A Napoli Nord un assicurato ha tentato la mediazione, ma nella sede sbagliata: causa improcedibile. Altre quattro sentenze ADR di settembre.
Una ventina di chilometri. Tanto separa il centro di Napoli da Aversa, dove ha sede il Tribunale di Napoli Nord. Un assicurato che voleva farsi pagare un indennizzo dalla sua compagnia ha fatto quello che la legge gli chiedeva: prima di andare dal giudice ha avviato la mediazione obbligatoria. Solo che l’ha avviata presso un organismo di mediazione con sede a Napoli. Sede sbagliata. Con la sentenza n. 2877 del 4 settembre 2026 il giudice ha dichiarato la sua domanda improcedibile e lo ha condannato a pagare le spese.
È la decisione più dura della rassegna settimanale sugli strumenti di ADR (le procedure alternative per risolvere le liti civili) curata da Federico Ciaccafava, che mette in fila cinque pronunce di settembre: Napoli Nord sulla competenza territoriale degli organismi, Ravenna sull’immobile occupato senza titolo, Bari sull’arbitrato irrituale, Roma sulla legittimazione disgiunta degli eredi, Santa Maria Capua Vetere sull’accordo di conciliazione non rispettato. Le ho lette tutte. Quella di Napoli Nord mi ha fatto fermare, perché c’è una domanda che la massima non si pone: se sbagliare indirizzo equivale a non essere mai andati in mediazione, perché il giudice non ha concesso il tempo per andarci?
Che cosa è successo all’assicurato che voleva il suo indennizzo?
La storia comincia con una polizza. Un uomo ritiene di avere diritto a un indennizzo assicurativo, la compagnia non paga, lui decide di farle causa. I contratti assicurativi rientrano tra le materie per cui il decreto legislativo n. 28 del 2010 impone di tentare prima la mediazione: senza quel passaggio, la causa non può andare avanti. Si chiama condizione di procedibilità, e per dire funziona come il biglietto che ti chiedono all’ingresso del teatro. Senza biglietto non entri, anche se lo spettacolo è tuo.
L’assicurato il biglietto lo compra. Deposita la domanda di mediazione presso un organismo con sede a Napoli. Poi, fallito il tentativo, porta la compagnia davanti al Tribunale di Napoli Nord. E lì la compagnia, come prevede la legge, eccepisce: la mediazione è stata fatta nel posto sbagliato.
Il giudice, Rivellini, le dà ragione. Il ragionamento parte dall’articolo 4, comma 1, del decreto 28: la domanda di mediazione va presentata presso un organismo che si trova nel luogo del giudice territorialmente competente per la causa. Secondo la sentenza, rispettare questo criterio è un elemento essenziale per avviare in modo regolare la procedura, e la sua violazione equivale al mancato esperimento della mediazione. La ragione della norma, scrive il tribunale, è favorire un confronto reale e vicino tra le parti, facendo coincidere la sede dell’organismo con il foro della causa.
Conclusione: la mediazione presso un organismo incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità. Anzi rende improcedibile la causa promossa dopo. Domanda dichiarata improcedibile, spese secondo soccombenza.
L’assicurato non ha saltato la mediazione. L’ha fatta. A venti chilometri di distanza.
E via.
Una mediazione nella sede sbagliata vale davvero come una mediazione mai fatta?
Prendiamo per buona la premessa del tribunale. Sbagliare organismo è come non andarci. D’accordo, accettiamola fino in fondo.
Il guaio è che la stessa legge dice anche cosa succede quando la mediazione non è stata fatta. Dopo la riforma Cartabia(il decreto legislativo n. 149 del 2022, in vigore su questo punto dal 30 giugno 2023), l’articolo 5, comma 2, del decreto 28 prevede che l’improcedibilità sia eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice entro la prima udienza. E aggiunge un passaggio che chi frequenta le aule conosce bene: quando il giudice rileva che la mediazione non è stata esperita, fissa una nuova udienza dopo il termine di durata della procedura, così che le parti possano farla. Solo a quella udienza, se la condizione ancora manca, dichiara l’improcedibilità.
Mettete in fila i passaggi. Primo: la mediazione davanti all’organismo incompetente equivale a nessuna mediazione. Secondo: quando non c’è mediazione, il giudice dà alle parti il tempo di farla. Terzo: solo se le parti non la fanno, la causa muore.
Dalla massima pubblicata, la causa di Napoli Nord salta dal primo passaggio direttamente all’ultimo. Lo dico con prudenza: non ho letto il testo integrale della sentenza, e non escludo che il giudice abbia concesso il termine e che l’assicurato non lo abbia usato. Ma la sintesi racconta un’altra sequenza: eccezione della compagnia, constatazione dell’organismo incompetente, improcedibilità, spese. Se le cose sono andate davvero così, la sanzione per chi ha sbagliato indirizzo è più dura di quella prevista per chi in mediazione non ci è mai andato.
