Cassazione 33556/2026: imprudenza del lavoratore e…


Nota a Cassazione penale, Sez. IV, 26 maggio 2026, dep. 14 settembre 2026, n. 33556

 

1. Premessa. Il problema è individuare il rischio che si è concretizzato

2. Il caso dell’impastatrice e la manomissione del dispositivo di sicurezza

3. Art. 41, comma 2, c.p.: dall’abnormità del comportamento all’eccentricità del rischio

4. Formazione e sicurezza tecnica: cautele concorrenti, non fungibili

5. Manomissione, manutenzione e conoscenza della situazione di pericolo

6. Il giudizio causale e la concretizzazione del rischio

7. Il sistema prevenzionistico: formazione, attrezzature e vigilanza

8. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza nei reati colposi

9. Le indicazioni della sentenza

10. Conclusioni. Né responsabilità oggettiva del garante, né trasferimento del rischio sul lavoratore

 

1. Premessa. Il problema è individuare il rischio che si è concretizzato

La sentenza n. 33556/2026 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione torna su una questione che, nella responsabilità per gli infortuni sul lavoro, continua a essere decisiva: quando l’imprudenza del lavoratore può interrompere il nesso causale tra la violazione prevenzionistica attribuita al titolare della posizione di garanzia e l’evento lesivo?

 

La risposta non può dipendere dalla semplice constatazione che il lavoratore abbia sbagliato, violato una procedura o disatteso un’istruzione. Bisogna capire quale rischio si sia effettivamente realizzato e stabilire se quel rischio rientrasse nell’area che la regola cautelare violata affidava al governo del garante oppure se la condotta del lavoratore ne abbia introdotto uno nuovo, diverso ed eccentrico.

 

È su questo terreno che si muove la sentenza. Ed è un’impostazione necessaria per evitare due errori opposti: addossare automaticamente al lavoratore le conseguenze della propria imprudenza oppure, all’estremo contrario, trasformare la posizione di garanzia del datore di lavoro in una responsabilità oggettiva. Il sistema prevenzionistico non rende il datore responsabile di qualunque evento avvenga durante il lavoro; nello stesso tempo, non gli consente di trasferire sul lavoratore un rischio che l’ordinamento gli imponeva di governare.

 

2. Il caso dell’impastatrice e la manomissione del dispositivo di sicurezza

Il procedimento riguardava il titolare di un esercizio di produzione di pasta fresca, condannato per lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Durante la pulizia di un’impastatrice, una lavoratrice aveva introdotto il braccio nella vasca mentre la macchina era ancora alimentata ed era rimasta trascinata dagli organi meccanici in movimento.

 

La condotta della lavoratrice era certamente imprudente. L’accertamento tecnico, però, aveva fatto emergere un dato ben più rilevante per la ricostruzione causale: il dispositivo elettromeccanico di sicurezza, destinato a interrompere l’alimentazione e il movimento degli organi pericolosi all’apertura del cestello, era stato manomesso.

 

La difesa aveva articolato due linee principali. Da un lato sosteneva che la dipendente fosse stata istruita a disalimentare la macchina prima della pulizia e che l’inosservanza di tale prescrizione integrasse una condotta abnorme, idonea a interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p. Dall’altro contestava il rilievo attribuito in appello anche a carenze di formazione e informazione, mentre la decisione di primo grado aveva concentrato l’addebito sulle condizioni di sicurezza e manutenzione della macchina.

 

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.

 

3. Art. 41, comma 2, c.p.: dall’abnormità del comportamento all’eccentricità del rischio

Il riferimento normativo è l’art. 41, comma 2, c.p.: le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. In materia di sicurezza sul lavoro, attorno a questa disposizione la giurisprudenza ha progressivamente elaborato le categorie dell’abnormità, dell’esorbitanza e, soprattutto, dell’eccentricità del rischio.

 

I piani, tuttavia, non vanno confusi. L’art. 41, comma 2, c.p. riguarda il rapporto di causalità; la nozione di rischio eccentrico serve invece a delimitare la sfera di rischio affidata al titolare della posizione di garanzia. L’accertamento richiede quindi due passaggi: prima si individua, sul piano fattuale, il rischio che si è concretamente realizzato; poi si verifica, sul piano giuridico, se proprio quel rischio rientrasse nella sfera che la regola cautelare violata era destinata a governare.

