per la Cassazione conta l’effettiva realizzazione dei lavori


I complessi meccanismi del Superbonus si sono retti, pur
attraverso una disciplina più volte modificata nel tempo, su un
articolato sistema di controlli affidati a soggetti diversi e con
differenti ambiti di verifica. Il visto di conformità e le
asseverazioni dei tecnici non sono infatti adempimenti
sovrapponibili e la presenza dell’uno non sostituisce quella delle
altre.

Lo spunto per rileggere questo meccanismo arriva dalla Corte di
Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 33224
del 10 settembre 2026
, pronunciata nell’ambito di un
procedimento relativo a crediti d’imposta derivanti da interventi
Superbonus.

La decisione ha natura penale e riguarda un procedimento
cautelare: non è quindi una pronuncia specificamente dedicata alla
delimitazione delle responsabilità professionali dei soggetti
coinvolti nelle procedure agevolative. Tuttavia, nell’esaminare le
contestazioni, la Corte ripercorre puntualmente le disposizioni
degli artt. 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) relative al visto di conformità e alle asseverazioni
tecniche, offrendo un’interessante occasione per comprendere quali
verifiche il legislatore abbia attribuito ai diversi
professionisti.

Il visto di conformità e il controllo sulla documentazione

Il primo livello di controllo richiamato nella sentenza è quello
del visto di conformità.

La sentenza richiama l’art. 119, comma 11, del Decreto-Legge n.
34/2020, nella formulazione applicabile alla vicenda esaminata,
ricordando che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo
sconto, nonché nei casi previsti per l’utilizzo della detrazione in
dichiarazione, il contribuente richiede il visto di conformità dei
dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il richiamo operato dalla Corte consente già di individuare la
natura di questa verifica: il visto si colloca sul piano dei dati e
della documentazione attraverso i quali vengono attestati i
presupposti dell’agevolazione.

La Cassazione richiama inoltre l’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997,
relativo al rilascio del visto in relazione alla documentazione e
alle risultanze delle scritture contabili.

Le asseverazioni: requisiti tecnici e congruità delle spese

Il secondo livello riguarda le asseverazioni
previste dall’art. 119, comma 13.

Per gli interventi indicati ai commi 1, 2 e 3 dello stesso
articolo, ricorda la Cassazione, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi dell’art. 14,
comma 3-ter, del Decreto-Legge n. 63/2013 e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, con trasmissione telematica di copia all’ENEA.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico a essere asseverata è invece l’efficacia degli interventi
ai fini della riduzione del rischio, attestata in base al D.M. 28
febbraio 2017, n. 58, dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali. Anche questi professionisti attestano la
corrispondente congruità delle spese sostenute.

È a questo punto che il rapporto fra i due livelli di controllo
diventa particolarmente evidente. La disposizione riportata nella
sentenza stabilisce infatti che il soggetto che rilascia il visto
di conformità “verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati
”.

Il dato testuale è significativo: la verifica della presenza
dell’asseverazione e l’asseverazione del suo contenuto sono due
attività differenti.

Al tecnico la norma attribuisce l’attestazione degli aspetti che
appartengono alla propria sfera professionale, ovvero i requisiti
tecnici e la congruità delle spese. Al soggetto che rilascia il
visto viene invece espressamente attribuita, rispetto a tali atti,
la verifica della loro presenza.

Letta attraverso le norme richiamate dalla sentenza, la
procedura restituisce dunque l’immagine di controlli che non si
duplicano, ma si collocano su piani differenti.

L’asseverazione deve confrontarsi con l’effettiva
realizzazione

Il richiamo della Cassazione non si ferma, però, ai requisiti
tecnici e alla congruità.

La parte probabilmente più interessante per il professionista
tecnico riguarda il successivo richiamo al comma 13-bis dell’art.
119. La disposizione stabilisce che l’asseverazione sia rilasciata
al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, nelle
condizioni e nei limiti dell’art. 121 (che per il Superbonus
ammette non più di due SAL, ciascuno riferito ad almeno il 30%
dell’intervento), e precisa che il tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici «sulla base del progetto e dell’effettiva
realizzazione
».

La scelta delle parole assume un peso particolare nella vicenda
esaminata.

La tesi prospettata dalla difesa contemplava infatti la
possibilità di asseverare la realizzazione di lavori non ancora
effettuati. La Cassazione respinge questa interpretazione,
ritenendola incompatibile con la ratio della disciplina, e richiama
proprio le disposizioni che legano l’asseverazione alla concreta
esecuzione dell’intervento.

Il progetto, quindi, costituisce uno dei riferimenti
dell’attività asseverativa, ma il testo normativo richiamato dalla
Corte gli affianca espressamente l’effettiva realizzazione.

Ne emerge un collegamento preciso tra progetto, realizzazione
delle opere e stato di avanzamento che assume un rilievo centrale
nell’attività del tecnico asseveratore. Un collegamento presidiato
anche sul piano penale, perché il comma 13-bis.1, anch’esso
riportato nella sentenza, punisce con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il tecnico abilitato
che espone informazioni false o omette informazioni rilevanti anche
sull’effettiva realizzazione dell’intervento.

La sentenza richiama inoltre un precedente della Sesta Sezione
che applica lo stesso criterio ai bonus ordinari, per i quali i SAL
sono facoltativi ma l’opzione per la cessione presuppone comunque
spese riferite a lavori effettivamente eseguiti.

Controlli diversi e una documentazione che deve trovare riscontro
nel cantiere

La vicenda esaminata dalla Cassazione mostra infine cosa possa
accadere quando, successivamente, quanto rappresentato nella
documentazione venga confrontato con la consistenza effettiva degli
interventi.

Nell’ordinanza oggetto del giudizio erano stati considerati
numerosi elementi investigativi, tra cui schede riepilogative della
Guardia di Finanza, schede di trasmissione dei SAL ritenuti
falsamente asseverati, sopralluoghi effettuati all’esterno degli
immobili, rilievi fotografici eseguiti dai contribuenti all’interno
e all’esterno degli edifici e persino immagini acquisite da Google
Maps.

Non sarebbe corretto ricavare da questo passaggio un principio
secondo il quale una fotografia o un’immagine digitale siano,
isolatamente considerate, sufficienti a dimostrare la mancata
esecuzione di un intervento, anche perché la sentenza le inserisce
all’interno di un più ampio patrimonio investigativo e, trattandosi
di valutazioni riservate al merito, dichiara inammissibili le
censure difensive sulla lettura delle immagini, senza pronunciarsi
sul loro valore probatorio.

Il dato interessante per il tecnico è un altro, ovvero che
quanto attestato documentalmente può essere successivamente
confrontato con elementi materiali relativi allo stato effettivo
dell’immobile e all’avanzamento delle opere, ricavabili non
soltanto dal fascicolo tecnico, ma anche da fonti esterne. Un
profilo che conserva attualità anche oggi, con il Superbonus non
più prorogato e le opzioni bloccate dal Decreto-Legge n. 11/2023 e
poi, in via definitiva, dal Decreto-Legge n. 39/2024, perché i
fatti esaminati risalgono agli anni 2021-2023 e i controlli si
esercitano proprio a posteriori sui crediti già generati.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it

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