C’è un paradosso, qui, che vale la pena guardare con calma. Chi ignora del tutto l’obbligo e va dritto dal giudice viene rimandato in mediazione e ha una seconda possibilità. Chi l’obbligo lo conosce, ci prova e sbaglia la sede, rischia di non averla. La diligenza imperfetta punita più dell’inerzia.
Lo so, la legge è legge e i termini sono termini. Ma la legge, appunto, il termine lo prevede.
Non è una questione di indulgenza verso l’assicurato distratto, ma di coerenza: se la mediazione sbagliata è una mediazione mancante, va trattata come tale fino in fondo, compresa la porta che il codice lascia aperta.
Chi rischia di inciampare nella regola della sede competente?
Un avvocato di Napoli che assiste un cliente residente a Giugliano, o a Casoria, o ad Afragola, lavora ogni giorno con organismi di mediazione che hanno sede in città. Li conosce, sa come funzionano le loro segreterie, ha i contatti. Per una causa che andrà poi davanti al Tribunale di Napoli Nord, però, quella familiarità è una trappola. Il circondario di Napoli Nord comprende una fascia di comuni che, per chi ci vive, sono «Napoli» a tutti gli effetti. Per la geografia giudiziaria no.
Noi tendiamo a pensare alla competenza territoriale come a una faccenda da giudici. In mediazione diventa una faccenda da sportello: il primo errore si fa nel momento in cui si sceglie dove depositare la domanda, settimane o mesi prima che un giudice veda il fascicolo.
Chi deve avviare una mediazione obbligatoria, alla luce di questa sentenza, ha qualche verifica da fare prima di depositare:
- individuare quale sarebbe il giudice competente per territorio sulla causa vera e propria, applicando le regole del codice di procedura civile e le eventuali clausole sul foro del contratto;
- controllare che l’organismo scelto abbia sede nel circondario di quel tribunale, e non semplicemente nella stessa provincia o nella città più vicina;
- verificare se nel contratto (una polizza, un contratto bancario, un contratto d’opera) c’è una clausola che indica un foro diverso da quello ordinario;
- valutare un accordo con la controparte sull’organismo da scegliere, perché l’articolo 4 consente di derogare alla competenza territoriale se le parti sono d’accordo.
L’ultimo punto merita una parola in più. La competenza degli organismi è derogabile. Questo significa che la compagnia di assicurazione, se avesse partecipato alla mediazione senza fare obiezioni sulla sede, avrebbe potuto trovarsi in una posizione diversa. Dalla massima risulta solo che la compagnia ha «ritualmente eccepito» davanti al giudice. Non sappiamo se abbia partecipato all’incontro di mediazione a Napoli o se sia rimasta a casa. Il dettaglio non è secondario: chi si siede al tavolo di un organismo incompetente e discute il merito senza contestare la sede ha qualche difficoltà, poi, a dire che quella sede non andava bene.
La sede dell’organismo, insomma, è l’indirizzo scritto sulla busta. Il contenuto può essere perfetto. Se la busta va nella cassetta sbagliata, per il diritto la lettera non è mai arrivata.
Il proprietario che rivuole la casa occupata deve prima passare dalla mediazione?
A Ravenna un proprietario si ritrova un immobile occupato da qualcuno che non ha alcun titolo per starci: nessun contratto, nessun comodato, niente. Chiede al giudice di condannare l’occupante a lasciare la casa e a pagare un’indennità di occupazione per il tempo in cui l’ha tenuta. L’occupante si difende con un’eccezione procedurale: questa è una lite sui diritti reali, e per i diritti reali la mediazione è obbligatoria. Il proprietario non l’ha fatta, quindi la causa è improcedibile.
Il giudice Baronio, con la sentenza n. 593 del 14 settembre 2026, respinge l’eccezione e manda avanti il processo con un’ordinanza separata.
La distinzione su cui si regge la decisione sembra sottile, ma ha effetti molto concreti. L’azione del proprietario di Ravenna è un’azione di rilascio: un’azione restitutoria, di natura personale, che mira ad accertare che chi detiene il bene non ha (o non ha più) un titolo per farlo, e a ottenerne la restituzione. Altra cosa è l’azione di rivendica, con cui il proprietario chiede di accertare la propria proprietà contro chi la contesta. La rivendica è una lite sui diritti reali e passa dalla mediazione obbligatoria. Il rilascio no.