 

Da tempo la Cassazione ha abbandonato una concezione meramente “topografica” dell’abnormità, per la quale basterebbe chiedersi se il lavoratore stesse o meno svolgendo le proprie mansioni. Cass. pen., Sez. IV, n. 33976/2021, Vigo, ha chiarito che l’eccentricità può ricorrere anche per una condotta materialmente compiuta nell’ambito delle mansioni, quando il lavoratore attivi un rischio nuovo ed estraneo alla sfera governata dal garante. Cass. pen., Sez. IV, n. 27871/2019, Simeone, ha invece sottolineato il rilievo delle cautele predisposte dal garante per governare anche le prevedibili imprudenze nell’esecuzione del lavoro.

 

Ne deriva una regola abbastanza precisa. L’imprudenza non diventa abnorme per il solo fatto di essere imprudente; ma neppure il suo inserimento nelle mansioni la rende automaticamente irrilevante. Bisogna verificare quale rischio abbia attivato.

 

Nel caso deciso con la sentenza n. 33556/2026, la lavoratrice stava pulendo l’impastatrice, dunque svolgeva un’attività direttamente riconducibile alle mansioni affidatele. L’evento si era prodotto attraverso il rischio meccanico che il dispositivo elettromeccanico di sicurezza avrebbe dovuto neutralizzare. Non si trattava, quindi, di un rischio estraneo al sistema prevenzionistico: era esattamente quello che il presidio tecnico era destinato a impedire.

 

4. Formazione e sicurezza tecnica: cautele concorrenti, non fungibili

La circostanza che la lavoratrice fosse stata espressamente istruita a disalimentare la macchina prima della pulizia non risolve il problema. Formazione e istruzioni agiscono sul comportamento dell’operatore; il dispositivo di interblocco agisce invece sulla possibilità materiale che la macchina continui a funzionare in una configurazione pericolosa. Le due cautele concorrono alla prevenzione, ma non sono fungibili.

 

Dire al lavoratore di togliere alimentazione prima di intervenire sulla macchina non equivale a disporre di un sistema che arresti automaticamente gli organi pericolosi quando viene aperta la protezione. La prima misura presuppone che l’operatore ricordi, comprenda e applichi correttamente l’istruzione. La seconda serve proprio a evitare che un errore, una distrazione o un’imprudenza si traducano nell’esposizione al pericolo. Un dispositivo di sicurezza non viene installato confidando che il lavoratore non sbagli mai; serve, al contrario, a impedire che la sicurezza dipenda esclusivamente dalla correttezza del comportamento umano.

 

Per questo l’avvenuta formazione non elimina la rilevanza causale dell’inefficienza di un presidio tecnico necessario. Il principio, però, non va trasformato in una formula assoluta: non significa che la sicurezza tecnica “prevalga” sempre sulla formazione. Significa, più precisamente, che quando una misura tecnica è destinata a impedire uno specifico rischio, una semplice istruzione comportamentale non è una misura funzionalmente equivalente.

 

Nel caso concreto, secondo quanto recepito dalla Cassazione, i tecnici escussi avevano concordato su un punto: se il sistema di sicurezza avesse funzionato regolarmente, l’infortunio non si sarebbe verificato.

 

5. Manomissione, manutenzione e conoscenza della situazione di pericolo

Il quadro normativo è anzitutto quello degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008. L’art. 70 riguarda i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro; l’art. 71 disciplina gli obblighi del datore di lavoro relativi alla loro messa a disposizione, idoneità, utilizzazione e manutenzione. Quest’ultima disposizione impone che le attrezzature siano sottoposte a idonea manutenzione, così da conservare nel tempo i requisiti di sicurezza, e, nei casi previsti dal comma 8, stabilisce specifici controlli iniziali, periodici e straordinari.

 

Non se ne può ricavare, però, un indistinto obbligo di controllo periodico identico per qualsiasi macchina. Il contenuto concreto dell’obbligo varia in relazione alle caratteristiche dell’attrezzatura, al regime normativo applicabile e alle effettive condizioni di utilizzazione.

 

Nel processo la difesa aveva evidenziato che il tecnico incaricato della manutenzione annuale non aveva rilevato anomalie del dispositivo. È un dato difensivamente significativo, perché apre due questioni precise: quando sia avvenuta la manomissione e se, e da quando, il datore di lavoro ne fosse a conoscenza.

 

La Cassazione, come è naturale nel giudizio di legittimità, non ha proceduto a una nuova valutazione delle prove. Ha ritenuto però non manifestamente illogica l’inferenza dei giudici di merito sulla conoscenza della situazione. La Corte d’appello aveva valorizzato la costante presenza e supervisione del datore di lavoro; la decisione di primo grado aveva inoltre richiamato un elemento molto concreto: alla lavoratrice era stato detto di tenere il braccio sinistro dietro la schiena proprio per il rischio di azionamento della macchina, essendo stati disabilitati gli interruttori di sicurezza.

