Tra adesione automatica dei neoassunti, portabilità del contributo datoriale e nuovo tetto di deducibilità, scegliere tra fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto e PIP significa decidere quanto capitale ci si ritroverà in mano tra vent’anni. E la differenza, numeri COVIP alla mano, alla fine si può misurare in decine di migliaia di euro.
Ecco come capire qual è lo strumento più efficiente per la propria situazione contrattuale e fiscale, evitando errori che poi si pagano per decenni.
La riforma da conoscere e che ha cambiato le carte in tavola
Partiamo dall’elemento nuovo, perché è quello che tanti non hanno ancora messo a fuoco. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi 195-205) è il più rilevante intervento sul secondo pilastro dal decreto legislativo 252/2005. E procede a tappe sfalsate, con qualche ripensamento in corsa.
Dal 1° luglio 2026 è operativa l’adesione automatica per i neoassunti del settore privato, lavoratori domestici esclusi. L’iscrizione scatta alla data di prima assunzione e al fondo confluiscono TFR maturando, contributo del lavoratore e contributo del datore nelle misure previste dagli accordi collettivi. Il lavoratore può rinunciare, ma ha 60 giorni per farlo. Chi non si attiva, di fatto, è dentro.
La seconda tappa è quella che sposta davvero gli equilibri tra fondi di categoria e mercato. Dal 31 ottobre 2026 entra in vigore la nuova disciplina sulla portabilità del contributo datoriale: la legge di Bilancio ha soppresso l’inciso dell’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 che subordinava quel diritto a limiti e modalità fissati dalla contrattazione collettiva. Tradotto: trascorsi i due anni di permanenza minima già previsti per il trasferimento volontario, il lavoratore potrà spostare la posizione su un fondo aperto o un PIP continuando a incassare il versamento dell’azienda. La decorrenza, inizialmente fissata al 1° luglio, è slittata con la conversione del decreto PNRR (art. 29, comma 11-bis, DL 19/2026, convertito dalla L. 50/2026).
Fino a oggi l’argomento decisivo a favore del negoziale era proprio questo: cambi fondo, perdi il contributo aziendale. Da fine ottobre quell’argomento si indebolisce. Ma attenzione a cantare vittoria: restano attesi chiarimenti interpretativi sull’ambito di applicazione, e la COVIP sta adeguando le proprie istruzioni operative.
Negoziale, aperto e PIP: tutte le differenze
Il fondo pensione negoziale (o «chiuso», di categoria) nasce da un accordo tra sindacati e associazioni datoriali ed è riservato ai lavoratori di un settore. Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per chimici e farmaceutici, Espero per la scuola, Perseo Sirio per il pubblico impiego. Sono associazioni senza scopo di lucro vigilate dalla COVIP, non devono remunerare una rete di vendita, e questo si vede tutto nei costi. Quasi tutti prevedono un contributo del datore di lavoro che scatta solo se aderisci e versi la tua quota.
Il fondo pensione aperto è istituito da banche, SGR e assicurazioni ed è accessibile a chiunque: dipendenti, autonomi, chi vuole versare anche per un familiare fiscalmente a carico. Gamma di comparti spesso più ampia, costi mediamente più alti.
Il PIP (piano individuale pensionistico) è una forma individuale di matrice assicurativa, collocata tramite reti di vendita. Può prevedere meccanismi di garanzia e caratteristiche tipiche delle polizze, ma è qui che si concentrano le strutture di costo più complesse: caricamenti, spese ricorrenti, condizioni contrattuali da leggere riga per riga.
ISC: il numero che conta di più
L’ISC (Indicatore sintetico dei costi) stima quanto le spese erodono il montante nel tempo. È calcolato da tutte le forme con la stessa metodologia stabilita dalla COVIP, su un aderente tipo di 30 anni che versa 2.500 euro l’anno, ed è confrontabile tra comparti su orizzonti di 2, 5, 10 e 35 anni.
La Relazione COVIP per l’anno 2025, presentata il 10 giugno 2026, fotografa un divario che non lascia molto spazio all’interpretazione. Su orizzonte decennale l’ISC medio è dello 0,47% per i fondi negoziali, dell’1,36% per i fondi aperti e del 2,17% per i PIP. Sono 0,89 punti percentuali tra chiusi e aperti, 1,7 punti tra chiusi e PIP. Su trentacinque anni di versamenti, quella distanza vale decine di migliaia di euro sul montante finale.
