Nei prestiti con cessione del quinto firmati prima del 2010, il costo della polizza obbligatoria va incluso nel tasso effettivo globale (TEG) quando si verifica l’usura. Lo stesso vale per le commissioni di intermediazione. Se la soglia è superata, la finanziaria deve restituire anche questi costi, non solo gli interessi. È la linea seguita dalla prima sezione civile della Corte d’Appello di Brescia in due sentenze del 2026, entrambe del collegio presieduto da Giuseppe Magnoli con relatrice Annamaria Laneri. Con la n. 18 del 15 gennaio la Corte ha condannato Prestitalia a restituire 23.779,84 euro su un prestito del 2009. Con la n. 832 del 18 settembre ha aggiunto che la prescrizione decorre dall’ultima rata.
Il caso: dal 10,93% al 28,48%
Il contratto è stato firmato il 2 ottobre 2009 con QuintoGest, che agiva su mandato di B@nca 24-7. Prestitalia è entrata nel giudizio come cessionaria del ramo d’azienda del credito al consumo di quella banca.
Il prestito era di 29.415,78 euro, da rimborsare con quote della pensione in 120 rate tra marzo 2010 e febbraio 2020, al tasso nominale fisso del 5%. Il TEG dichiarato era del 10,93%, sotto la soglia del 13,77% fissata per le cessioni del quinto oltre 5.000 euro nel quarto trimestre 2009.
La perizia della parte attrice ricalcolava il TEG includendo tutti gli oneri e arrivava al 28,48%, oltre 14 punti sopra la soglia. Tra questi oneri c’erano 9.550,94 euro di polizza sul rischio morte e 5.927,10 euro di commissione di intermediazione. Prestitalia non contestava le cifre. Sosteneva soltanto che la polizza, per le regole dell’epoca, dovesse restare fuori dal calcolo.
Una particolarità del caso: ad agire in giudizio non è stato il pensionato ma una società cooperativa, alla quale il cliente aveva ceduto il proprio credito alla restituzione.
In primo grado il Tribunale di Bergamo aveva respinto la domanda senza entrare nel merito, per la mancanza del piano di ammortamento e dell’elenco dei pagamenti. La Corte d’Appello ha ribaltato questa impostazione. Il rapporto era descritto in tutti i suoi elementi essenziali e il piano di ammortamento non è indispensabile per rendere la domanda determinata. Con i numeri già agli atti, la Corte ha ritenuto superflua anche una consulenza tecnica.
Perché polizza conta
Il ragionamento parte dall’art. 644, comma 4, del codice penale. Per verificare l’usura si considerano commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse.
La Corte segue l’orientamento costante della Corte di Cassazione, al quale aveva già aderito in precedenti decisioni, e richiama in particolare le ordinanze n. 13536 e n. 29501 del 2023. Il criterio decisivo è se il prestito sarebbe stato concesso senza la polizza. Il collegamento si presume quando polizza ed erogazione sono contestuali.
Nel contratto esaminato, una clausola prevedeva che in caso di morte del cliente la polizza estinguesse il debito. Per i giudici questo dimostra che la copertura tutelava il finanziatore ed era una condizione per ottenere il credito. Il fatto che la legge la rendesse obbligatoria non cambia la conclusione.
Le istruzioni del 2006, osserva la Corte, sono norme secondarie e non possono restringere la portata della legge penale. Che i decreti sulla soglia non includessero quei costi riguarda, semmai, la legittimità dei decreti stessi. Non giustifica l’esclusione dal TEG del singolo contratto. Il principio vale quindi anche per i prestiti conclusi prima del 1° gennaio 2010.
La Corte include nel calcolo anche la commissione di intermediazione, per una ragione legata al caso concreto. Il contratto riportava il mandato di B@nca 24-7 a QuintoGest, quindi l’intermediazione non era una scelta del cliente ma un costo collegato all’erogazione.
Il confronto con la soglia
Prestitalia aveva chiesto, in subordine, di ricalcolare anche la soglia. La proposta era di aggiungervi il peso medio delle polizze, misurato come differenza tra il tasso medio del quarto trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010, cioè la prima rilevazione che le include. È la tesi della simmetria, seguita in passato da una parte dei giudici di merito, tra cui il Tribunale di Brescia nel 2023.
La Corte d’Appello non la accoglie. Scrive che nulla vieta di confrontare il TEG del contratto con il tasso medio così come rilevato all’epoca.
Che cosa va restituito
Accertata l’usura, l’art. 1815, comma 2, del codice civile rende nulla la clausola sugli interessi. La Corte legge il termine “interessi” in senso ampio, alla luce della legge di interpretazione autentica del 2001. Ne segue che va restituito tutto ciò che ha portato il tasso oltre la soglia, escluse imposte e tasse:
- 8.024,22 euro di interessi
- 5.927,10 euro di commissioni di intermediazione
- 277,58 euro di spese di istruttoria
- 9.550,94 euro di polizza
Prestitalia aveva chiesto di limitare la restituzione agli interessi. Già in primo grado aveva sostenuto che il premio era stato pagato direttamente alla compagnia assicurativa. La Corte ha respinto anche questa tesi, richiamando la sentenza n. 8806/2017 della Cassazione e decisioni delle Corti d’Appello di Milano, Torino e Firenze. Le spese di entrambi i gradi sono a carico di Prestitalia.
La prescrizione parte dall’ultima rata
La sentenza n. 832 di settembre riguarda un altro caso, sempre di cessione del quinto, e completa il quadro sul fronte dei tempi. Un prestito a rate genera un’unica obbligazione di restituzione. Il termine decennale per chiedere indietro quanto pagato in base al contratto nullo decorre quindi dall’ultima rata, non dai singoli pagamenti. La Corte richiama l’ordinanza n. 11125/2024 della Cassazione e condanna la finanziaria a versare un’ulteriore somma di 4.046,27 euro rispetto al primo grado.
Applicato a un contratto chiuso nel febbraio 2020, come quello di gennaio, questo principio lascia tempo fino al 2030 per agire.
Cosa significa per gli operatori
Le due sentenze indicano un orientamento ormai stabile a Brescia. Riguarda banche e intermediari 106 che hanno in portafoglio cessioni del quinto stipulate prima del 2010, o che sono subentrati in quei rapporti. L’esposizione dipende da quattro fattori. La polizza obbligatoria entra nel TEG. Possono entrarci anche le commissioni, quando l’intermediazione è riconducibile al finanziatore. La restituzione riguarda tutti i costi, non solo gli interessi. La prescrizione si conta dalla fine del piano.
C’è anche un segnale di mercato: i crediti restitutori dei clienti vengono ceduti a terzi, che poi agiscono in giudizio. Il punto ancora aperto è la simmetria tra TEG e soglia, su cui la giurisprudenza di merito non è unanime e una pronuncia della Cassazione potrebbe riaprire il confronto.
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