Il primo filtro di questo bando è il parcheggio: senza un’area nella piena disponibilità dell’impresa non c’è domanda. Il paragrafo 4.1 ammette una cosa sola, impianti fotovoltaici su pensiline a copertura di parcheggi, esistenti o da realizzare su aree già impermeabilizzate: impianti nuovi, o nuove sezioni di impianti esistenti (par. 4.1.1). Il titolo, “Bando per il supporto all’utilizzo di fonti rinnovabili nelle imprese”, copre molto più di quello che l’atto paga: niente tetto, niente campo a terra, niente accumulo senza pensilina.
La Regione l’ha approvato con la DGR n. 1284 del 27 luglio 2026 e corretto con la determinazione dirigenziale n. 16725 del 1° settembre 2026. In gioco 3 milioni di euro, fino a 100.000 per impresa. Si presenta su Sfinge 2020 dal 30 settembre, e non è una corsa: si entra per graduatoria.
La data che quasi tutti sbagliano. Il termine è le ore 13.00 del 16 novembre 2026, non del 15: la determina 16725/2026 lo ha spostato di un giorno perché il 15 cade di domenica. Il catalogo nazionale (aggiornato al 17 settembre 2026), il PDF del bando e la scheda di sintesi (Allegato P) riportano ancora il 15; il portale FESR è stato allineato il 21 settembre 2026. Prevale la determina, confermata dalla pagina “Avviso”, dalla pagina del bando e dalle slide del webinar del 14 settembre 2026: il confronto fonte per fonte è nella sezione sulla domanda.
In sintesi: bando pensiline fotovoltaiche Emilia-Romagna 2026 in 30 secondi
- Cosa finanzia: solo impianti fotovoltaici su pensiline di parcheggio, nuovi o nuove sezioni di impianti esistenti, accumulo integrato facoltativo, per l’autoconsumo.
- Per chi: PMI singole con l’unità locale del progetto in Emilia-Romagna, fuori pesca, acquacoltura e produzione primaria agricola. Una domanda per impresa.
- Quanto: fino al 35% della spesa, 40% con una premialità, massimo 100.000 euro, su un investimento di almeno 70.000 euro IVA esclusa.
- Quando: dalle 10.00 del 30 settembre alle 13.00 del 16 novembre 2026, su Sfinge 2020.
- Come si entra: graduatoria, soglia di 50 punti su 100, ordine cronologico solo a parità.
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3.000.000€Dotazione del bando
100.000€Contributo massimo per impresa
50/100Punteggio minimo per la graduatoria
| Voce | Cosa prevede il bando | Riferimento |
|---|---|---|
| Atto | Allegato 1 alla DGR n. 1284 del 27/07/2026, Azione 2.2.2 PR FESR, rettificato dalla determina 16725/2026 | DGR e determina |
| Oggetto | Solo fotovoltaico su pensiline di parcheggio, nuovo o come nuova sezione di un impianto esistente: se la voce manca, revoca totale | Par. 4.1, 4.1.1 e 4.2 c. 1 lett. a) |
| Beneficiari | PMI singole con unità locale del progetto in Emilia-Romagna | Par. 2 c. 1 e 3 |
| Contributo | Fino al 35% della spesa, 40% con premialità, massimo 100.000 euro, minimo 70.000 di investimento | Par. 3 e 4.1.3 |
| Regime di aiuto | Esenzione art. 41 Reg. (UE) 651/2014, cumulo vietato salvo Fondo di garanzia PMI | Par. 3 c. 5 e 6 |
| Finestra | Dalle 10.00 del 30/09/2026 alle 13.00 del 16/11/2026; graduatoria, soglia 50 punti su 100 | Art. 5 c. 6, par. 6 |
| Vincoli | Potenza sotto 1 MW, lavori entro il 31/12/2028, rendiconto entro il 28/02/2029 | Par. 4.1.1, 4.1.2 e 8.1 |
Rientri o resti fuori: i sette controlli del bando pensiline
I riferimenti sono all’Allegato 1 alla DGR n. 1284 del 27 luglio 2026, come rettificato dalla determinazione n. 16725 del 1° settembre 2026. Verifica del 21 settembre 2026: le domande si presentano su Sfinge 2020 dalle 10:00 del 30 settembre alle 13:00 del 16 novembre 2026.
