Proposta di esenzione dalle penali per ritardato pagamento delle imposte: per poter beneficiare dell’esenzione, è necessario versare l’intero importo principale.
Il Ministero delle Finanze ha appena sottoposto al Ministero della Giustizia, per la valutazione, una bozza di risoluzione dell’Assemblea Nazionale che promulga una politica specifica sulla gestione degli arretrati fiscali, al fine di alleviare le difficoltà dei contribuenti nell’applicazione della Legge sull’Amministrazione Tributaria, e al contempo soddisfare le urgenti esigenze di adempimento degli impegni internazionali in materia di scambio di informazioni su richiesta.
Secondo la bozza di risoluzione del 1° novembre 2026, la politica proposta si applica ai contribuenti che, secondo le autorità fiscali, risultano inattivi ma non hanno ancora completato le procedure per la cessazione del proprio codice fiscale (stato 03) o non operano presso la propria sede legale (stato 06) alla data del 21 novembre 2026.
La bozza si concentra su due principali gruppi di politiche: l’esenzione dalle tasse sulle licenze commerciali e dalle sanzioni per ritardato pagamento; e l’esenzione dalle sanzioni per ritardato pagamento riscosse dalle autorità fiscali, a determinate condizioni.
Nello specifico, all’articolo 4, il Ministero delle Finanze propone di rinunciare alle tasse sulle licenze commerciali non pagate fino al 31 dicembre 2025 e alle relative penali per il ritardato pagamento. Contestualmente, propone di rinunciare a qualsiasi penale per il ritardato pagamento delle tasse sulle licenze commerciali non pagate fino al 21 novembre 2026.
Per i contribuenti che sono tenuti a dichiarare e pagare le tasse di licenza commerciale dovute entro il 31 dicembre 2025, ma non lo hanno ancora fatto e le cui transazioni non sono state registrate nel Sistema Informativo di Gestione Fiscale, non è richiesto loro di dichiarare e pagare le tasse di licenza commerciale e non saranno applicate sanzioni per ritardato pagamento.
In particolare, i contribuenti non sono tenuti a presentare un modulo di richiesta di cancellazione del debito. Le autorità fiscali elaboreranno la richiesta sulla base dei dati gestiti nel Sistema Informativo di Gestione Fiscale.
Per quanto riguarda le sanzioni per ritardato pagamento delle imposte riscosse dalle autorità fiscali, l’articolo 5 della bozza stabilisce che i contribuenti devono versare l’intero importo principale dell’imposta non pagata al bilancio statale e presentare documenti completi e validi per richiedere il ripristino o la revoca del proprio codice fiscale.
Le domande valide devono pervenire alle autorità fiscali entro e non oltre il 30 giugno 2028.
L’importo delle sanzioni per ritardato pagamento condonate comprende l’importo maturato fino alla data in cui il contribuente verserà l’intero capitale dovuto al bilancio statale, ma non oltre il 30 giugno 2028. Se il contribuente non avrà debiti insoluti relativi al capitale dovuto entro il 21 novembre 2026, la restante sanzione per ritardato pagamento verrà condonata.
Tuttavia, questa politica non si applica ai debiti fiscali derivanti da evasione fiscale, frode fiscale, utilizzo di fatture o documenti illegali, o a debiti fiscali relativi a casi attualmente oggetto di ispezione, indagine, procedimento giudiziario o processo.
Inoltre, la bozza esclude le filiali, gli uffici di rappresentanza e le sedi aziendali inattive, ma la cui società madre o organizzazione è ancora operativa o ha temporaneamente sospeso l’attività. Non sono soggetti a tale regolamento nemmeno i contribuenti che svolgono attività produttive o commerciali o hanno obblighi fiscali derivanti da tali attività durante il periodo di inattività presso la propria sede legale o che sono inattivi, ma non hanno ancora completato le procedure per la cessazione del proprio codice fiscale.
Secondo la bozza, la risoluzione entrerà in vigore il 21 novembre 2026 e le relative disposizioni saranno applicate fino al 30 giugno 2028.