 

La conoscenza del pericolo, dunque, non è stata ricavata dalla sola qualifica datoriale, ma da specifici elementi di fatto. La precisazione è essenziale: la posizione di garanzia non può trasformarsi in una presunzione assoluta di conoscenza di qualunque anomalia presente nell’organizzazione aziendale.

 

6. Il giudizio causale e la concretizzazione del rischio

Causalità materiale e concretizzazione del rischio non sono la stessa cosa. Prima occorre stabilire se la violazione cautelare abbia contribuito causalmente alla produzione dell’evento. Nel caso dell’impastatrice, il giudizio controfattuale era lineare: il dispositivo doveva arrestare gli organi pericolosi all’apertura della protezione; era stato manomesso; la lavoratrice aveva potuto introdurre il braccio mentre gli organi erano ancora in movimento; secondo gli accertamenti tecnici, il corretto funzionamento del dispositivo avrebbe impedito l’infortunio.

 

Ma la causalità, da sola, non esaurisce il giudizio di responsabilità. Bisogna anche accertare se l’evento appartenga alla classe di eventi che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Qui il dispositivo elettromeccanico aveva proprio la funzione di impedire il funzionamento degli organi pericolosi quando l’operatore poteva accedervi. L’infortunio rappresentava quindi la concretizzazione dello specifico rischio meccanico che quel presidio avrebbe dovuto neutralizzare. È questo il dato che esclude, nella ricostruzione accolta dalla Corte, l’eccentricità del rischio.

 

7. Il sistema prevenzionistico: formazione, attrezzature e vigilanza

Il D.Lgs. n. 81/2008 costruisce la prevenzione attraverso obblighi diversi e concorrenti. L’art. 18, comma 1, lett. l), richiama gli obblighi di informazione, formazione e addestramento degli artt. 36 e 37; l’art. 73 disciplina quelli specificamente riferiti all’uso delle attrezzature di lavoro; lo stesso art. 18 contempla ulteriori obblighi organizzativi e di vigilanza. Formazione, informazione, addestramento, sicurezza tecnica, manutenzione e vigilanza non sono sinonimi: operano su piani differenti e concorrono alla gestione del rischio.

 

Da questa pluralità di obblighi non deriva affatto una responsabilità automatica del datore per ogni imprudenza del dipendente. La condotta del lavoratore deve essere valutata nel sistema prevenzionistico concretamente predisposto e, soprattutto, in rapporto allo specifico rischio che si è realizzato.

 

Si può allora formulare il criterio in termini semplici: quanto più la carenza prevenzionistica accertata è causalmente pertinente al rischio che ha prodotto l’evento, tanto meno è sostenibile che quello stesso evento derivi da un rischio nuovo ed eccentrico. Naturalmente non basta accertare una qualsiasi violazione prevenzionistica. La violazione deve essere pertinente rispetto al rischio effettivamente concretizzatosi. Il centro dell’accertamento penale resta il rischio reale, non l’astratta esistenza di una violazione.

 

8. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza nei reati colposi

La sentenza affronta anche il rispetto dell’art. 521 c.p.p. La difesa sosteneva che la responsabilità fosse stata confermata valorizzando anche profili relativi alla formazione e all’informazione della lavoratrice, mentre il primo grado aveva dato particolare rilievo alle condizioni di sicurezza e manutenzione dell’attrezzatura.

 

La Cassazione ha esaminato la censura richiamando Cass. pen., Sez. IV, n. 18366/2024. Nei reati colposi non vi è violazione dell’art. 521 c.p.p. per il semplice fatto che il giudice specifichi o valorizzi diversamente uno dei profili di colpa emersi nel processo. Il problema nasce quando viene radicalmente trasformato il nucleo essenziale della condotta contestata e delle regole cautelari rilevanti, con conseguente incertezza sull’oggetto dell’imputazione e concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa.

 

Servono, dunque, entrambi gli elementi: una modificazione sostanziale del nucleo dell’addebito e un concreto pregiudizio difensivo. Nel caso esaminato la Corte li ha esclusi. Il nucleo dell’accusa era rimasto nell’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza relative all’uso e alla manutenzione dell’impastatrice, con la conseguente esposizione della lavoratrice al rischio degli organi in movimento; inoltre, la difesa non aveva indicato quale specifico pregiudizio fosse derivato dalla valorizzazione dei profili di formazione e informazione.