| Controllo | Rientri se | Resti fuori se |
|---|---|---|
| Che cosa installi | Un impianto fotovoltaico su pensilina a copertura di un parcheggio, nuovo o come nuova sezione di un impianto esistente, con l’eventuale accumulo integrato (par. 4.1 e 4.1.1) | L’impianto va sul tetto o a terra, oppure il progetto è solo accumulo: l’impianto sulla pensilina, voce a), è obbligatorio e senza di esso la revoca è totale (par. 4.2, comma 1) |
| Il parcheggio | Esiste già, o si realizza su un’area già impermeabilizzata, ed è nella piena disponibilità dell’impresa (par. 4.1.1, comma 1) | L’area non è di proprietà e manca l’autorizzazione del proprietario alla realizzazione, all’esercizio e al mantenimento dell’impianto per tutta la sua vita utile (par. 5.1) |
| Chi sei e dove | PMI singola, di qualunque forma giuridica, con l’unità locale del progetto in Emilia-Romagna risultante da visura; la sede legale può stare altrove (par. 2) | Grande impresa, unità locale fuori regione, impresa in difficoltà o in procedura concorsuale, salvo il concordato in continuità omologato; progetti per pesca, acquacoltura o produzione primaria agricola |
| Polizza catastrofale | In corso di validità al momento della domanda (par. 2, comma 3) | Stipulata dopo: il requisito va posseduto alla presentazione, non alla concessione |
| Spesa minima | Almeno 70.000 euro IVA esclusa, da mantenere anche in variazione e in rendicontazione (par. 4.1.3) | Il progetto vale meno di 70.000 euro. A consuntivo, se la spesa riconosciuta scende sotto quella soglia o sotto il 50% del progetto approvato, la revoca è totale (par. 8.3, comma 2) |
| Potenza e consumi | Potenza inferiore a 1 MW, sito attivo con consumi elettrici, energia prodotta per l’autoconsumo (par. 4.1.1) | Sito inattivo o senza consumi elettrici, oppure impianto in cessione totale. Una producibilità oltre il consumo annuo del sito invece non esclude: riduce la spesa ammessa in proporzione |
| Allegati | Domanda su Sfinge 2020 con tutti gli allegati del par. 5.2, video compreso | Manca un allegato obbligatorio: è causa di esclusione, e l’istruttoria non ammette l’integrazione dei documenti mancanti (par. 6.1, comma 3) |
Il criterio che decide davvero è il parcheggio, prima ancora dell’impianto. Serve un’area nella piena disponibilità dell’impresa e, se l’area è in affitto, l’autorizzazione del proprietario per tutta la vita utile dell’impianto: chi non ce l’ha non presenta. Subito dopo viene l’incastro fra due numeri, da fare prima di chiedere i preventivi: la spesa minima di 70.000 euro stabilisce quanto deve essere grande almeno l’impianto, il consumo annuo del sito, misurato con una diagnosi energetica su dodici mesi consecutivi compresi fra il 1° gennaio 2025 e la domanda, stabilisce oltre quale taglia la spesa ammessa comincia a ridursi.
Che cosa finanzia, e che cosa resta fuori
La pensilina deve sorgere su un’area nella piena disponibilità dell’impresa: un parcheggio che esiste già, oppure uno nuovo su superficie già impermeabilizzata. Asfaltare un’area verde per poi coprirla non è un progetto finanziabile. L’accumulo entra solo come componente integrata.
Il paragrafo 4.2, comma 1, lettera a) rende obbligatoria la fornitura e installazione dell’impianto sulla pensilina, e la sua assenza comporta la revoca integrale. Chi valuta una copertura, un campo a terra o un solare termico riparte dalla guida sul fotovoltaico aziendale e sugli incentivi rimasti.