Per le domande valide di ripristino o revoca del codice fiscale pervenute alle autorità fiscali entro il 30 giugno 2028, e per le quali il contribuente ha versato integralmente e puntualmente il capitale dovuto, ma le autorità fiscali non hanno ancora completato l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento o risolto le procedure relative al codice fiscale, le domande continueranno ad essere elaborate secondo la risoluzione.
Nei casi in cui sia necessario attendere una conclusione, una decisione o un documento da parte di un’autorità competente per stabilire se il debito sia ammissibile all’esclusione, le autorità fiscali continueranno a esaminare e risolvere la questione anche dopo il 30 giugno 2028, quando vi saranno elementi sufficienti per stabilire che il debito non rientra nella categoria di esclusione.
Oltre 2,5 milioni di contribuenti non hanno ancora ricevuto il proprio codice fiscale.
Spiegando la necessità di questa politica speciale, il Ministero delle Finanze ha affermato che l’arretrato di contribuenti nelle categorie 03 e 06, che persiste da molti periodi, deriva da ostacoli procedurali, obblighi finanziari, capacità di conformità, organizzazione dell’attuazione e dati gestionali.
In particolare, la procedura di cessazione dell’attività richiede ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi fiscali e di presentare la documentazione necessaria. Dichiarazioni dei redditi incomplete, multe, sanzioni per ritardato pagamento, imposte sul capitale non versate e tasse sulle licenze commerciali accumulate nel corso degli anni aumentano i costi di conformità, superando le capacità di alcuni contribuenti che hanno cessato l’attività.
Alcuni contribuenti cessano l’attività, abbandonano la propria sede legale senza preavviso, non adempiono ai propri obblighi o non collaborano con le autorità fiscali. Quando tornano per regolarizzare la propria posizione, in molti casi non dispongono più di contabilità, fatture, documenti o firme digitali; il rappresentante è deceduto, irreperibile, emigrato o non è reperibile.
Secondo i dati del Sistema Informativo per la Gestione Fiscale, al 20 agosto 2026, a livello nazionale, risultavano oltre 2,8 milioni i contribuenti con status 03 e 06. Entro il 23 ottobre 2026, questo numero si ridurrà a poco più di 2,5 milioni di casi.
Nei primi 10 mesi del 2026, le autorità fiscali hanno elaborato la revoca dei codici fiscali per 777.835 casi, di cui 143.786 relativi a imprese e organizzazioni e 634.049 a nuclei familiari e singoli imprenditori. Tuttavia, un numero elevato di casi è ancora in sospeso.
Per quanto riguarda le tasse sulle licenze commerciali, secondo i dati al 31 dicembre 2025, circa 710.000 contribuenti con status 03 e 06 risultavano ancora debitori per un importo di circa 1.250 miliardi di VND. Tale debito era stato contabilizzato e monitorato nel Sistema Informativo di Gestione Fiscale prima che i contribuenti passassero a questi due status.
Il Ministero delle Finanze stima inoltre che, se gli obblighi relativi alle tasse di licenza commerciale continuassero a essere calcolati durante il periodo di inattività per circa 2 milioni di contribuenti di categoria 03 e 06, l’importo totale delle tasse di licenza commerciale che potrebbero accumularsi potrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 miliardi di VND. Tuttavia, si tratta di un debito molto difficile da recuperare perché calcolato in base al periodo durante il quale i contribuenti hanno cessato l’attività.
Per quanto riguarda i debiti fiscali insoluti, a settembre 2026, l’importo totale dei debiti fiscali dovuti dai contribuenti di categoria 03 e 06, gestiti dalle autorità fiscali, ammontava a circa 27.805 miliardi di VND. Di questi, il capitale del debito fiscale rappresentava circa 18.090 miliardi di VND, ovvero il 65%; e le sanzioni per ritardato pagamento ammontavano a circa 9.715 miliardi di VND, ovvero il 35%.
Il Ministero delle Finanze ritiene che la politica di esenzione condizionata dalle sanzioni per ritardato pagamento incentiverà i contribuenti a saldare il capitale del debito, convertendo potenzialmente una parte dei crediti inesigibili in entrate effettive e riducendo al contempo i costi di gestione del debito.
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