#Finsubito news – Notifica PEC della cartella e controllo automatizzato del credito IVA (Cass. civ. Sez. V n. 26778 del 13.10.2026) – Studio Legale Scarlino


Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando il documento sia trasmesso in formato «.pdf» e la copia informatica dell’atto, in origine cartacea, non sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Il protocollo di trasmissione assicura la riferibilità dell’atto all’organo che lo ha emesso, salvo specifiche e concrete contestazioni del ricevente. La notificazione si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, che attesta la disponibilità del documento nella casella del destinatario, senza che rilevi la prova dell’effettiva lettura. L’eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per effetto della tempestiva impugnazione. Il disconoscimento del credito IVA riportato da una precedente annualità, fondato sulla tardività della dichiarazione da cui il credito deriva, rientra nel controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e non richiede un autonomo avviso di rettifica.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, relativa al modello Unico 2011 per l’anno d’imposta 2010, con la quale erano richiesti IVA, sanzioni e interessi per complessivi euro 45.838,30.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate e dal concessionario della riscossione. Il ricorso era avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di decadenza dall’impugnazione. Ai sensi dell’art. 327 c.p.c. il ricorso non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. In applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, affermato da Corte cost. n. 477/2002, il momento di perfezionamento per il notificante è la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, provata dal timbro cronologico apposto sull’atto. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 luglio 2016 e il ricorso era stato consegnato il 6 febbraio 2017: il termine risulta rispettato.

Passando al primo motivo, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.: la motivazione è viziata solo se totalmente mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile. La Commissione regionale ha fornito una spiegazione puntuale sulla validità della notifica a mezzo PEC.

Quanto alle censure di violazione di legge, l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005 equipara gli effetti delle comunicazioni inviate a un domicilio digitale a quelli della raccomandata con ricevuta di ritorno e della notificazione postale. La copia informatica della cartella, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, né è imposto il formato «.p7m», essendo il protocollo PEC idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche contestazioni del ricevente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 35541/2023, Cass. n. 30948/2019, Cass. n. 31605/2019 e Cass. n. 30922/2024.

Il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso di irritualità della notificazione. Nella specie la tempestiva impugnazione, con puntuale articolazione delle difese, dimostra il raggiungimento dello scopo. Le deduzioni sui certificati di firma e sui dati di certificazione prospettano adempimenti ulteriori non richiesti, mentre non rileva la mancata prova dell’effettiva lettura del messaggio: la notificazione si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna.

Il secondo e il terzo motivo sono in parte inammissibili e in parte infondati. La cartella emessa all’esito del controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, essendo il contribuente in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Cass. n. 15564/2016). Il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 è dovuto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza esclusa in caso di mero errore materiale. Poiché il mancato riconoscimento del credito dipendeva dalla tardività della dichiarazione relativa all’anno 2009, la ripresa si fondava sui soli dati dichiarati e sui presupposti del controllo automatizzato. Il quarto motivo è inammissibile, perché contesta la valutazione delle risultanze documentali e non supera la preclusione della doppia conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull’art. 156 c.p.c.


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