I quattro vincoli tecnici che restringono il campo
- Potenza inferiore a 1 MW.
- Producibilità entro i consumi: in un anno l’impianto non può produrre più di quanto il sito consuma su tutti i POD del richiedente, da diagnosi energetica su dodici mesi consecutivi tra il 1° gennaio 2025 e la domanda. Se eccede, le spese calano in proporzione.
- Accumulo solo se integrato, e deve assorbire almeno il 75% della propria energia dall’impianto.
- Il sito deve consumare: fuori i siti inattivi o senza consumi elettrici e gli impianti in cessione totale.
Il secondo vincolo va incrociato con la soglia minima di spesa: i 70.000 euro mettono un pavimento alla dimensione dell’impianto, il consumo del sito gli mette un soffitto. Con prelievi modesti il progetto rischia di essere troppo piccolo per risultare ammissibile e troppo grande per i consumi. L’incrocio fra i paragrafi 4.1.1 e 4.1.3 lo facciamo noi, ed è il primo conto da fare.
Chi può presentare domanda
Requisiti in sintesi, con il paragrafo del bando
| Requisito | Cosa chiede la norma | Fonte |
|---|---|---|
| Chi e dove | PMI singole, di qualunque forma giuridica, microimprese comprese, con unità locale o sede operativa del progetto in Emilia-Romagna risultante da visura; una sola domanda per impresa | Allegato 1 alla DGR 1284/2026, par. 2 cc. 1 e 3; par. 3 c. 4 |
| Esclusi | Progetti per pesca e acquacoltura (Reg. UE 1379/2013) e per la produzione primaria agricola; imprese in difficoltà; procedure concorsuali, salvo il concordato in continuità omologato | Par. 2 cc. 2 e 3 |
| Polizza catastrofale | In corso di validità alla domanda (art. 1, commi 101 e seguenti, legge 213/2023) | Par. 2 c. 3 |
| Oggetto e area | Impianti fotovoltaici su pensiline di parcheggi esistenti o nuovi su aree già impermeabilizzate, nuovi o come nuove sezioni di impianti esistenti; accumulo facoltativo; area nella piena disponibilità dell’impresa e, se non di proprietà, autorizzazione del proprietario per la vita utile dell’impianto | Par. 4.1 e 4.1.1 c. 1; par. 5.1 |
| Limiti tecnici | Potenza inferiore a 1 MW; producibilità entro il consumo annuo del sito, oltre il quale la spesa si riduce in proporzione; accumulo che assorbe almeno il 75% della propria energia dall’impianto; niente cessione totale | Par. 4.1.1 |
| Spesa e contributo | Almeno 70.000 euro IVA esclusa, anche in variazione e in rendicontazione; contributo fino al 35% della spesa ammissibile, più 5 punti con una premialità, massimo 100.000 euro | Par. 3 cc. 1, 2 e 3; par. 4.1.3 |
| Regime e cumulo | Esenzione ai sensi dell’art. 41 del Reg. (UE) 651/2014, non de minimis; cumulo vietato sulle stesse spese con qualunque altro aiuto di Stato e con il de minimis, salvo il Fondo di garanzia PMI | Par. 3 cc. 5 e 6 |
| Procedura e date | Valutativa a graduatoria, almeno 50 punti su 100, ordine cronologico solo a parità; domande dalle 10:00 del 30 settembre alle 13:00 del 16 novembre 2026; lavori entro il 31 dicembre 2028; rendicontazione entro il 28 febbraio 2029 | Par. 6 c. 1 e 6.2 c. 5; determina 16725/2026, punto 2; par. 4.1.2 e 8.1 |
Questa tabella si può citare liberamente indicando la fonte: Incentivimpresa, bando pensiline fotovoltaiche Emilia-Romagna 2026, riferimenti all’Allegato 1 alla DGR n. 1284 del 27 luglio 2026 come rettificato dalla determinazione n. 16725 del 1° settembre 2026, verifica del 21 settembre 2026. Il 100.000 del titolo è il caso limite: serve una spesa ammessa di almeno 250.000 euro con la premialità, o di 285.714,29 euro senza; sul minimo di 70.000 euro il contributo è di 24.500 euro, 28.000 con la premialità (la tabella dei contributi). Per il fotovoltaico sul tetto o a terra, che questo bando non paga, la guida al fotovoltaico aziendale è linkata nella sezione su che cosa finanzia.
