Fondo pensione, dal 31 ottobre il capitale si può prendere


In breve

  • Dal 31 ottobre 2026 si può chiedere al fondo pensione l’erogazione frazionata: il montante pagato a rate per un periodo scelto dall’iscritto, minimo cinque anni, senza passare da una rendita vitalizia.
  • Serve aver maturato i requisiti di pensione nel regime obbligatorio e avere almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare. Riguarda fondi negoziali, fondi aperti e PIP; restano fuori i fondi del pubblico impiego.
  • Il capitale non ancora erogato resta investito. Ogni rata è il montante disponibile diviso per le rate ancora da pagare: l’importo cambia con i rendimenti del comparto.
  • Il fisco è meno favorevole: ritenuta del 20%, che scende di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 15%. Capitale, rendita a durata definita e prelievi pagano invece dal 15% al 9%.
  • Si abbina alla quota in capitale (fino al 50% del montante). In caso di decesso il residuo va ai soggetti designati: la designazione è obbligatoria.
  • Dopo la prima rata la scelta è irrevocabile, salvo conversione del residuo in rendita vitalizia. Fino al 31 dicembre 2026 i fondi possono raccogliere le richieste e pagare dopo aver adeguato i sistemi.

Chi arriva alla pensione con un fondo pensione si è sempre trovato davanti allo stesso bivio: al massimo la metà del montante in capitale, il resto in rendita vitalizia. Dal 1° luglio 2026 la riforma della Legge di Bilancio ha aperto due alternative alla rendita, la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili. Dal 31 ottobre 2026 arriva la terza, e per molti la più facile da capire: l’erogazione frazionata del montante.

È il capitale a rate. L’iscritto decide in quanti anni riceverlo, con un minimo di cinque, e il fondo paga una rata alla cadenza scelta finché il montante si esaurisce. Nessuna conversione in rendita presso un assicuratore, nessuna tavola di mortalità, nessun coefficiente. In cambio ci sono due cose da sapere prima di firmare: il fisco è meno generoso rispetto alle altre prestazioni, e quando le rate finiscono non arriva più nulla.

31 ottobre2026: da quando si può chiedere

5 annidurata minima, poi decide l’iscritto

20% – 15%ritenuta, in base agli anni di iscrizione

50%quota in capitale abbinabile

Che cos’è l’erogazione frazionata

La definizione è nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, introdotto dall’articolo 1, comma 201, della legge n. 199 del 2025: nelle forme a contribuzione definita, in alternativa alla rendita vitalizia, l’iscritto può chiedere “l’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni”. Tre parole contano più delle altre.

  • Frazionata: il montante viene diviso in rate e pagato nel tempo, non in un’unica soluzione.
  • Non inferiore a cinque anni: è l’unico limite di durata fissato dalla legge. Il massimo non esiste: dieci, quindici, vent’anni sono tutti possibili, se il regolamento del fondo lo consente.
  • In alternativa alla rendita vitalizia: prende il posto della parte di montante che altrimenti andrebbe convertita in rendita. Per questo si può combinare con la quota in capitale.

Il montante non viene ceduto a un assicuratore in cambio di un importo garantito a vita, come accade con la rendita vitalizia: resta nella forma pensionistica, nel comparto di investimento, continua a maturare rendimenti (o perdite) e si consuma rata dopo rata.

Rendita vitalizia

  • Importo fissato con i coefficienti di conversione, legati alla speranza di vita
  • Pagata finché si vive, in genere da una compagnia assicurativa
  • Alla morte si interrompe, salvo reversibilità o controassicurazione, che costano
  • Ritenuta dal 15% al 9% sulla parte imponibile

Erogazione frazionata

  • Durata scelta dall’iscritto, minimo cinque anni
  • Rata pari al montante disponibile diviso le rate residue: varia con i rendimenti
  • Pagata dal fondo; alla morte il residuo va ai soggetti designati
  • Ritenuta dal 20% al 15% sulla parte imponibile
  • Finite le rate, finisce tutto: il rischio di vivere a lungo resta sull’iscritto

Chi può chiederla

I requisiti sono quelli di ogni prestazione pensionistica complementare, fissati dall’articolo 11, comma 2, del decreto n. 252: aver maturato i requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza (vecchiaia o anticipata) e avere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, ridotti a tre per il lavoratore che cessa il rapporto per motivi diversi dalla maturazione della pensione complementare e si sposta tra Stati dell’Unione europea.

Non serve essere già pensionati. Secondo gli orientamenti COVIP il diritto alla prestazione si acquisisce con la maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio, a prescindere dall’effettiva erogazione della pensione. Il modulo del fondo può però chiedere di documentarli.

Per chi vale e per chi no

  • Vale per gli iscritti alle forme a contribuzione definita disciplinate dal decreto n. 252: fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e fondi preesistenti a contribuzione definita.
  • Non vale per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi del pubblico impiego (Perseo Sirio, Espero), che restano disciplinati dal decreto legislativo n. 124 del 1993.
  • Non si cumula con una RITA in corso di erogazione, che va revocata prima, né con le altre due nuove prestazioni: rendita a durata definita, prelievi liberi ed erogazione frazionata sono alternative tra loro.

