Cass. pen., sez. III, 1/07/2026 (ud. 1/07/2026, dep. 17/09/2026), n. 33684 (Pres. Andreazza, Rel. Gentili)
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in tema di ricorso per Cassazione, quando è deducibile il difetto di motivazione della sentenza di appello che non abbia rilevato ex officio la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Isernia dichiarava la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto, rispettivamente, la violazione dell’art. 727, comma 2, cod. pen. e dell’art. 30, lettera i), della legge n. 157 del 1992, in relazione all’art. 2, lettera c), del medesimo testo di legge.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, lamentando l’omessa motivazione della sentenza medesima in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. della quale lo stesso chiedeva la applicazione alla medesima Suprema Corte.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, sebbene sia deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, esso è, tuttavia, rilevabile di fronte alla Corte di legittimità solo a condizione che siano specificamente indicati nel ricorso i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 13 febbraio 2023, n. 5922; analogamente: Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 2017, n. 7606).
I risvolti applicativi
In tema di ricorso per Cassazione, il difetto di motivazione della sentenza di appello che non abbia rilevato d’ufficio ex art. 129 c.p.p. la particolare tenuità del fatto è deducibile in sede di legittimità solo se il ricorrente indica specificamente nel ricorso i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., dimostrando così la decisiva rilevanza della lacuna motivazionale lamentata.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33684 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 01/07/2026
Data Deposito: 17/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. C., nato a … il …:
avverso la sentenza n. 206/2026 del Tribunale di Isernia del 15 aprile 2026;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Isernia, con sentenza del 15 aprile 2026, ha dichiarato la penale responsabilità di P. V. in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto, rispettivamente, la violazione dell’art. 727, comma 2, cod. pen. e dell’art. 30, lettera i), della legge n. 157 del 1992, in relazione all’art. 2, lettera c), del medesimo testo di legge, per avere lo stesso detenuto, in condizioni incompatibili con la loro caratteristiche etologiche e tali da cagionare ai medesimi gravi sofferenze, n. 8 cardellini e per avere
illecitamente detenuto n. 6 esemplari di cardellini, uccelli appartenenti, in base alla Convenzioni internazionali vigenti in materia, ad una specie protetta, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la continuazione fra i reati in contestazione, alla pena di E. 2.000,00 di ammenda.
Avverso la sentenza in tale modo emessa ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del prevenuto, lamentando la omessa motivazione della sentenza medesima in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. della quale lo stesso chiedeva la applicazione a questa Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per come formulato è inammissibile.
Va premesso che il ricorrente – condannato alla sola pena pecuniaria in relazione alla sua ritenuta responsabilità per i due reati contravvenzionali a lui contestati unificati sotto il vincolo della continuazione – ha dedotto, quale motivo di doglianza la circostanza che il Tribunale iserniate nulla abbia argomentato sulla inapplicabilità alla sua posizione della causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente, partendo dal presupposto interpretativo secondo il quale la sussistenza o meno degli elementi per il riconoscimento della causa di non punibilità dovessero essere esaminati anche in via officiosa dall’Organo giudicante, trattandosi di fattispecie assimilabile alla previsione, parimenti conducente al proscioglimento del prevenuto, contenuta nell’art. 129 cod. proc. pen., ha rilevato che, quanto alla fattispecie, il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione sul punto, non potendo, pertanto, neppure sostenersi che la questione fosse stata risolta, in senso negativo per il ricorrente, con motivazione implicita.
Così ricostruito il motivo di impugnazione, osserva il Collegio che lo stesso è inammissibile stante la sua genericità.
Ed invero – anche a non volere seguire il rigoroso orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Corte di cassazione, Sezione V penale 10 febbraio 2022, n. 4835, rv 282773; Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 maggio 2019, n. 21465, rv 275782; Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 maggio 2018, n. 23174, rv 272789) – si rileva comunque che – come, infatti, è stato, condivisibilmente,
deciso in passato da questa Corte – in tema di ricorso per cassazione, sebbene sia deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, esso è, tuttavia, rilevabile di fronte a questa Corte di legittimità solo a condizione che siano specificamente indicati nel ricorso i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 febbraio 2023, n. 5922, rv 284160; analogamente: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 2017, n. 7606, rv 269164).
Nel caso in esame il ricorrente, oltre a lamentare il preteso difetto di motivazione, si è limitato, in termini del tutto autoreferenziali, ad osservare, premessa la mancanza di fattori astrattamente ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità, che la condotta ascritta al ricorrente non fosse “da considerarsi di notevole gravità per la tutela della fauna”, concludendo che, per tale ragione l’offesa al bene-interesse tutelato dalla norma doveva ritenersi minimale.
Si tratta, come è chiaro, di mere affermazioni di stile con le quali, in sostanza, si contesta, in assenza di qualsivoglia argomentazione giustificativa, che i fatti ascritti al P., pur ricorrendo riguardo ad essi tutti gli elementi costituitivi dei due reati a lui attribuiti, rivestissero una qualche rilevanza penale.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente,
visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2026
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