Partecipano le piccole e medie imprese singole, in qualunque forma giuridica, microimprese comprese. Il requisito territoriale riguarda il progetto, non la società: serve l’unità locale in cui si realizza l’intervento in Emilia-Romagna, da visura camerale, la sede legale può stare altrove. Esclusi i progetti in favore di pesca e acquacoltura (Reg. UE 1379/2013) e della produzione primaria agricola.
I requisiti soggettivi che fanno cadere le domande
Il paragrafo 2, comma 3, chiede condizioni già possedute alla domanda. La polizza contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali deve essere in corso di validità (art. 1, commi 101 e seguenti, legge 213/2023). L’impresa non deve essere in difficoltà ex art. 2 del Reg. (UE) 651/2014, condizione che si legge nei bilanci. Niente procedure concorsuali, salvo il concordato in continuità omologato. Poi Registro imprese, antimafia e sanzioni interdittive; INPS e INAIL prima della concessione.
Una sola domanda, e la polizza va stipulata prima. Ogni soggetto può presentarne una sola: con due stabilimenti si sceglie quale candidare. E la polizza catastrofale deve esistere alla domanda, non alla concessione.
Dal 35% al 40%: quanto esce dai conti
Il contributo arriva al 35% della spesa ritenuta ammissibile, percentuale massima che la Giunta può ridurre se le domande superano le risorse (par. 3 e 6.3), e sale al 40% con una delle quattro premialità: Energy manager o Esperto in gestione dell’energia nominato volontariamente, oppure ISO 50001; sito in area montana (L.R. 2/2004) o interna (DGR 512/2022); area 107.3.c; Rating di legalità (DM 57/2014). Vale 5 punti percentuali una volta sola: averne due non porta al 45%. La nomina volontaria dell’Energy manager è la premialità più rapida da attivare: ne abbiamo scritto nella scheda sull’Energy manager nei bandi di efficientamento energetico.
Due limiti: il tetto di 100.000 euro, che vale anche con la premialità, e la soglia minima di 70.000 euro IVA esclusa, da rispettare in domanda, in variazione e in rendicontazione a pena di revoca. Una spesa massima non c’è: la Regione indica 250.000 euro, che al 40% satura il tetto.
| Spesa ammessa (IVA esclusa) | Contributo al 35% | Contributo al 40% | Cosa cambia |
|---|---|---|---|
| 70.000 euro | 24.500 euro | 28.000 euro | Minimo ammissibile |
| 200.000 euro | 70.000 euro | 80.000 euro | Premialità: 10.000 euro |
| 250.000 euro | 87.500 euro | 100.000 euro | Al 40% tetto saturo: la premialità vale 12.500 euro, il massimo |
| 260.000 euro | 91.000 euro | 100.000 euro | Premialità: 9.000 euro |
| 300.000 euro | 100.000 euro | 100.000 euro | Tetto anche al 35% oltre 285.714,29 euro |
Dove la premialità paga e dove no. Gli importi sono una nostra elaborazione sui parametri del bando. Sotto i 250.000 euro i 5 punti valgono il 5% della spesa ammessa: su un progetto da 200.000 euro fanno 10.000 euro, spesso più di quanto costi nominare un Energy manager. Fra 250.000 e 285.714,29 euro il vantaggio si assottiglia, a 260.000 euro vale 9.000 euro; oltre 285.714,29 euro è nullo. E 3 milioni di dotazione coprono trenta imprese al massimale.
