Giustizia per Giulio Regeni | Giustizia Insieme


Luci e ombre: il caso di Giulio Regeni può essere letto sotto questa metafora, ma con un bilancio a favore delle luci, perché le ombre possono essere ancora dissipate. Il processo sembrava destinato a non cominciare, eppure è arrivato a una decisione giudiziaria: tre funzionari egiziani sono stati condannati a dieci anni di reclusione per sequestro di persona ai danni del giovane ricercatore; un quarto imputato è stato assolto. L’accusa di omicidio e di torture non ha portato a una condanna: per capire il significato complessivo e i limiti probatori per la decisione bisognerà attendere le motivazioni. Questa prospettiva non deve ridurre però il valore del risultato processuale. È bene ricordare ciò che è stato necessario superare perché una Corte italiana potesse arrivare a giudicare. Gli imputati non sono mai comparsi in aula: per lungo tempo non è stato possibile notificare loro gli atti del procedimento, in ragione del fatto che le autorità egiziane non hanno fornito i loro recapiti formali. Anche la Cassazione, con la sentenza n. 5675/2023, aveva confermato la sospensione del procedimento: secondo il quadro normativo allora vigente non bastava dimostrare che gli imputati conoscessero l’indagine o la vicenda Regeni; occorreva accertare la loro conoscenza del procedimento e della specifica chiamata in giudizio.

Nel caso Regeni quel principio rischiava di produrre un esito paradossale: la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati avrebbe impedito sine die il processo. La Corte costituzionale ha poi risolto questo nodo, senza cancellare il diritto di difesa: con la sentenza n. 192/2023 ha dichiarato illegittimo l’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva di procedere in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’articolo 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, fosse impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, fosse stato messo a conoscenza della pendenza del processo, facendo salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito.

È stata una soluzione di grande rilievo costituzionale: la Corte ha ricordato che la tortura è «un delitto contro la persona e un crimine contro l’umanità», proibito dal diritto internazionale con carattere inderogabile e riconducibile allo ius cogensdi formazione consuetudinaria. E, con riferimento alla situazione determinatasi nel caso Regeni, ha rilevato che il rifiuto delle autorità egiziane di rendere noti i recapiti degli imputati aveva determinato «obiettivamente le condizioni di una fattuale immunità extra ordinem», incompatibile con il diritto all’accertamento processuale e con l’obbligo per gli Stati di perseguire la tortura. La Corte ha inoltre affermato che «l’accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale»: proprio questo il principio che ha consentito di impedire che la mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati si trasformasse in una paralisi definitiva dell’accertamento giudiziario.

Veniamo alle ombre. Era prevedibile che lo sviluppo del processo senza la spontanea collaborazione delle autorità egiziane, e senza un effettivo potere investigativo italiano a tutto campo in territorio egiziano, potesse non chiarire il completo quadro delle responsabilità, come è appunto accaduto per le responsabilità direttamente collegate all’omicidio del povero Giulio. Come altrettanto occorre realisticamente prevedere che saranno molti gli ostacoli perché l’Egitto accetti di estradare i condannati o di sottoporli all’esecuzione della pena, e di corrispondere in via provvisionale ai familiari e allo Stato italiano i risarcimenti dei danni morali e materiali decisi dalla pronuncia. Il processo penale italiano, dunque, non esaurisce la questione centrale: quella della ‘responsabilità internazionale’ dell’Egitto. La responsabilità dei singoli davanti al giudice penale e la responsabilità internazionale dello Stato sono due piani giuridici diversi. Il primo riguarda la responsabilità personale degli imputati ed è valutata davanti a un giudice penale, nazionale o internazionale; il secondo concerne la condotta dello Stato e la violazione degli obblighi che il diritto internazionale pone a suo carico, su cui a decidere responsabilità e sanzioni intervengono decisioni delle Nazioni Unite o della Corte internazionale di giustizia. Sono piani distinti e devono essere affrontati entrambi. L’Egitto è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e, in quanto tale, è vincolato dagli obblighi da essa previsti. L’articolo 7 stabilisce, secondo la regola dell’aut dedere aut judicare, che lo Stato nel cui territorio si trovi una persona sospettata di uno dei reati da essa contemplati, qualora non proceda alla sua estradizione, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell’esercizio dell’azione penale. L’articolo 9 stabilisce inoltre un obbligo di assistenza giudiziaria reciproca nei procedimenti relativi ai reati di tortura.

