Con la sentenza n. 25184 del 10 settembre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronuncia sui requisiti di legittimazione attiva richiesti alle organizzazioni sindacali che intendano agire in giudizio contro condotte datoriali ritenute antisindacali, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La pronuncia affronta anche il rapporto tra tale disposizione e l’art. 19 della medesima legge, alla luce della recen
te sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, che ha introdotto un nuovo criterio selettivo per il riconoscimento dei diritti sindacali in azienda. La Suprema Corte chiarisce che le due norme, pur presentando punti di contatto, rispondono a finalità distinte e continuano a richiedere presupposti differenti per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
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1) Il caso: richiesta diritti sindacali e legittimazione
Il caso trae origine dal ricorso di un’organizzazione sindacale operante nel settore dei trasporti pubblici, che lamentava il rifiuto, da parte di un’azienda di trasporto pubblico locale, di riconoscere le prerogative sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori, quali i permessi retribuiti ai rappresentanti e i locali per le assemblee. L’organizzazione sosteneva di avere una rappresentatività aziendale superiore alla soglia minima del 5% e di aver sottoscritto, sin dal 2014, numerosi accordi con la società.
Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto la legittimazione attiva del sindacato, ma aveva respinto la domanda nel merito per l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 19 dello Statuto.
La Corte d’Appello aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l’attività sindacale dell’organizzazione ricorrente, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale, risultasse diffusa solo in otto regioni e in meno di trenta delle centodieci province italiane, dunque con una presenza parziale e frammentaria. I giudici di merito avevano inoltre escluso che la designazione di rappresentanti sindacali in vari enti pubblici fosse rilevante , in quanto collegata alla confederazione di appartenenza e non direttamente all’organizzazione ricorrente, e avevano evidenziato come gli iscritti risultassero appena 2.394 su oltre 113.000 lavoratori del comparto.
2) Il richiamo alla sentenza della Consulta
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’impostazione della Corte territoriale.
Nella motivazione, la Suprema Corte affronta preliminarmente la questione, sollevata dalle parti in udienza, secondo cui la sentenza costituzionale n. 156/2025 avrebbe determinato un “allineamento” tra i requisiti di legittimazione previsti dall’art. 28 e quelli, più rigorosi e comparativi, dell’art. 19 dello Statuto.
Va specificato in merito la distinzione:
Art. 19 — Diritti sindacali “di titolo III” (permessi, RSA, locali per le assemblee, ecc.)
Riguarda il riconoscimento dei diritti sindacali “propulsivi” veri e propri: il diritto di costituire una rappresentanza sindacale aziendale (RSA), i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti, i locali per le assemblee. È una tutela “privilegiata”, riservata solo a sindacati che soddisfano un criterio molto selettivo.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, è stato chiarito che per accedere a questi diritti un sindacato deve essere comparativamente più rappresentativo su base nazionale — cioè non basta avere una presenza diffusa sul territorio, occorre anche superare un confronto di rappresentatività con gli altri sindacati del settore (tramite dato associativo ed elettorale).
Art. 28 — Legittimazione a denunciare la condotta antisindacale
Riguarda invece lo strumento processuale con cui un sindacato può agire in giudizio per far accertare e cessare un comportamento datoriale ritenuto lesivo della libertà sindacale o del diritto di sciopero. Qui la tutela ha una portata più ampia: non protegge solo i diritti “di titolo III”, ma la libertà sindacale e il diritto di sciopero in quanto tali, valori costituzionali che prescindono dai diritti sindacali specifici disciplinati dall’art. 19.
Per questo motivo, secondo la Cassazione, l’art. 28 richiede un presupposto più semplice: è sufficiente che il sindacato abbia una dimensione nazionale, intesa come diffusione organizzativa e svolgimento di un’effettiva azione su gran parte del territorio italiano. Non serve:
- essere comparativamente più rappresentativo rispetto ad altri sindacati;
- appartenere a una confederazione;
- aver firmato contratti collettivi nazionali.
L'”allineamento” evocato dalla Corte Costituzionale riguarda, secondo i giudici di legittimità, solo il profilo del perimetro di valutazione, ossia la necessaria dimensione nazionale, e non anche il criterio selettivo comparativo.
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3) La decisione dell Suprema Corte sull’azione per condotta antisindacale
Sulla base di tali premesse, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello fosse corretta: la verifica del requisito di “nazionalità” deve tenere conto del settore produttivo in cui opera l’azienda destinataria dell’azione giudiziaria, poiché il sindacato deve dimostrare un interesse qualificato riferito a quel determinato ambito.
Nel caso di specie, i contratti collettivi nazionali sottoscritti dal sindacato ricorrente riguardavano settori diversi da quello del trasporto pubblico locale, mentre la documentazione relativa a tale specifico comparto attestava una diffusione sindacale limitata a poche realtà territoriali, insufficiente a integrare il requisito richiesto.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di alcuni accordi aziendali prodotti in giudizio, è stato respinto: tali accordi, riferiti a due sole realtà aziendali di dimensioni contenute, non risultavano comunque decisivi ai fini dell’accertamento della dimensione nazionale del sindacato.
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