Le cinque voci di spesa e i massimali interni
Cinque voci al netto dell’IVA, tre con un massimale sulle altre: la spesa ammessa può risultare inferiore a quella presentata anche senza rilievi (par. 4.2).
| Voce | Cosa comprende | Limite |
|---|---|---|
| a) Impianto | Fornitura e installazione del fotovoltaico su pensilina, strutture di sostegno ed eventuali accumuli | Obbligatoria, a pena di revoca totale |
| b) Opere edili | Opere strettamente necessarie all’intervento | Massimo 10% di a) |
| c) Connessione | Opere di connessione alla rete elettrica | Nessun massimale |
| d) Tecnici | Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione | Massimo 10% di a) più b) più c) |
| e) Spese generali | Forfait ex art. 54 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, senza documentazione contabile | 7% delle voci a), b) e c) |
Restano escluse terreni ed edifici, l’IVA recuperabile, tasse, materiali di consumo, lavori in economia, oneri finanziari e fatture non integralmente pagate. Sull’IVA il paragrafo si contraddice: il comma 1 ammette le spese IVA esclusa, il comma 3 esclude l’IVA salvo i casi in cui non sia recuperabile. La rettifica ha riscritto il quarto alinea del comma 3: fuori anche le fatture del legale rappresentante, di chi detiene almeno il 25% delle quote o dei voti e di imprese collegate, controllate o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. Chi contava sull’immobiliare del gruppo cambia fornitore.
Le fatture vanno emesse e pagate tra la domanda e la rendicontazione, e l’avvio coincide con il primo impegno vincolante: accettare il preventivo di connessione non è avvio. L’altra novità della determina è il CUP obbligatorio sulle fatture, da regolarizzare per le spese anteriori con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 563301/2025.
Il trattamento fiscale e contabile del contributo
Il bando non dice nulla su tassazione, ritenute e contabilizzazione. Quelle che seguono sono regole generali, non affermazioni della Regione, da confermare con chi tiene la contabilità.
Il contributo finanzia un bene strumentale: è un contributo in conto impianti. L’OIC 16 ammette due strade: ridurre il costo del cespite, con ammortamenti sul valore netto, oppure iscrivere un risconto passivo rilasciato a conto economico lungo la vita utile. In entrambi i casi concorre al reddito per competenza, non nell’esercizio di incasso, e ai fini IRAP segue l’imputazione a conto economico.
Sulla ritenuta del 4% si sbaglia spesso. L’art. 28, secondo comma, del DPR 600/1973 la impone sui contributi pubblici alle imprese, con una esclusione testuale: “esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. Un contributo che realizza un impianto vi rientra. Il calendario non cambia la sostanza: quell’articolo è abrogato dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 33/2025, modificato dal DL 200/2025), ma la stessa regola, con la stessa esclusione per l’acquisto di beni strumentali, prosegue nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 33/2025, e tutte le liquidazioni di questo bando cadranno dopo quella data. La concessione finisce nel Registro Nazionale Aiuti; la verifica del divieto di cumulo sulle stesse spese resta documentale, fattura per fattura.
Esenzione art. 41, non de minimis: cosa cambia sul cumulo
Il contributo è concesso in esenzione ai sensi dell’art. 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti agli investimenti in energia da fonti rinnovabili. Non è de minimis, e la differenza si vede in cassa: non consuma il plafond de minimis di 300.000 euro, calcolato su tre anni a ritroso dalla concessione (art. 3, paragrafo 2, Reg. UE 2023/2831). L’art. 41 consente fino al 45% dei costi, più 20 punti per le piccole imprese e 10 per le medie: il bando resta molto sotto.
Il divieto di cumulo è più stretto di quanto sembri. Il paragrafo 3, comma 6, lo vieta sulle stesse spese e sui medesimi titoli di spesa con qualunque altro aiuto di Stato e con il de minimis. L’unica eccezione è il Fondo di garanzia PMI della legge 662/1996. Se sulla stessa pensilina hai già chiesto un voucher camerale in de minimis, una delle due va abbandonata.
