Con l’avvento della Tabella Unica Nazionale (TUN), la commisurazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica è attualmente affidata ai meccanismi tabellari di matrice legislativa che, sebbene formalmente previsti in materia di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e di medical malpractice, presentano un’evidente vocazione espansiva, come riconosciuto expressis verbis dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2006, n. 8630). E, prendendo in considerazione le lesioni più gravi rispetto alle “micropermanenti” per le quali la TUN è concepita, nella stessa occasione i giudici di legittimità hanno altresì asserito che, pur essendo tale tabella direttamente applicabile soltanto ai sinistri verificatisi a far tempo dal 6 marzo 2025, è possibile utilizzarla in via indiretta nelle cause imperniate su vicende pregresse; anzi, questa eventualità rappresenta l’ipotesi ordinaria, tant’è vero che il giudice di merito, allorché si accinge a effettuare liquidazioni formalmente estranee all’ambito di applicazione diretta della TUN, se intende discostarsene nel caso concreto e seguire una strada alternativa, è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza di circostanze del tutto peculiari.
Fatto sta che le tabelle elaborate dagli uffici giudiziari rimangono il punto di riferimento quando si tratta di quantificare ulteriori poste di pregiudizio non patrimoniale. In particolare, tra queste voci rientra il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, sofferto dai prossimi congiunti di una persona deceduta per l’altrui illecito. A tale proposito fino al 2021, si confrontavano due modelli non omogenei: da un lato, quello della liquidazione “a forbice”, caratterizzato dalla previsione di un importo minimo e di un importo massimo e dall’attribuzione al giudice della possibilità di stabilire il ristoro nel range compreso tra i due estremi (criterio seguito dalle tabelle milanesi fino alla versione del 2021, dove erano previste varie coppie di valori minimi e massimi in relazione al diverso rapporto di parentela tra vittima primaria e superstite); dall’altro, quello della liquidazione “a punti”, caratterizzato a propria volta dalla fissazione di un’unità di misura monetaria dell’intensità della sofferenza e dall’attribuzione di un punteggio ai diversi fattori di cui tenere conto nella stima del danno, sì da giungere a determinare l’ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell’unità di misura per il numero ottenuto sommando i punteggi totalizzati (criterio propugnato in prima battuta dalle tabelle romane).
La situazione è mutata per effetto della presa di posizione sul punto del Supremo Collegio. Infatti, Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, ebbe a sancire, la prevalenza del metodo “a punti”, ritenuto idoneo ad apprezzare le circostanze del caso concreto e ad assicurare l’uniformità di giudizio; venivano elencati nel contempo taluni elementi di fatto da non ignorare ai fini dell’attribuzione di un punteggio: l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza; rimaneva comunque la chance di applicare correttivi sull’importo finale legati alla particolarità della situazione oppure, al cospetto di casi eccezionali, di procedere – fornendone adeguata motivazione – alla liquidazione del danno senza fare ricorso a una tabella. L’orientamento della Cassazione, non messo più in discussione negli anni successivi (si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2026, n. 23544), induceva il Tribunale di Milano, già nell’edizione 2022 delle proprie tabelle, ad abbondare il percorso fin lì intrapreso e ad affidarsi al metodo “a punti”. Tale scelta di campo ha quindi ricevuto l’avallo dei giudici della legittimità, sì che oggi il giudice di merito può collocarsi nel solco delle tabelle romane o di quelle milanesi (Cass. civ., sez. III, ord. 16 dicembre, 2022, n. 37009).
Nella controversia vagliata da App. L’Aquila, 20 luglio 2026, in primo grado era stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria proposta dal marito e dai figli di una donna deceduta a causa di trattamenti sanitari inadeguati, con l’attribuzione agli attori anzitutto di una somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, determinata attraverso il metodo “a forbice”.