Per dire: nel rilascio il proprietario dice «tu non hai alcun diritto di stare lì». Nella rivendica dice «questa casa è mia, e tu sostieni che non lo sia». Nel primo caso la proprietà non è in discussione, nel secondo è l’oggetto stesso della lite. [La distinzione tra le due azioni l’hanno messa a punto le Sezioni Unite della Cassazione nel 2014, con una sentenza che chi fa cause immobiliari conosce quasi a memoria.]
Lo so, chi vede la propria casa occupata non ha voglia di sottigliezze. Ma questa sottigliezza gli fa risparmiare mesi. Se la sua causa fosse stata qualificata come rivendica, avrebbe dovuto fermarsi, tornare in mediazione, aspettare l’esito, e solo dopo riprendere.
C’è un punto, qui, che collega Ravenna a Napoli Nord. In entrambi i casi il destino della causa si decide su una questione che con il merito non c’entra niente: la sede di un organismo, il nome dato all’azione. Il proprietario di Ravenna ha avuto la fortuna (o l’avvocato) di scegliere l’etichetta giusta. Contro l’occupante abusivo, l’etichetta giusta vale quanto le chiavi di casa.
Cosa succede se il professionista chiede un decreto ingiuntivo ma nel contratto c’è un arbitro?
Un professionista non viene pagato. Chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per i suoi compensi professionali: la via più rapida, quella che di solito si sceglie quando si ha in mano un credito documentato. Il cliente fa opposizione e tira fuori una pagina del contratto che il professionista, evidentemente, aveva dimenticato: una clausola compromissoria che affidava le liti a un «unico Arbitro», con un arbitrato irrituale.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, giudice Foggetti, con la sentenza n. 3404 del 23 settembre 2026, accoglie l’eccezione del cliente, revoca il decreto ingiuntivo, rimette le parti davanti all’arbitro indicato nel contratto e condanna il professionista a rimborsare le spese al cliente.
Il professionista aveva ragione sul credito? Non lo sappiamo. Il giudice non lo ha nemmeno guardato. E il motivo sta in una distinzione che la sentenza richiama citando la Cassazione, sezione II, n. 7525 del 27 marzo 2007.
L’arbitrato rituale (quello disciplinato dal codice di procedura civile come un vero giudizio privato, che si chiude con un lodo equiparabile a una sentenza) pone, davanti al giudice ordinario, una questione di competenza. L’arbitrato irrituale dell’articolo 808-ter è un’altra cosa: le parti affidano all’arbitro il compito di definire la lite con una determinazione che ha valore di contratto. Per dire, è come se due soci si mettessero d’accordo che, in caso di disaccordo sui conti, accetteranno la parola del commercialista di fiducia come se l’avessero firmata loro.
Chi eccepisce una clausola di arbitrato irrituale, quindi, non sta dicendo al giudice «non sei tu quello competente». Sta dicendo: «noi due abbiamo rinunciato alla tutela del giudice per questa lite, e abbiamo scelto una soluzione negoziale». Il problema riguarda la proponibilità della domanda. Nella sintesi della rassegna, la decisione sulla validità o sull’interpretazione della clausola viene definita una pronuncia su una questione preliminare di merito, perché tocca il contenuto dell’accordo tra le parti e non la ripartizione del lavoro tra giudici.
La differenza non è da manuale. Una pronuncia sulla competenza si contesta con strumenti diversi da una pronuncia sul merito, e i tempi cambiano.
Il professionista di Bari, comunque, ha imparato la lezione nel modo più costoso. Il decreto ingiuntivo era la scorciatoia. La clausola che lui stesso aveva firmato l’ha trasformata in un vicolo cieco, con le spese da pagare all’uscita.
Basta che un solo erede tenti la mediazione per salvare la causa di tutti?
Un uomo muore. I suoi eredi sono convinti che la morte sia colpa dei medici o della struttura sanitaria che lo aveva in cura, e decidono di chiedere il risarcimento. Le cause di responsabilità sanitaria sono tra quelle soggette a mediazione obbligatoria [la legge Gelli-Bianco, del 2017, consente in alternativa la consulenza tecnica preventiva, ma qui la strada scelta è stata la mediazione]. Solo che la mediazione non l’hanno fatta tutti gli eredi. L’hanno tentata solo alcuni, senza risultato.
I convenuti provano a far valere la cosa: chi non ha partecipato alla mediazione non può stare in causa. Il Tribunale di Roma, sezione XIII civile, giudice Baiocco, con la sentenza n. 13303 del 24 settembre 2026, dice di no.
Il principio è chiaro: quando più persone sono legittimate in modo disgiunto a far valere in giudizio la lesione di un diritto, basta che la mediazione la promuova una sola di loro per soddisfare la condizione di procedibilità e far proseguire il giudizio. Il tribunale richiama la Cassazione, sezione II, n. 34714 del 12 dicembre 2023, e inquadra il caso come litisconsorzio facoltativo, regolato dall’articolo 103 del codice di procedura civile.