 

È significativo il confronto con Cass. pen., Sez. IV, n. 10058/2026, nella quale la violazione del principio di correlazione è stata invece riconosciuta perché era mutata in modo sostanziale la posizione di garanzia e, con essa, gli obblighi cautelari posti a fondamento della responsabilità. Una diversa specificazione del medesimo nucleo fattuale e cautelare, quindi, non determina di per sé violazione dell’art. 521 c.p.p.; altra cosa è modificare la stessa posizione di garanzia o introdurre obblighi cautelari sostanzialmente differenti, arrecando un concreto pregiudizio alla difesa.

 

9. Le indicazioni della sentenza

La decisione contiene indicazioni immediatamente utilizzabili tanto sul versante prevenzionistico quanto su quello della difesa penale. Per il datore di lavoro, la prima è netta: aver formato il lavoratore non equivale ad avere adempiuto agli obblighi relativi alla sicurezza tecnica della macchina. Un dispositivo installato ma inefficiente, disattivato o manomesso non protegge nessuno; e un pericolo che richiede un presidio tecnico non può essere compensato con una semplice istruzione comportamentale. La sicurezza sul lavoro è un obbligo sostanziale, non formale.

 

Per la difesa, specularmente, non basta osservare che il lavoratore non ha rispettato le istruzioni. Occorre ricostruire la dinamica, individuare il rischio concretizzatosi e verificare se quel rischio appartenesse ancora alla sfera affidata al garante o fosse realmente nuovo ed eccentrico.

 

Va poi tenuto fermo un principio processuale che talvolta, nella pratica, rischia di essere rovesciato: non spetta all’imputato dimostrare la propria innocenza né, in senso tecnico, provare l’eccentricità della condotta del lavoratore. È l’accusa che deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la condotta colposa, la violazione della regola cautelare, il nesso causale e la concretizzazione del rischio. La difesa può e deve però offrire una ricostruzione alternativa capace di incrinare quella prova, valorizzando gli elementi dai quali emerga che l’evento possa essere derivato dall’attivazione di un rischio estraneo alla sfera di governo dell’imputato.

 

10. Conclusioni. Né responsabilità oggettiva del garante, né trasferimento del rischio sul lavoratore

Cass. pen., Sez. IV, n. 33556/2026 conferma un criterio ormai centrale nella giurisprudenza prevenzionistica: l’imprudenza del lavoratore va valutata in rapporto al rischio che si è concretizzato, non in astratto.

 

Nel caso dell’impastatrice, la lavoratrice stava pulendo la macchina; l’evento si è prodotto attraverso il rischio meccanico degli organi in movimento; il dispositivo elettromeccanico era destinato proprio a impedire quella situazione; il dispositivo era stato manomesso e, secondo gli accertamenti tecnici, il suo corretto funzionamento avrebbe impedito l’infortunio. L’omessa disalimentazione della macchina non ha quindi introdotto, nella ricostruzione accolta dai giudici, un rischio nuovo ed eccentrico: è stata la modalità attraverso la quale si è concretizzato il rischio che il sistema tecnico di sicurezza doveva governare.

 

Ciò non attribuisce al datore di lavoro una responsabilità senza limiti. La posizione di garanzia non equivale a responsabilità oggettiva e anche una condotta compiuta durante lo svolgimento delle mansioni può, in casi concreti, attivare un rischio realmente nuovo ed eccentrico rispetto alla sfera affidata al garante.

 

Il metodo di accertamento deve perciò restare rigoroso: individuare il rischio verificatosi, individuare la regola cautelare destinata a governarlo e verificare se proprio quel rischio si sia realizzato nell’evento. L’imprudenza del lavoratore non interrompe il nesso causale solo perché viola una procedura o un’istruzione; può assumere efficacia interruttiva quando introduca un rischio nuovo ed eccentrico rispetto alla sfera di governo del garante. Se, invece, l’evento realizza proprio il rischio che la regola cautelare violata e il presidio tecnico dovuto erano destinati a prevenire, la condotta imprudente rimane interna all’area governata dal sistema prevenzionistico, ferma la necessità di provare, secondo le ordinarie regole del processo penale, tutti gli elementi della responsabilità colposa.

 

È su questa verifica concreta, e non sulla generica constatazione che il lavoratore abbia sbagliato, che deve fondarsi l’accertamento della responsabilità penale per l’infortunio sul lavoro.

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 33556 del 14 settembre 2026 – Infortunio del lavoratore durante la pulizia dell’impastatrice: la condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se il macchinario presenta dispositivi di sicurezza manomessi.

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