La responsabilità del coordinatore per la sicurezza non può
essere ricostruita fermandosi ai poteri che il D.Lgs. n.
81/2008 gli attribuisce. Quando viene contestato il loro
mancato esercizio, conta anche la situazione nella quale il CSE si
trovava a operare e, soprattutto, ciò che sapeva dell’effettivo
andamento del cantiere.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 7 settembre 2026, n. 32917, pronunciandosi su una
vicenda nella quale, durante i lavori di demolizione di un
fabbricato, era crollata l’abitazione adiacente, travolgendo uno
degli occupanti.
Nel procedimento era coinvolto, tra gli altri, il professionista
incaricato del coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione sia in fase di esecuzione. Nei suoi confronti i
giudici di merito avevano contestato la genericità del
PSC e il mancato controllo sull’attività delle imprese e
sui relativi POS, ritenendo che tali omissioni avessero contribuito
al crollo.
Su questo secondo versante, però, la Cassazione ha ritenuto
viziato il ragionamento seguito dalla Corte d’appello. Prima di
attribuire al CSE il mancato esercizio dei poteri di controllo e
intervento, infatti, bisogna accertare se il professionista sapesse
che i lavori erano iniziati e se conoscesse le condizioni nelle
quali si stavano svolgendo.
CSE e avvio dei lavori: quando può essere contestata l’omessa
vigilanza?
L’intervento riguardava la ristrutturazione di una ex stalla
collocata tra altri fabbricati. I committenti avevano affidato i
lavori a un’impresa individuale, che aveva poi subappaltato a
un’altra società le demolizioni, gli scavi e la rimozione del
materiale.
L’impresa subappaltatrice aveva proceduto al taglio delle travi
portanti, alla rimozione del materiale demolito e all’abbassamento
del livello del terreno in prossimità dell’abitazione confinante.
Successivamente, mentre nel cantiere non era presente nessuno, la
muratura portante dell’edificio adiacente era crollata e uno degli
occupanti era rimasto travolto, riportando lesioni.
La ricostruzione processuale aveva fatto emergere anche una
modifica significativa dell’intervento rispetto alla sua
impostazione iniziale: il progetto presentato al Comune prevedeva
infatti una ristrutturazione con ampliamento e indicava la
demolizione come eventuale, mentre negli elaborati esecutivi in
cemento armato, depositati dopo l’avvio dei lavori, era stata
prevista la demolizione completa con successiva
realizzazione della nuova costruzione.
Sul fronte della sicurezza, il PSC redatto dal coordinatore, che
secondo quanto riportato nella sentenza era stato consegnato il
giorno successivo al crollo, richiamava la necessità di prestare
particolare attenzione alle demolizioni perché il fabbricato si
trovava in aderenza con altri due.
Il POS dell’impresa subappaltatrice prevedeva invece il
puntellamento preventivo delle strutture nei casi
in cui la loro stabilità non fosse garantita durante le
lavorazioni. Quel puntellamento non era stato eseguito e la
demolizione era proseguita senza opere di sostegno per la struttura
adiacente.
Sicurezza nei cantieri: PSC, CSE e obblighi nei lavori di
demolizione
La vicenda si muove all’interno del Titolo IV del D.Lgs.
n. 81/2008, che distribuisce compiti diversi tra
coordinatori e imprese esecutrici.
L’art. 91 affida al coordinatore per la progettazione la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento,
i cui contenuti sono definiti dall’art. 100 e dall’Allegato XV. Al
coordinatore per l’esecuzione, invece, l’art. 92 attribuisce i
compiti di verifica sull’applicazione del PSC, sulla coerenza dei
POS e sull’attività delle imprese presenti in cantiere, insieme ai
poteri di intervento previsti dalla stessa disposizione.
