Diverse news annunciano più tasse sul TFR dal 2027 per l’abolizione della clausola di salvaguardia. Ma nel nuovo TUIR che entra in vigore il 1° gennaio la tutela per i lavoratori viene espressamente confermata.
In questi giorni si fa un gran parlare della stangata in arrivo sul TFR dal 2027: la novità preannunciata riguarderebbe la tassazione più pesante per i lavoratori che termineranno il rapporto nel prossimo anno, dal momento che a partire dal prossimo 1° gennaio 2027 verrebbe abolita la «clausola di salvaguardia» che permette tuttora di utilizzare aliquote e scaglioni IRPEF del 2006 quando più favorevoli. Ma a ben vedere la norma dice altro: una lettura completa del nuovo TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dimostra che quella clausola non scompare affatto, ma viene semplicemente trasfusa nel nuovo impianto normativo che sostituirà a breve il vecchio TUIR. Scopriamo, dunque, cosa c’è di vero in questa notizia che sta circolando e da dove è nato l’equivoco, che a prima vista appariva fondato.
La questione è importante in quanto riguarda la tassazione del trattamento di fine rapporto, la somma che il lavoratore dipendente accumula nel corso degli anni e che normalmente riceve alla cessazione definitiva del rapporto (per dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza finale del contratto a termine).
Il TFR è soggetto alla cosiddetta tassazione separata, proprio per evitare che una somma consistente, maturata magari in venti o trent’anni, finisca tutta insieme negli scaglioni IRPEF più elevati.
Perché si parla di una stangata sul TFR dal 2027?
L’allarme nasce dall’articolo 376 del D.Lgs. 117/2026, cioè il decreto che ha approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Tra le numerose disposizioni abrogate dal 1° gennaio 2027, l’articolo 376 indica espressamente anche l’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006, la Legge Finanziaria 2007.
Quella norma contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia sul TFR: per determinare l’imposta, se risultano più convenienti per il lavoratore, possono essere utilizzate le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Da qui il ragionamento seguito da numerosi commentatori: la legge del 2006 viene abrogata, quindi dal 2027 scompare il paracadute fiscale e alcuni lavoratori rischieranno di pagare più IRPEF sulla liquidazione.
In realtà manca un passaggio decisivo.
La clausola di salvaguardia compare anche nel nuovo TUIR
La disposizione del 2006 viene sì formalmente abrogata, ma il suo contenuto viene trasportato nel nuovo Testo unico.
Lo dimostra innanzitutto l’articolo 21 del D.Lgs. 117/2026, dedicato proprio alle “Indennità di fine rapporto e di fine servizio”. Nell’intestazione della norma, il legislatore indica espressamente tra le disposizioni confluite nel nuovo TUIR proprio l’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006.
Ma soprattutto il comma 11 dell’articolo 21 stabilisce testualmente che, ai fini dell’IRPEF dovuta sul TFR, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
È, sostanzialmente, la stessa clausola di salvaguardia che molti articoli ritengono abolita.
Non solo: poche righe prima, lo stesso articolo afferma espressamente che “resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 11”.
Dunque non è vero che dal 2027 quella protezione dovrebbe scomparire.
Perché allora la vecchia norma viene abrogata?
La spiegazione è legata alla funzione stessa del nuovo Testo unico. Il D.Lgs. 117/2026 ha raccolto in un unico corpo normativo disposizioni che prima erano disseminate nel vecchio TUIR e in numerose leggi speciali, il che creava notevole confusione.
In questi casi, una volta trasferita una disposizione nel nuovo Testo unico, la sua fonte originaria viene conseguentemente abrogata dal punto di vista formale: così la vecchia norma non è più in vigore.
Lo chiarisce anche lo stesso articolo 376: quando altre norme fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico.
Durante l’esame parlamentare del provvedimento, inoltre, al Senato è stato spiegato che le norme del precedente sistema sono state trasfuse nel nuovo testo unico senza modificarne la formulazione, salvo gli aggiornamenti e i coordinamenti necessari.
Il nuovo TUIR si applicherà dal 1° gennaio 2027. Pertanto, l’abrogazione della norma contenuta nella Finanziaria 2007 sembra avere natura di coordinamento e riordino, ma non comporterà la soppressione sostanziale della tutela.
Il TFR sarà quindi più tassato dal 2027?
Sulla base del testo oggi in vigore, no: non si può affermare su solide basi normative che dal 1° gennaio 2027 scatti automaticamente una maggiore tassazione del TFR per effetto dell’abolizione della clausola di salvaguardia.
La clausola, infatti, ricompare nell’articolo 21, comma 11, del nuovo TUIR e continuerà a consentire il confronto con aliquote e scaglioni del 2006 quando questi risultino più favorevoli.
Resta inoltre il meccanismo della tassazione separata. Il nuovo articolo 21 prevede che l’aliquota applicabile al TFR venga determinata secondo le regole specifiche previste per le indennità di fine rapporto e che l’Amministrazione finanziaria proceda successivamente alla riliquidazione sulla base dell’aliquota media dei cinque anni precedenti.
Naturalmente la tassazione del TFR potrebbe cambiare in futuro se il legislatore intervenisse nuovamente sulle aliquote IRPEF oppure modificasse espressamente l’articolo 21. Ma si tratterebbe di un’altra riforma. Il D.Lgs. 117/2026, nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non contiene affatto la “stangata” oggi annunciata.
E per chi ha versato il TFR nel fondo pensione?
Per il TFR destinato alla previdenza complementare valgono comunque regole fiscali differenti.
Per la parte delle prestazioni derivante dai contributi versati dal 1° gennaio 2007, la tassazione della prestazione pensionistica è normalmente del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.
Si tratta quindi di un regime diverso rispetto alla tassazione separata applicabile al TFR mantenuto nel sistema ordinario.
In conclusione: l’allarme “TFR più tassato” è infondato (almeno per ora)
La notizia di una stangata fiscale sul TFR dal 2027 non trova conferma nel testo completo e coordinato delle norme che abbiamo riportato.
È vero che l’articolo 376 del nuovo TUIR abroga il comma della Finanziaria 2007 che aveva introdotto la clausola di salvaguardia. Ma è altrettanto vero – ed è il particolare decisivo – che quella stessa clausola viene riprodotta nell’articolo 21, comma 11, del nuovo TUIR che entrerà in applicazione il 1° gennaio 2027.
Quindi cambia soltanto la collocazione normativa, ma rimane intatta – almeno per ora – tutela fiscale dei lavoratori che percepiranno la liquidazione a partire dal prossimo anno. Dunque, al momento si può ragionevolmente stare tranquilli: la tassazione, comprese le regole più convenienti, resta inalterata fino a un eventuale (e diverso) intervento futuro sulle aliquote di prelievo fiscale, ma ciò attualmente non è in discussione.
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