Se il progetto non è una pensilina restano due strade: la mappa aggiornata dei bandi a fondo perduto ancora aperti e, nel bolognese, i contributi della Camera di commercio di Bologna per energia rinnovabile.
Come si presenta la domanda su Sfinge 2020
Si passa solo da Sfinge 2020, con SPID, CIE o CNS del legale rappresentante o di un delegato con procura speciale, e bollo da 16,00 euro. Apre alle 10.00 del 30 settembre: la rettifica ha tolto l’anticipo di due giorni, non essendo uno sportello.
Gli allegati obbligatori a pena di esclusione (par. 5.2): diagnosi energetica e planimetria con elaborati grafici quotati, firmate da tecnico abilitato; relazione tecnico illustrativa (Allegato H); computo metrico; richiesta di preventivo di connessione; visura catastale e disponibilità dell’area; video di massimo 3 minuti in MP4, non oltre 350 MB girato da chi rappresenta l’impresa; Allegato L sull’impresa in difficoltà; relazione DNSH (Allegato N) o in alternativa ISO 14001, EMAS oppure OEF.
I due allegati che si sottovalutano. Il video va girato prima dell’invio. La diagnosi energetica poggia su dodici mesi di consumi reali dal 1° gennaio 2025: senza i dati dei POD il vincolo di autoconsumo non si dimostra. E l’istruttoria non ammette l’integrazione dei documenti mancanti, solo la regolarizzazione delle dichiarazioni ex art. 71 del DPR 445/2000.
La scadenza fonte per fonte: chi dice 16 novembre e chi ancora 15
Il termine vigente è le 13:00 del 16 novembre 2026: la determinazione n. 16725 del 1° settembre 2026 lo ha spostato di un giorno perché il 15 cade di domenica, e ha fissato l’apertura di Sfinge 2020 alle 10:00 del 30 settembre, prima della quale la piattaforma non è disponibile. Non tutte le fonti ufficiali si sono allineate: ecco che cosa riportavano alla verifica del 21 settembre 2026.
| Fonte ufficiale | Chiusura indicata | Data della fonte |
|---|---|---|
| Determinazione n. 16725 del 1° settembre 2026, punto 2 | «dalle ore 10.00 del 30 settembre 2026 alle ore 13.00 del giorno 16 novembre 2026» | 1° settembre 2026 |
| Pagina del bando sul portale FESR della Regione | 16 novembre 2026 ore 13:00, nel testo e nel box «Tempi e scadenze» | Aggiornata il 21 settembre 2026 alle 10:08 |
| Pagina «Avviso» sul portale FESR | 16 novembre 2026 | Aggiornata il 2 settembre 2026 |
| Slide del webinar regionale | «16 NOV 2026 · h 13:00» | 14 settembre 2026 |
| PDF del bando, Allegato 1 alla DGR n. 1284/2026 | 15 novembre 2026: è il testo originario, senza la rettifica | 27 luglio 2026 |
| Scheda di sintesi, Allegato P alla DGR | 15 novembre 2026 | 27 luglio 2026 |
| Catalogo nazionale incentivi.gov.it | «DATA CHIUSURA 15/11/2026» | Aggiornato il 17 settembre 2026 |
| Bollettino ufficiale della Regione (BURERT) | Nessuna pubblicazione della DGR n. 1284/2026 né della determinazione n. 16725/2026 nella ricerca per testo dal 1° luglio al 21 settembre 2026: gli atti si citano con il loro numero | Ricerca del 21 settembre 2026 |
Dopo la chiusura l’istruttoria ha 90 giorni, che portano al 14 febbraio 2027 secondo il nostro calcolo, e il bando stesso considera superabile quel termine con molte domande (par. 6, comma 3). Le scadenze dopo la concessione sono nella tabella della sezione «Dopo la concessione».
