legislativo, amministrazione e giurisdizione e i limiti entro i quali il giudice può intervenire su un assetto normativo e amministrativo costruito nel tempo proprio attraverso quel bilanciamento.

L’udienza del 20 ottobre 2026 davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione assume, per queste ragioni, un rilievo che va ben oltre la singola vicenda processuale.

* già commissario straordinario di Ilva S.p.a. in a.s.


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