#Finsubito news – il pregiudizio visivo può fondare l’interesse a ricorrere (CdS 7938/2026) • Carlo Pagliai ingegnere urbanista


In quale modo un vicino può dimostrare con certezza una perdita di valore o un’immissione dannosa prima di contestare l’insediamento di un nuovo edificio produttivo? La sentenza n. 7938/2026 del Consiglio di Stato risponde negativamente sul piano dell’ammissibilità del ricorso, perchè il TAR aveva escluso l’interesse ad agire dopo una consulenza tecnica, pur riconoscendo che il nuovo fabbricato sarebbe stato visibile da una proprietà situata a circa 250 metri. Il Consiglio di Stato ha annullato quella pronuncia e rinviato la causa al primo giudice, riconoscendo inoltre un pregiudizio potenziale oggettivamente percepibile, senza valutare se lo strumento urbanistico e titoli abilitativi fossero legittimi, pertanto la situazione è rimasta controversa.

Punti chiave

  • La vicinanza da sola non basta: occorre dimostrare un possibile e concreto pregiudizio specifico e oggettivamente percepibile.
  • Per l’interesse al ricorso non serve la prova certa del danno che sarà eventualmente accertato nel merito.

Un impianto produttivo e la contestazione del piano

Gli appellanti avevano impugnato l’inserimento di una previsione produttiva nel piano strutturale intercomunale e i relativi permessi di costruire rilasciati per opere di urbanizzazione e un nuovo edificio industriale. Il progetto riguardava circa 14.300 metri quadrati di superficie utile lorda, situati al di fuori del precedente territorio urbanizzato. Una proprietà che riteneva il pregiudizio era ubicata a circa 250 metri, mentre altre erano più lontane, ma tale distanza non esauriva il problema dell’impatto del nuovo immobile produttivo.

Il TAR aveva disposto una consulenza tecnica per valutare il pregiudizio alla proprietà, concludendo che non fosse dimostrato con certezza, pur constatando la visibilità dello stabilimento e l’alterazione della visuale; pertanto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. L’oggetto di appello si è concentrato sul controllare la soglia per accedere al giudizio, e non le censure contro la legittimità della variante allo strumento urbanistico e dei titoli abilitativi. L’eventuale illegittimità di tali atti era stata dedotta dai vicini che hanno promosso il ricorso al TAR, ma in tale giudizio non era stata esaminata nel merito.

Interesse a ricorrere e prova del danno sono distinti

La giurisprudenza richiede, oltre alla vicinitas, un’utilità concreta e la prospettazione di un pregiudizio correlato all’intervento; per accertare l’interesse basta però che tale pregiudizio sia potenziale e oggettivamente percepibile. Non è la stessa soglia della prova piena di un danno risarcibile o dell’illegittimità dei permessi.

Sulla possibilità di agire a proprie tutela, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che «la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione, in quanto preliminare al merito della causa, va condotta pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso – eventualmente precisati e comprovati, ove messi in dubbio dalle altre parti o a seguito di rilievo d’ufficio – nel contesto di una cognizione allo stato degli atti e, comunque, funzionale al riscontro di tali condizioni, ossia la titolarità della situazione giuridica fatta valere, quanto alla legittimazione ad agire, e la lesione di tale situazione, quanto all’interesse al ricorso, senza svolgere valutazioni e approfondimenti propri del merito. Ebbene, la lesione rilevante ai fini dell’interesse al ricorso non consiste in un vero e proprio danno, da accertare secondo i criteri che presiedono all’accertamento della sussistenza di un danno, ma in un pregiudizio potenzialmente discendente dal provvedimento. Il pregiudizio deve essere allegato in maniera specifica e assumere il connotato della concretezza, cioè della oggettiva percepibilità, ma deve accertarsi pur sempre in ottica prospettica, prescindendo dalla ricerca di un effettivo e attuale danno in capo al ricorrente, poiché quest’ultimo attiene, eventualmente, al merito della controversia”, cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155, nonché, in senso analogo, Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2024, n. 3770; Cons Stato, sez. IV, 25 novembre 2024, n. 9438. In altri termini, dunque, la valutazione circa la sussistenza delle condizioni dell’azione deve essere condotta senza spingersi fino all’accertamento effettivo dell’esistenza e della consistenza del pregiudizio che il ricorrente afferma di aver subito, essendo viceversa sufficiente verificare “che “la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione” ma non anche che “abbia subito” una lesione, poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite”» (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

ll Consiglio ha ritenuto sufficiente la visibilità certa dell’edificio e l’alterazione della visuale precedente per dimostrare il diritto ad agire in giudizio, ma non ha valutato se ciò provocasse pregiudizio concreto: invece il TAR aveva verificato questi elementi, chiedendo una dimostrazione ulteriore della consistenza del danno come condizione di ingresso. La consulenza sul quantum dell’impatto aveva spostato impropriamente l’esame preliminare verso una valutazione propria del merito.

In soldoni, il Consiglio di Stato non ha detto che qualsiasi edificio visibile da qualunque distanza attribuisca interesse a chiunque e che costituisca un pregiudizio (anche perchè col riconoscere il diritto al panorama finiremmo col vietare qualsiasi attività edilizia in questo paese), caso mai ha valorizzato la scala dello stabilimento, la posizione della proprietà e la modifica percepibile dell’ambiente visivo. Il nesso fra ricorrente e intervento è rimasto concreto, perchè una vicinanza astratta o una lamentela del tutto effimera non bastano.

Conclusioni e consigli utili

Chi contesta o difende un intervento edilizio di un certo impatto deve considerare i due profili logici:

  1. elementi oggettivi sul possibile impatto per l’ammissibilità;
  2. strumenti urbanistici e titoli edilizi da annullare;

Pur essendo diversi, non è garantito che l’accertamento del primo possa comportare annullamento del secondo; la valutazione del pregiudizio impattante di un nuovo insediamento o di una costruzione, ai fini visivi o di panorama, richiede un difficile dimostrazione in concreto.
Torno anche a dire che questo nuovo filone di contenzioso rischia di rivoltarsi contro chi intende costruire o trasformare il territorio, perchè potrebbe perfino provocare blocchi o timori di realizzare nuove volumetrie, perfino un abbaino potrà rivelarsi disturbante alla vista del vicino. E un vicino, forse, è per sempre.

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