Graduatoria, criteri e soglia di 50 punti
La selezione è valutativa a graduatoria (art. 13, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 184/2025): le domande entro il 16 novembre si valutano insieme e l’ordine cronologico rileva solo a parità di punteggio. Servono almeno 50 punti su 100.
| Area | Criteri | Punti |
|---|---|---|
| Qualità tecnica | Obiettivi, autoconsumo e multiservizi (15); cantierabilità (5); materiali e ambiente (5) | 25 |
| Capacità della proposta | Gas serra evitati secondo il par. B.5 dell’Allegato H (20); impatti in cantiere (5); potenza in kWp (20); fabbisogno coperto (20) | 65 |
| Qualità economico finanziaria | Tempo di ritorno (5); costi di gestione (5) | 10 |
Sessanta punti su cento dipendono da tre grandezze misurabili, venti ciascuna: potenza, CO2 evitata, fabbisogno coperto, e il tempo si spende meglio lì che nella corsa al primo giorno. L’istruttoria si chiude entro 90 giorni dalla chiusura, sospendibili per integrazioni.
Dopo la concessione: scadenze, erogazione, vincoli
| Scadenza | Adempimento | Cosa succede se salta |
|---|---|---|
| 31 dicembre 2028 | Conclusione dell’intervento | Proroga fino a 4 mesi, per circostanze non prevedibili e non imputabili, chiesta prima del 31/12/2028 |
| 28 febbraio 2029 | Rendicontazione unica | Il mancato invio vale revoca totale |
| 80 giorni dal protocollo | Liquidazione a saldo unico | Un’integrazione sospende il termine, di norma per 15 giorni e fino a 30 |
| 3 anni dal pagamento | Stabilità dell’operazione | Vietato cessare l’attività, spostarla fuori regione o cedere i beni |
| 5 anni dall’anno del saldo | Conservazione dei documenti | Art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 |
Il bando non prevede anticipi: si incassa una volta sola, a saldo, e il piano finanziario deve reggere fino alla primavera del 2029. Se la spesa ammessa è inferiore a quella concessa il contributo cala in proporzione; se è superiore, non aumenta. Con DURC irregolare scatta l’intervento sostitutivo (art. 18 del D.Lgs. 184/2025).
Le variazioni si chiedono una volta sola, con ricalcolo del punteggio; quella dell’unità locale mai. In caso di revoca le somme tornano maggiorate del tasso ufficiale BCE, più 5 punti nei casi imputabili al beneficiario e non sanabili.
Gli errori che fanno cadere la domanda
- Impianto sul tetto o a terra, solo accumulo, spesa sotto i 70.000 euro. Una potenza oltre i consumi invece non esclude: taglia la spesa ammessa in proporzione.
- Avviare i lavori prima della domanda. Correre il 30 settembre come a uno sportello invece non fa cadere nulla, ma non serve: l’ordine cronologico conta solo a parità di punteggio.
- Dimenticare il video o un allegato obbligatorio: sono a pena di esclusione e non si integrano dopo. Il CUP invece riguarda le fatture, e si sbaglia in rendicontazione, non in domanda.
Cosa non è ancora determinabile
- Non esiste un testo coordinato: il PDF sul portale FESR è quello del 27 luglio, le rettifiche stanno nella determina e nella pagina “Avviso”.
- Il manuale sui criteri di ammissibilità dei costi non risulta pubblicato sulla pagina del bando al 21 settembre 2026, e non lo è nemmeno un codice SA del regime: i numeri del catalogo sono identificativi di catalogo e di Registro nazionale aiuti.
- Il catalogo nazionale è indietro: aggiornato al 17 settembre 2026, riporta ancora il 15 novembre, non nomina le pensiline, indica “fino a 1 euro” di spesa ed elenca l’agricoltura tra i settori.
Domande frequenti
Il bando finanzia il fotovoltaico sul tetto del capannone?
No. Passano solo gli impianti su pensiline di parcheggio, nuovi o come nuove sezioni di impianti esistenti, e la voce pensilina è obbligatoria a pena di revoca totale.
Qual è la scadenza vera, il 15 o il 16 novembre 2026?
