Chi viene assunto da luglio 2026 in poi si trova davanti a un meccanismo diverso da quello conosciuto finora: non basta più il silenzio per restare nel fondo pensione, ora è l’adesione stessa a scattare in automatico, con conseguenze precise su Tfr e contributi.
Chi viene assunto dal 1° luglio 2026 in avanti si trova di fronte a un meccanismo nuovo rispetto al passato, e capire come funziona il modello Tfr3 per l’adesione automatica alla previdenza complementare è fondamentale sia per i lavoratori sia per le aziende. Il punto di partenza è netto: da questa data, il lavoratore aderisce automaticamente al fondo pensione negoziale, versando sia il Tfr sia la contribuzione prevista, salvo che scelga diversamente attraverso le opzioni offerte proprio dal modello Tfr3.
Cosa cambia rispetto al meccanismo precedente dell’adesione tacita?
L’ultima Faq pubblicata dal Ministero del Lavoro, nella sezione del sito dedicata alla previdenza complementare, chiarisce che il concetto di adesione automatica applicato ai nuovi assunti dal 1° luglio 2026 è profondamente diverso dal meccanismo dell’adesione tacita, o silenzio assenso, che si applicava invece a chi era stato assunto fino al 30 giugno di quest’anno.
Con il vecchio sistema del silenzio assenso, il lavoratore che non esprimeva alcuna scelta entro un certo termine veniva considerato aderente al fondo pensione per effetto del proprio silenzio. Con il nuovo sistema dell’adesione automatica, invece, l’adesione scatta direttamente, in modo pieno, dal momento dell’assunzione, comprendendo sia il versamento del Tfr sia quello della contribuzione, a meno che il lavoratore non eserciti attivamente una delle opzioni alternative previste dal modello Tfr3.
Quali opzioni offre il modello Tfr3 al lavoratore?
Il modello Tfr3, ancora disponibile solo in bozza al momento, prevede diverse lettere che identificano scelte alternative rispetto all’adesione automatica piena. Con la lettera A, il dipendente può optare per conferire al fondo solo una quota parziale del proprio Tfr, invece che la totalità. Con la lettera B, il dipendente può scegliere di rinunciare alla contribuzione, ma questa opzione è consentita solo qualora la sua retribuzione annua lorda risulti inferiore all’assegno sociale INPS.
Cosa succede se il modello Tfr3 non viene compilato entro i termini?
Il datore di lavoro deve comunque versare il Tfr dei dipendenti che aderiscono in modo automatico al fondo pensione negoziale, o in mancanza di un fondo specifico di categoria, al fondo Cometa. Questo obbligo di versamento decorre dalla data di assunzione, e vale sia nel caso in cui il modello Tfr3 non sia stato compilato e restituito affatto, sia nel caso in cui sia stato restituito entro 60 giorni con la sola spunta della lettera A, cioè con la scelta di un conferimento parziale del Tfr.
I contributi, invece, devono essere versati secondo le decorrenze e le regole specifiche previste da ciascun fondo pensione, che possono variare rispetto alla data di versamento del Tfr.
Cosa succede se il lavoratore ha una retribuzione molto bassa?
Qui emerge un aspetto delicato. Qualora il dipendente abbia una retribuzione annua bassa, nel 2026 inferiore a 7.101,12 euro, che gli consente quindi di non versare il contributo a proprio carico, il datore di lavoro deve comunque conferire la quota a carico dell’azienda, che resta dovuta indipendentemente dalla scelta del lavoratore su questo punto.
A seguito dei chiarimenti forniti con la recente Faq, è sorto un dubbio interpretativo specifico: se sia possibile per il lavoratore optare contemporaneamente sia per il conferimento di una quota parziale del Tfr (lettera A) sia per la rinuncia alla contribuzione (lettera B), quando ricorrono i presupposti per entrambe le opzioni.
Cosa si intende per adesione esplicita a un fondo diverso da quello negoziale?
Ragionando in senso opposto rispetto all’adesione automatica, il Ministero ha precisato, nella stessa Faq, cosa debba intendersi per adesione esplicita: si tratta della scelta effettuata entro 60 giorni dall’assunzione a favore di un fondo pensione diverso da quello negoziale, opzione identificata dalla lettera C del modello Tfr3.
Questa decisione, in generale e salvo alcune eccezioni, comporta l’obbligo per l’azienda di trasferire solo il Tfr, nella misura indicata dal lavoratore, secondo le decorrenze previste da ciascun fondo scelto. In questo caso, quindi, a differenza dell’adesione automatica al fondo negoziale, non scatta automaticamente anche l’obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva.
Cosa può fare chi non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro?
Un neo assunto che non ha mai avuto in passato un rapporto di lavoro, e che quindi non ha mai dovuto scegliere in precedenza se aderire o meno alla previdenza complementare con il proprio Tfr, può scegliere, attraverso la lettera D del modello Tfr3, di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda, secondo il regime tradizionale previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, senza destinarlo alla previdenza complementare.
Come viene gestito questo Tfr trattenuto in azienda?
Questo Tfr, mantenuto secondo il regime tradizionale, deve essere versato, a partire dalla data di assunzione, come contributo al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Questo obbligo riguarda le aziende che nel 2025 erano già tenute a questo smobilizzo, oppure quelle che sono tenute a farlo a partire dal 2026, avendo raggiunto il requisito dimensionale minimoprevisto dalla normativa: 50 dipendenti medi nell’anno di costituzione dell’azienda, oppure 60 dipendenti medi nell’anno precedente, per le aziende già costituite da tempo.
Allo stesso modo, l’azienda deve versare all’INPS anche la quota di Tfr maturata dal momento dell’assunzione e non destinata alla previdenza complementare, nel caso di conferimento parziale scelto con la lettera A. Questo versamento va effettuato entro il mese successivo a quello in cui è stata fatta la scelta, oppure nel mese successivo a quello in cui scadono i 60 giorni dall’assunzione, nel caso in cui si applichi l’adesione automatica piena senza alcuna scelta espressa da parte del lavoratore.
Cosa succede se un lavoratore cambia idea e passa alla previdenza complementare in un secondo momento?
Questa situazione, secondo l’interpretazione proposta, dovrebbe costituire una forma di adesione esplicita: la modifica della precedente scelta di mantenere il Tfr secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile, a favore invece della previdenza complementare (sia essa il fondo negoziale sia un fondo diverso).
In questo caso, la decorrenza della variazione dovrebbe seguire le regole specifiche previste dal fondo scelto, e probabilmente dovrebbe consentire di versare al fondo pensione negoziale solo il Tfr, senza che scatti automaticamente anche l’obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, proprio perché questa scelta successiva si colloca fuori dall’ambito dell’adesione automatica originaria, e viene trattata piuttosto come una scelta esplicita e consapevole del lavoratore, analoga a quella prevista per chi opta fin dall’inizio per un fondo diverso da quello negoziale.
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