Per questo non possono che suscitare perplessità alcune dichiarazioni, espresse da rappresentanti istituzionali autorevoli, secondo cui non si possa porre la questione della responsabilità internazionale dell’Egitto. È qui che assumono rilievo decisivo le disposizioni sulla responsabilità degli Stati elaborate dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite. Gli Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts distinguono infatti con precisione l’attribuzione della condotta allo Stato dalla violazione dell’obbligo internazionale. L’articolo 4 stabilisce testualmente: «The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law», ovvero che il comportamento posto in essere da un organo dello Stato è giuridicamente imputabile allo Stato stesso ai sensi del diritto internazionale. L’articolo 7 completa questa regola stabilendo: «The conduct of an organ of a State […] shall be considered an act of the State under international law if the organ […] acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions», vale a dire che la condotta dell’organo resta imputabile allo Stato anche quando quest’ultimo agisce oltre i limiti delle proprie competenze o in contrasto con le istruzioni ricevute. Ciò significa che l’eventuale violazione delle norme interne o degli ordini impartiti dall’autorità statale non esclude, di per sé, l’imputazione della condotta allo Stato sul piano del diritto internazionale, purché l’organo abbia agito nella sua qualità ufficiale. È una previsione decisiva: l’eventuale carattere ultra vires della condotta non interrompe, quindi, il rapporto di attribuzione allo Stato. E la Commissione pone alla base dell’intero sistema una regola altrettanto chiara: «Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State», vale a dire che ogni condotta dello Stato contraria agli obblighi derivanti dal diritto internazionale comporta l’insorgere della sua responsabilità internazionale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 192/2023, ha sottolineato la particolare rilevanza della qualità pubblica dell’autore della tortura, osservando che la delimitazione soggettiva della propria pronuncia assume «una speciale valenza» proprio «atteso il vincolo che lega l’apparato pubblico ai propri funzionari». È perciò su questo terreno che occorre guardare alle ragioni che, nel corso di questi anni, sono state indicate da analisti e osservatori per spiegare la prudenza italiana nei rapporti con il Cairo: la necessità di preservare relazioni strategiche con l’Egitto e la tutela di interessi economici ed energetici italiani.

Le ombre più serie allora calano proprio su questa prospettiva. Non può esistere una ragione di Stato capace di rendere meno vincolanti gli obblighi internazionali quando sono in gioco la tortura, la libertà personale e la vita di un essere umano. Il dramma morale, dunque, è contrapporre gli interessi dell’Italia alla ricerca della verità per Giulio Regeni. Occorre invece chiedersi se non sia proprio nell’interesse di uno Stato costruire la propria credibilità, sul piano interno e internazionale, soprattutto sulla capacità di difendere i propri cittadini di fronte a chiunque esibisca arroganza e disprezzo per principi universali di giustizia e umanità. La sentenza voluta da una magistratura attenta e responsabile ha aperto una strada, ma non l’ha potuta percorrere fino in fondo.

Ora sta alla società civile sollecitare i leader politici ad assumere a pieno le loro responsabilità: si tratta ora di proseguire nelle azioni della diplomazia che ancora si possono esprimere, per promuovere ciò che non è stato possibile accertare e, soprattutto, porre la questione più ampia degli obblighi e della responsabilità degli Stati. Per questo la fiducia nel diritto internazionale non deve recedere. Deve anzi ripartire proprio da qui: dalla convinzione che nessun interesse strategico, per quanto rilevante, possa rendere negoziabili la vita di una persona, la sua dignità e la domanda di giustizia di una famiglia, così come quella di tanti italiani che non intendono rimanere indifferenti di fronte a «tutto il male del mondo», espressione con cui la madre di Giulio ha descritto, con pudore e dolore, la sofferta visione delle lesioni inflitte al corpo del proprio figlio. Per queste ragioni, la forza di uno Stato non può consistere nella difesa dei propri interessi economici di fronte alla tortura e agli indicibili abusi perpetrati sui corpi e sulla dignità umana, ma deve, soprattutto, affermare il diritto proprio quando difenderlo diventa più difficile. 

L’Italia dovrebbe ora riflettere che proprio per vicende come il caso Regeni la sua àncora di salvezza, anche per il rispetto della propria sovranità, è rappresentata dal diritto internazionale e dalle istituzioni chiamate a garantirne l’effettività: le Nazioni Unite e la Corte penale internazionale. Sono istituzioni oggi minacciate – emblematico è stato l’ultimo attacco fatto da Trump ai giudici dell’Aja all’81ª Assemblea generale dell’Onu – da chi persegue logiche unilaterali e neoimperiali. Ma è proprio questa crisi a rendere ancora più evidente la necessità di preservare e rafforzare gli strumenti attraverso i quali il diritto internazionale può affermare la responsabilità degli Stati e degli individui di fronte alle atrocità e alle violazioni di principi universali che ancora valgono, perché sono posti a tutela dell’intera umanità.

Vale dunque il monito che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rivolgere nel decimo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni: «A dieci anni dalla sua scomparsa, ribadiamo le ragioni universali della giustizia e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, contro ogni forma di tortura. Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale». E ancora: «Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi», a tutela «delle legittime aspettative di chiarezza dei familiari», ma anche «a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale e sociale e delle relazioni internazionali». La storia di Giulio Regeni dunque andrà ricordata per il suo significato più ampio: la ricerca della verità e della giustizia non riguarda soltanto il destino di una famiglia, ma interroga le scelte che l’Italia ancora sarà capace di compiere per difendere i suoi principi di civiltà giuridica e di umanità di fronte alla comunità internazionale.


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