Il 16 novembre alle ore 13.00: la determinazione n. 16725 del 1° settembre 2026 ha spostato il termine perché il 15 cade di domenica. Catalogo nazionale, PDF del bando e scheda di sintesi mostrano ancora la data superata; il portale FESR è stato allineato il 21 settembre 2026.
Conviene presentare la domanda il 30 settembre appena apre Sfinge?
No. Le domande della finestra si valutano insieme e l’ordine cronologico conta solo a parità di punteggio. La rettifica ha tolto anche l’apertura anticipata.
Quanto contributo prendo su un investimento da 200.000 euro?
70.000 euro al 35%, 80.000 al 40% con la premialità. Il tetto di 100.000 si raggiunge a 250.000 euro di spesa con la premialità e a 285.714,29 senza.
Chi ha diritto alla premialità che porta l’intensità al 40%?
Energy manager o Esperto in gestione dell’energia nominato volontariamente, ISO 50001, area montana o interna, area 107.3.c, Rating di legalità: ne basta una, e vale 5 punti percentuali una volta sola.
Serve la sede legale in Emilia-Romagna e quante domande posso presentare?
Basta l’unità locale in cui si realizza il progetto, da visura camerale: la sede legale può stare altrove. E la domanda è una sola per soggetto.
Il contributo si cumula con altri incentivi?
Sulle stesse spese no, né con aiuti di Stato né in de minimis. Unica eccezione il Fondo di garanzia PMI. Restano cumulabili le agevolazioni che non sono aiuto di Stato.
Il contributo è tassato e subisce la ritenuta del 4%?
Il bando non lo disciplina. In via generale è un contributo in conto impianti, che concorre al reddito per competenza, e l’art. 28 del DPR 600/1973 esclude dalla ritenuta i contributi per beni strumentali. Dal 1° gennaio 2027 quell’articolo è abrogato, ma la stessa regola, con la stessa esclusione, prosegue nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 33/2025, e tutte le liquidazioni di questo bando cadranno dopo quella data.
Che cos’è il video di tre minuti e chi lo deve realizzare?
Un allegato obbligatorio a pena di esclusione: MP4 di massimo 3 minuti e 350 MB, in cui il legale rappresentante o un delegato interno illustra azienda e progetto, prima dell’invio.
È previsto un anticipo e quando esce la graduatoria?
Nessun anticipo: la liquidazione è unica, entro 80 giorni dalla protocollazione della rendicontazione. L’istruttoria si chiude entro 90 giorni dalla chiusura, che portano al 14 febbraio 2027: è un nostro calcolo, e il bando stesso considera superabile quel termine con molte domande o richieste di chiarimenti (par. 6, comma 3).
Come procedere adesso
- Controlla il parcheggio: piena disponibilità, unità locale in Emilia-Romagna, area già impermeabilizzata se va realizzato.
- Affida a un tecnico la diagnosi energetica su dodici mesi di consumi dei POD: fissa il tetto di potenza. Poi i requisiti bloccanti e la premialità.
- Scarica la modulistica ufficiale del bando e leggi la DGR con l’avviso di rettifica pubblicato dalla Regione: nessuno dei due da solo racconta il bando vigente.
- Prepara gli allegati e invia su Sfinge entro le 13.00 del 16 novembre 2026.
Vuoi sapere se il tuo parcheggio regge una pensilina finanziabile e quanti punti prende il progetto? Compila il form in alto: ti ricontattiamo noi di Incentivimpresa.
Fonte ufficiale: Regione Emilia-Romagna, DGR n. 1284 del 27/07/2026, Allegato 1, rettificata dalla determinazione n. 16725 del 01/09/2026. Pagina ufficiale sul portale FESR. Regime: art. 41 del Reg. (UE) n. 651/2014 su EUR-Lex. Ritenuta: art. 28 del DPR 600/1973 su Normattiva. Scheda di catalogo del MIMIT, con la scadenza non rettificata. Contenuto rielaborato da fonte in licenza CC-BY 3.0 IT.
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