Inoltre, veniva ai medesimi, in qualità di eredi della de cuius, elargito un ristoro pecuniario volto a compensare il danno non patrimoniale subito dalla medesima mentre era ancora in vita; la condanna dell’azienda sanitaria responsabile si estendeva anche al rimborso delle spese funerarie. Di contro, era rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La Corte territoriale, proprio in forza del ricordato orientamento giurisprudenziale, ravvisa la fondatezza del mezzo di gravame articolato dagli originari attori, che contestava il quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Dopo aver rammentato la necessità di avvalersi del metodo “a punti” e aver optato per i valori e i criteri presenti nell’edizione 2024 delle tabelle milanesi, pienamente allineati ai dettami della Cassazione, i giudici d’appello hanno assegnato un punteggio a ciascuno degli elementi in dette tabelle contemplati.
Di particolare interesse, nel compimento di siffatta operazione, è la differenziazione tra il marito e due dei tre figli della persona deceduta, da un lato, e la rimanente figlia, dall’altro, per quel che concerne i punti destinati a riflettere la qualità e l’intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale infranto.
Orbene, al riguardo le tabelle applicate consentono l’assegnazione fino a 30 punti in relazione al cennato fattore. Ivi sono parimenti indicati, a titolo esemplificativo alcuni elementi su cui basarsi per calibrare la valutazione:
a) le frequentazioni e i contatti (in presenza, telefonici o tramite Internet) tra la vittima primaria e quella secondaria;
b) la condivisione delle festività o ricorrenze;
c) la condivisione di vacanze;
d) la condivisione di attività lavorativa, hobby o sport;
e) l’attività di assistenza sanitaria o domestica;
f) la penosità o particolare durata della malattia della vittima primaria, laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria.
Nel caso di specie, per l’elemento in questione sono stati attribuiti 22 punti al coniuge (valorizzando la lunga durata del matrimonio e la gestione congiunta di un’attività commerciale) e ai due figli, che – sebbene avessero formato un proprio nucleo familiare dopo aver lasciato quello d’origine – dimoravano nei pressi dell’abitazione dei genitori (con i quali avevano mantenuto una frequentazione pressoché continuativa); mentre ci si è attestati su 15 punti – collocandosi dunque giusto a metà della scala numerica – per l’altra figlia, che, pur continuando ad avere un rapporto intenso con la madre, qualche anno prima della morte di quest’ultima si era trasferita in un’altra località. Per tutti gli attori si approda così alla liquidazione di un ammontare superiore a quello riconosciuto in prime cure.
Qualche breve considerazione va fatta anche sul rigetto del secondo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti, concernente il danno patrimoniale da lucro cessante. Invero, al prossimo congiunto di una persona deceduta a seguito di un fatto illecito spetta il risarcimento dei danni patrimoniali futuri (danni riconducibili al lucro cessante), ove si profili la perdita dei contributi patrimoniali o delle utilità economiche che – sia in relazione ai precetti normativi, sia per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume – la vittima primaria avrebbe presumibilmente apportato (si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006 n. 18490, dove si evidenzia, con riferimento alla perdita del coniuge, come nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rilevi il fatto che il superstite divenga titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito e non potendo la stessa ricomprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il coniuge defunto avrebbe presumibilmente apportato).
La Corte d’Appello aquilana ha fatto leva sull’esiguità del reddito percepito dalla vittima primaria, per ritenere attendibile il giudizio prognostico in virtù del quale, ove fossa rimasta in vita, la donna non avrebbe verosimilmente corrisposto alcuna somma per contribuire alle esigenze del marito e dei figli.
Né si è ritenuto che, per i figli rimasti a vivere a poca distanza dalla madre, avessero un peso sufficiente a ipotizzare un diverso esito gli aiuti ai primi forniti da quest’ultima (consistenti nell’ospitare i figli a casa, nel preparare i pasti da loro consumati, nell’accudire i nipoti, nello svolgere alcune commissioni), posto che negli atti di causa non erano chiarite la conseguenze economiche del venir meno di detti aiuti e che comunque essi apparivano saltuari e con ogni probabilità, anche se la patologia contratta non fosse sfociata in un esito infausto, erano destinati a cessare proprio in ragione dei postumi di tale malattia.
Riferimenti normativi:
Art. 2043 c.c.
Art. 2059 c.c.
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