Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ambiente bis, in vigore dal 9 ottobre e da convertire in legge entro il 7 dicembre. Confermate le semplificazioni per l’impiego del CSS-combustibile, con procedure accelerate e interventi dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Novità anche su terre e rocce da scavo, sistemi EPR, plastica riciclata nelle bottiglie e bonifiche nella Terra dei Fuochi
Più spazio al CSS-combustibile nei processi industriali, con procedure semplificate, una finestra di 45 giorni per le verifiche delle autorità competenti e il riconoscimento degli interventi come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Vale a dire un autentico schermo anti-nimby. Poi 200 milioni di euro destinati agli interventi nella Terra dei Fuochi e nuove disposizioni per terre e rocce da scavo, governance dei sistemi EPR e istruttorie ambientali. C’è questo e tanto altro ancora nel decreto ambiente bis approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre. Il provvedimento, in vigore da oggi, ora approderà alla Camera per completare l’iter legislativo e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 7 dicembre.
Il capitolo più rilevante per le filiere industriali è quello del CSS-combustibile, sul quale il governo torna a intervenire con l’obiettivo di facilitarne l’utilizzo nei cementifici in sostituzione dei combustibili tradizionali. Il nuovo testo conferma che gli interventi non costituiscono modifiche sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), purché non comportino incrementi della capacità produttiva autorizzata e rispettino i limiti emissivi previsti dalla normativa. La disciplina agevolata viene prorogata al 31 dicembre 2030.
La novità più significativa riguarda tuttavia l’estensione della disciplina, oltre che agli impianti autorizzati al recupero di rifiuti, anche a quelli non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. Anche per questi impianti, come anticipato da Ricicla.tv, la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile può essere realizzata attraverso il mero aggiornamento del titolo abilitativo, previa comunicazione all’autorità competente almeno 45 giorni prima dell’intervento. Entro questo termine l’amministrazione può richiedere una nuova domanda di autorizzazione qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge. Decorso inutilmente il termine, l’operatore può procedere alla realizzazione dell’intervento.
Ma il decreto recupera anche una misura sulla quale il Ministero dell’ambiente aveva già provato a intervenire senza successo: la qualificazione degli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile come opere “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti“. Una previsione che punta a favorirne la realizzazione, soprattutto in contesti nei quali l’impiego del combustibile alternativo incontra tradizionalmente forti opposizioni territoriali. Un’accelerazione dietro la quale è possibile leggere anche la volontà di ampliare gli sbocchi per le frazioni di rifiuti non valorizzabili attraverso il riciclo di materia, in una fase particolarmente difficile per la gestione delle plastiche miste.
Un altro fronte significativo è quello delle terre e rocce da scavo. Il nuovo articolo 185-ter del Testo unico ambientale innalza a 4.000 metri cubi, di cui al massimo 800 di rifiuti pericolosi, il quantitativo complessivo di terre e rocce qualificate come rifiuti che può essere mantenuto in deposito temporaneo nel rispetto della disciplina applicabile. Per i cosiddetti cantieri puntuali, che producono quantitativi non superiori a 20 metri cubi, viene inoltre consentito il riutilizzo diretto nel sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge e documentati nell’esecuzione dei lavori. La semplificazione non si applica però alle terre e rocce contenenti determinati materiali impiegati nelle attività di scavo, né a quelle provenienti da siti sottoposti a procedimenti di bonifica o da interventi finalizzati a rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Sul fronte della responsabilità estesa del produttore, il decreto interviene invece sulla governance dei sistemi collettivi, rafforzando le garanzie di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse. La modifica richiede alle organizzazioni EPR di adottare regole che assicurino correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni, prevedendo obblighi di astensione in presenza di interessi in conflitto, anche potenziali. Disposizioni specifiche riguardano i consorzi per la gestione degli imballaggi: i rappresentanti delle imprese di raccolta, selezione, recupero e riciclo presenti negli organi amministrativi dovranno astenersi dalle decisioni sull’affidamento di servizi riconducibili all’attività delle imprese che rappresentano. L’obiettivo è prevenire situazioni nelle quali chi partecipa alle decisioni consortili possa essere contemporaneamente interessato agli affidamenti.
Completa il pacchetto sull’economia circolare il nuovo obbligo di comunicazione relativo alla plastica riciclata contenuta nelle bottiglie per bevande. I produttori delle bottiglie individuate dalla normativa europea sulla plastica monouso dovranno trasmettere annualmente al CONAI, tramite i sistemi competenti, i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e quelli di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, distinguendone la provenienza dall’Unione europea o dai Paesi terzi. Il CONAI provvederà a trasmettere i dati al Ministero dell’Ambiente e agli altri soggetti competenti. Una misura che punta a rafforzare il monitoraggio dell’impiego di polimeri secondari in un mercato nel quale i riciclatori europei denunciano da tempo pressioni competitive legate alle importazioni e difficoltà nella tracciabilità dei materiali.
Sul fronte delle bonifiche, la misura finanziariamente più rilevante riguarda gli interventi nella cosiddetta ‘Terra dei Fuochi‘, con uno stanziamento da 200 milioni di euro nei confronti del Commissario unico. Cambiano anche le procedure per individuare i responsabili delle contaminazioni: la provincia dovrà adottare l’ordinanza prevista dall’articolo 244 del Testo unico ambientale entro 150 giorni dalla comunicazione dell’accertamento; in caso di inerzia, la Regione assegnerà un ulteriore termine non superiore a 30 giorni, decorso il quale potrà intervenire direttamente con il supporto tecnico del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Il provvedimento interviene anche sulle istruttorie ambientali. Le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti PNRR e PNIEC vengono ricomprese tra le competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, mentre alcune modifiche riguardano il finanziamento e l’organizzazione delle attività istruttorie. Per rafforzare il lavoro del MASE sul rinnovo e sul riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali, con particolare attenzione ai profili sanitari, vengono stanziati 500mila euro per il 2027. Il decreto interviene inoltre sulle attività di assistenza tecnica ai commissari per il contrasto del dissesto idrogeologico, consentendo di imputarne i costi ai quadri economici degli interventi entro un limite del 2% del finanziamento assegnato.
Completa il quadro il nuovo strumento finanziario destinato ai Comuni: il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027. Le risorse serviranno a finanziare investimenti connessi a situazioni imprevedibili che non raggiungono le soglie previste per le emergenze di protezione civile, comprese espressamente le crisi del ciclo dei rifiuti, il deterioramento ecologico e gli effetti dei cambiamenti climatici. I contributi non potranno superare un milione di euro per singolo evento e le modalità di accesso dovranno essere definite con un decreto interministeriale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
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