Per dire: il litisconsorzio facoltativo è quello in cui ognuno degli eredi avrebbe potuto fare causa da solo, per il proprio danno, e hanno scelto di farla insieme per comodità. Ciascuno porta il suo pezzo di dolore e il suo pezzo di pretesa. Stanno nello stesso processo come passeggeri sullo stesso autobus, ognuno con il suo biglietto.
E qui la sentenza di Roma fa una cosa interessante: considera sufficiente il biglietto di uno solo. La mediazione, dopo tutto, serve a mettere le parti davanti allo stesso tavolo per capire se un accordo è possibile. Se i convenuti si sono seduti con alcuni eredi e l’accordo non c’è stato, rifare tutto con gli altri sarebbe una cerimonia.
Mettete questa decisione accanto a quella di Napoli Nord. A Roma il tribunale guarda alla funzione della mediazione e dice: lo scopo è stato raggiunto, andiamo avanti. A Napoli Nord il tribunale guarda alla forma (la sede dell’organismo) e dice: la forma non c’è, la causa si ferma. Due approcci alla stessa legge, nello stesso mese, a duecento chilometri di distanza.
Non so quale dei due prevarrà. So quale preferirei trovare, se fossi l’assicurato.
Se l’inquilino firma l’accordo in mediazione e poi non paga, si può tornare dal giudice?
Un sfratto per morosità. Il proprietario chiede la convalida, l’inquilino si oppone, il giudice cambia il rito (come accade quando lo sfratto viene contestato) e manda le parti in mediazione durante la causa. Al tavolo del mediatore le parti trovano un’intesa e firmano un verbale di conciliazione. Poi, a quanto si ricava, l’accordo non viene rispettato, e una delle parti vorrebbe riprendere la causa da dove si era fermata.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III civile, giudice Feola, con la sentenza n. 3409 del 24 settembre 2026, chiude la porta. L’accordo concluso in una mediazione disposta durante il giudizio determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, che l’accordo venga poi rispettato oppure no. Il mancato adempimento non consente di riattivare o proseguire la causa, perché l’accordo prende il posto della lite originaria.
Il ragionamento del giudice è che, con la firma, il contrasto tra le parti è venuto meno. E con il contrasto sono scomparsi sia l’interesse ad agire (l’articolo 100 del codice di procedura civile) sia l’obbligo del giudice di decidere sull’oggetto della causa.
La sentenza ricorda anche il dettaglio che rende accettabile questa conclusione: il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo autonomo, ai sensi dell’articolo 12 del decreto 28. Per dire: è come una sentenza scritta dalle parti stesse. Chi non viene pagato non torna in aula, va dall’ufficiale giudiziario con il verbale in mano.
Lo so, al proprietario che si è sentito tradire una seconda volta questa sembrerà una beffa. Non lo è. L’accordo firmato in mediazione è più forte della causa che ha chiuso: la causa avrebbe portato, forse, a una sentenza dopo mesi; il verbale si può eseguire subito.
La conseguenza pratica, però, va detta con chiarezza a chi sta per firmare. Quel foglio è l’ultima parola. Tutto quello che non ci è scritto (una data precisa per il rilascio dell’immobile, l’importo esatto delle rate, cosa succede se una rata salta) non lo si potrà più chiedere al giudice dello sfratto. Un verbale scritto male diventa un titolo esecutivo debole, e la causa che si poteva vincere non c’è più.
Che filo lega cinque sentenze così diverse?
Ho riletto la rassegna mettendo le sentenze in fila, da Napoli Nord a Santa Maria Capua Vetere, e a un certo punto mi è sembrato che parlassero tutte della stessa cosa: del momento in cui si sceglie una strada e non si può più tornare indietro.
L’assicurato di Napoli Nord ha scelto un organismo. Il proprietario di Ravenna ha scelto il tipo di azione. Il professionista di Bari, anni prima, aveva scelto un arbitro firmando il contratto. Gli eredi di Roma hanno scelto di mandare in mediazione solo alcuni di loro. Le parti dello sfratto hanno scelto di firmare. In tre casi su cinque la scelta ha retto. In due è diventata il motivo per cui il giudice non ha mai guardato il merito.
La mediazione obbligatoria è nata per alleggerire i tribunali e avvicinare le parti. In molti casi ci riesce. Ma la storia di Napoli Nord ricorda che uno strumento pensato per evitare le cause può anche ucciderle, se la sua forma diventa più importante del suo scopo.
L’assicurato si è presentato all’appuntamento. Aveva solo sbagliato portone.
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