Per le demolizioni operano poi le regole specifiche contenute
negli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008,
richiamate anche dalla Cassazione. La disciplina pone a carico
dell’esecutore la verifica preventiva delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture, l’adozione delle opere
di rafforzamento e puntellamento necessarie e la programmazione
delle demolizioni all’interno del POS.
Questo assetto normativo è il riferimento sul quale si innesta
il giudizio sulle diverse condotte contestate nel caso
esaminato.
PSC e piano delle demolizioni: competenze del coordinatore e
dell’impresa
Nei giudizi di merito al professionista era stata contestata
anche la genericità del PSC, ritenuto inadeguato rispetto alle
caratteristiche dell’intervento e, in particolare, alla presenza di
edifici in aderenza e alla tipologia e vetustà delle murature. I
giudici avevano considerato troppo generiche sia la raccomandazione
di prestare particolare attenzione durante le demolizioni sia
l’indicazione relativa alla predisposizione di sistemi di
sostegno.
Nel ricorso, la difesa aveva contestato l’addebito relativo alla
mancata predisposizione di un adeguato piano delle demolizioni,
richiamando l’art. 151, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui
il relativo programma deve essere riportato nel POS
dell’impresa esecutrice. La stessa difesa aveva inoltre
censurato il giudizio di genericità espresso sul PSC, sostenendo
che i giudici non avessero indicato quali ulteriori prescrizioni
avrebbe dovuto contenere.
La Cassazione ha richiamato l’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ha
ripercorso le valutazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio,
senza però affermare che il piano delle demolizioni debba essere
contenuto nel PSC.
L’annullamento della condanna ha seguito infatti un’altra linea,
legata non tanto al contenuto del documento quanto alla possibilità
per il coordinatore di conoscere l’effettivo avvio della fase
esecutiva e, quindi, di esercitare i poteri connessi al proprio
incarico.
Il CSE
e la conoscenza dell’avvio dei lavori
La difesa aveva sostenuto che il coordinatore non fosse stato
informato dell’inizio dei lavori, non avesse ricevuto il POS
dell’impresa appaltatrice nonostante ne avesse chiesto la
trasmissione e non fosse stato informato del successivo
subappalto delle opere alla società che aveva
eseguito materialmente le demolizioni.
Lo stesso PSC, del resto, indicava la presenza in cantiere della
sola impresa originariamente incaricata.
La Corte d’appello aveva respinto tali argomentazioni ritenendo
che dalla genericità del PSC potesse desumersi una sorta di
implicito assenso alla mancata trasmissione della documentazione e
all’avvio dei lavori, che il coordinatore non aveva provveduto a
sospendere.
La Cassazione, non condividendo questa impostazione, ha
affermato che la responsabilità del coordinatore presuppone che
questi sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che
la legge gli attribuisce, mentre nei precedenti gradi di giudizio
non era stato adeguatamente verificato se ciò fosse realmente
avvenuto.
La questione è quindi soprattutto probatoria: non basta
richiamare i poteri del CSE e constatare che non siano stati
esercitati; bisogna stabilire se il professionista sapesse che le
lavorazioni erano iniziate, che il POS non era stato trasmesso e
che nel frattempo era intervenuto il subappalto.
Proprio su questo punto la Cassazione ha ritenuto
apparente la motivazione della Corte d’appello,
perché non chiariva attraverso quali elementi fosse stata
considerata provata la conoscenza dell’avvio dei lavori e della
mancata tempestiva trasmissione del POS.
Responsabilità del CSE: posizione di garanzia e conoscenza del
cantiere
In riferimento ai poteri di intervento del coordinatore, la
Cassazione ha specificato che contestare al CSE di non avere
sospeso le lavorazioni presuppone che egli sappia che quelle
lavorazioni sono in corso e che conosca la situazione che
giustifica il suo intervento.
Lo stesso vale per il mancato controllo del POS: se il documento
non gli è stato trasmesso e il coordinatore ne ha chiesto l’invio,
va stabilito se e quando sia venuto a sapere che i lavori sono
comunque iniziati.