Il dato più interessante è un altro: sui vent’anni i negoziali hanno reso più degli aperti nonostante una quota azionaria mediamente inferiore (60,2% sulle linee più equity, contro il 78,7% degli aperti e il 93,1% dei PIP). I costi, sul lungo periodo, contano quanto la gestione.
Due avvertenze che è doveroso citare. L’ISC va guardato sul singolo comparto, non sul fondo in generale, e su un orizzonte coerente con gli anni che mancano alla pensione. E va letto insieme al tema del contributo aziendale: un prodotto leggermente più caro può comunque vincere se consente di incassare il versamento del datore di lavoro, che resta un rendimento certo e immediato.
Il “paradosso” geografico
C’è un dato nella Relazione COVIP che merita un’attenzione in più. Al Sud risiede meno di un iscritto su cinque alla previdenza complementare, contro il 57,3% concentrato al Nord. E proprio nelle regioni meridionali i lavoratori entrano in massa nei PIP venduti da banche e reti commerciali, non nei fondi di categoria.
Chi parte da stipendi più bassi paga in proporzione costi più alti e arriva alla pensione con un capitale ridotto a parità di sforzo contributivo. Complessivamente i negoziali contano 4,4 milioni di iscritti, i PIP 3,8 milioni, gli aperti 2,2 milioni.
Fisco: cosa è cambiato davvero nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 il limite annuo di deducibilità dei contributi sale da 5.164,57 a 5.300 euro, dopo anni di immobilismo. Il TFR conferito al fondo resta fuori dal plafond. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 si aggiorna di conseguenza anche l’extra-deducibilità: nei venti anni successivi al quinto di partecipazione si può recuperare fino a 2.650 euro annui aggiuntivi, portando il tetto complessivo a 7.950 euro. Il beneficio è tanto più alto quanto più elevata è l’aliquota marginale IRPEF.
Sulle prestazioni resta la tassazione agevolata: aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Fa eccezione la nuova erogazione frazionata, che parte da un massimo del 20% e scende progressivamente al 15%.
Quanto capitale si può incassare (e il dietrofront sul 60%)
La legge di Bilancio 2026 aveva alzato dal 50% al 60% la quota di montante liquidabile in capitale al pensionamento, con decorrenza 1° luglio. Ma in sede di conversione del decreto Lavoro, l’articolo 16-ter della legge n. 112/2026 ha soppresso l’innalzamento prima che producesse effetti. Il tetto ordinario resta quindi al 50%, con la parte residua da convertire in rendita.
Invariata la clausola di salvaguardia: se la rendita ricavabile convertendo almeno il 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS, l’intera posizione può essere liquidata in capitale. Nel 2026, con assegno sociale a 546,24 euro per tredici mensilità, la soglia annua è di 3.550,56 euro.
Dal 1° luglio sono invece operative due nuove formule alternative alla rendita vitalizia, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili, riservate agli iscritti a forme a contribuzione definita del settore privato. L’erogazione frazionata su almeno cinque anni parte dal 31 ottobre 2026. Le regole attuative sono nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026.
Quale conviene nel 2026?
Per il dipendente con CCNL e contributo datoriale il negoziale resta il primo strumento da mettere sul tavolo, per una ragione aritmetica prima ancora che ideologica: costa un terzo di un fondo aperto e un quarto di un PIP, e il versamento dell’azienda cambia i conti dal primo anno. Da fine ottobre si potrà portare quel contributo altrove, ma spostarsi verso un prodotto con ISC tre volte più alto per inseguire un comparto «più dinamico» resta, nella maggior parte dei casi, un cattivo affare.
Per autonomi, liberi professionisti e chi non ha un negoziale applicabile il fondo aperto è la strada naturale, con l’accortezza di confrontare l’ISC dei singoli comparti sul Comparatore dei costi COVIP e di verificare se esistono condizioni agevolate per adesioni collettive o convenzioni di categoria.
Chi valuta un PIP «per sicurezza» deve mettere in conto un controllo in più. La cornice assicurativa non è un vantaggio gratuito: si paga, e si paga per tutta la durata del piano.
La convenienza, insomma, non è unica e univoca. Sta nell’incrocio tra ISC, contributi aggiuntivi, linea di investimento coerente con l’orizzonte e disciplina fiscale. Con un’ultima raccomandazione operativa che vale più di mille confronti: verificare subito il CCNL applicato in busta paga e chiedere all’ufficio HR quale sia il fondo di riferimento. Soprattutto se si è stati assunti dopo il 1° luglio, perché quei 60 giorni passano in fretta.
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