La Cassazione ha così individuato un vizio nel ragionamento
seguito dai giudici di merito, che avevano fatto discendere la
conoscenza della situazione di cantiere dalla posizione di
garanzia e dalla mancata attivazione del coordinatore,
mentre è proprio quella conoscenza che deve essere accertata prima
di valutare il mancato esercizio dei poteri.
Il mancato intervento, quindi, non può diventare la prova del
fatto che il CSE conoscesse la situazione che avrebbe richiesto
quello stesso intervento.
Per questa ragione la Cassazione ha annullato con rinvio la
sentenza, chiedendo al nuovo giudice di verificare, sulla base
delle risultanze processuali, se il coordinatore avesse
effettivamente avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e
dell’avvenuto subappalto e di individuare gli elementi probatori
sui quali fondare tale conclusione.
La decisione non equivale dunque a un’esclusione della
responsabilità del professionista, ma richiede che sia ricostruita
la situazione nella quale si trovava a operare e ciò che
effettivamente conosceva.
Demolizioni: obblighi dell’impresa su stabilità, puntellamento e
POS
Diversa è la posizione dell’impresa subappaltatrice incaricata
delle demolizioni, il cui ricorso è stato dichiarato
inammissibile.
Nei suoi confronti erano state contestate l’omessa verifica
delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da
demolire, la mancata realizzazione delle opere di rafforzamento e
puntellamento e la genericità del POS rispetto alle cautele
necessarie per non compromettere la stabilità delle strutture
portanti e di quelle adiacenti.
In questo caso, la Cassazione ha ritenuto adeguata la
ricostruzione della Corte territoriale, che aveva collegato il
crollo alla tecnica di demolizione utilizzata e alla mancata
predisposizione delle necessarie opere di
consolidamento preventivo.
Il richiamo è agli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008, che
impongono all’esecutore dei lavori di verificare preventivamente la
stabilità delle strutture da demolire, realizzare
le opere di puntellamento necessarie e procedere con modalità tali
da evitare crolli inattesi durante le lavorazioni.
Inoltre, l’assenza personale del titolare dell’impresa dal
cantiere prima del crollo non era sufficiente a escluderne la
responsabilità, perché la società aveva assunto con il subappalto
l’esecuzione delle opere di demolizione e, insieme a esse, anche
gli obblighi di sicurezza collegati a quella lavorazione.
Non è stata quindi considerata decisiva la tesi secondo cui lo
scavo sarebbe stato disposto autonomamente dall’impresa
appaltatrice senza il coinvolgimento del subappaltatore, proprio
perché l’incarico assunto comprendeva le operazioni di demolizione
e gli obblighi che ne derivavano.
CSE e impresa esecutrice: come si distinguono le
responsabilità
La sentenza n. 32917/2026 conferma che la posizione dell’impresa
incaricata delle demolizioni e quella del coordinatore per la
sicurezza non possono essere sovrapposte.
Per l’impresa, gli obblighi discendono direttamente dalle
lavorazioni affidate e dagli artt. 150 e 151 del D.Lgs. n. 81/2008,
che impongono la verifica della stabilità delle strutture,
l’adozione delle opere di sostegno necessarie e modalità esecutive
idonee a evitare cedimenti e crolli durante la demolizione.
Per il CSE, invece, il problema si sposta su un terreno diverso.
La titolarità dei poteri di controllo e intervento non basta, da
sola, a fondare l’addebito per non averli esercitati. Prima bisogna
accertare se il coordinatore conoscesse davvero l’avvio dei lavori,
il mancato invio del POS e il successivo subappalto, perché solo da
questa ricostruzione può dipendere il giudizio sull’omesso
intervento.
Il rinvio disposto dalla Cassazione riparte proprio da qui:
stabilire se il professionista fosse stato realmente posto nella
condizione di attivarsi e, sulla base di questo accertamento,
valutare la responsabilità che gli viene contestata.
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