Come si sceglie: durata, cadenza, beneficiari

Al momento della richiesta l’iscritto compila il modulo del fondo e fissa gli elementi del piano. Una volta avviata l’erogazione non si torna indietro, quindi conviene decidere con calma.

  1. La durata
    In anni, con il minimo di cinque fissato dalla legge. Non c’è un massimo di legge: le opzioni concrete sono nel regolamento del fondo.
  2. La cadenza delle rate
    La stabilisce il regolamento di ciascuna forma pensionistica, tra il mese e l’anno: mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Non tutti i fondi offrono tutte le opzioni e alcuni possono escludere le cadenze più fitte quando la singola rata sarebbe di importo modesto.
  3. I soggetti designati per il caso di morte
    Sono obbligatori: una richiesta senza designazione è incompleta. I beneficiari indicati durante la fase di accumulo non passano automaticamente alla fase di erogazione, vanno indicati di nuovo.
  4. Il comparto
    Il montante residuo resta investito nel comparto scelto al momento della richiesta o, in mancanza, in quello individuato dal fondo. Durante l’erogazione il cambio di comparto resta possibile, nei limiti del regolamento.
  5. L’eventuale quota in capitale
    Fino al 50% del montante può essere liquidato subito in capitale e il resto destinato all’erogazione frazionata.

Quanto è la rata

L’importo non è fisso. A ogni scadenza il fondo calcola la rata con una regola semplice:

Rata = montante disponibile alla data di pagamento ÷ numero di rate ancora da erogare

Nei fondi che lavorano a quote il meccanismo è identico: a ogni scadenza viene liquidato un numero costante di quote (il totale diviso per il numero di rate), valorizzate al prezzo del giorno. Se il comparto guadagna, la rata successiva sale; se perde, scende. Chi vuole limitare le oscillazioni può scegliere, al momento della richiesta, un comparto prudente o garantito, se il fondo lo prevede; chi preferisce restare esposto ai mercati può lasciare il montante dov’è.

Tre rischi che la rendita vitalizia non ha

  • Longevità: alla fine del periodo scelto il fondo non paga più nulla. Chi vive più a lungo del piano deve contare sulla pensione obbligatoria e su altre risorse.
  • Investimento: le rate seguono i risultati del comparto, in positivo e in negativo.
  • Concentrazione: un piano breve concentra il reddito nei primi anni di pensione e lascia scoperti quelli successivi, che spesso sono i più costosi.

Le tasse: la flessibilità ha un prezzo

È il punto che il nuovo comma 6-ter dell’articolo 11 regola in modo diverso da tutte le altre prestazioni. Sull’erogazione frazionata il fondo applica una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti: il minimo del 15% si raggiunge con 35 anni di iscrizione. Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita e prelievi liberi seguono invece la regola ordinaria: 15%, meno 0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 9%.

La base su cui si calcola la ritenuta è la stessa per tutte le prestazioni: la parte imponibile del montante, cioè i contributi dedotti e il TFR conferito, al netto dei rendimenti già tassati nel fondo e dei contributi non dedotti. La ritenuta è definitiva: nulla va in dichiarazione dei redditi e nulla si somma alla pensione INPS ai fini IRPEF.

Anni di partecipazione Erogazione frazionata Altre prestazioni Imposta in più su 100.000 euro imponibili
Fino a 15 anni 20,00% 15,00% 5.000 euro (20.000 contro 15.000)
20 anni 18,75% 13,50% 5.250 euro (18.750 contro 13.500)
25 anni 17,50% 12,00% 5.500 euro (17.500 contro 12.000)
30 anni 16,25% 10,50% 5.750 euro (16.250 contro 10.500)
35 anni e oltre 15,00% 9,00% 6.000 euro (15.000 contro 9.000)

Aliquote sulla quota di montante maturata dal 1° gennaio 2007. Per le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 restano i regimi previgenti.

Il conto è presto fatto: su ogni 100.000 euro di imponibile la rateizzazione libera costa tra 5.000 e 6.000 euro di imposta in più rispetto alle altre strade. Non è un motivo per scartarla, ma è il numero da mettere sulla bilancia insieme alla flessibilità che offre.

Un esempio: 100.000 euro in cinque anni

Prendiamo un iscritto con 35 anni di partecipazione, quindi con la ritenuta al 15%, e un montante di 100.000 euro interamente imponibile. Sceglie la durata minima, cinque anni, con rate mensili: 60 rate. Ipotizziamo un rendimento netto del comparto del 2% annuo, costante, e nessun costo.

Anno Rata lorda media (mese) Ritenuta 15% Rata netta media (mese) Residuo a fine anno
1 1.684,67 250,00 1.434,67 81.600,00
2 1.718,36 250,00 1.468,36 62.424,00
3 1.752,73 250,00 1.502,73 42.448,32
4 1.787,78 250,00 1.537,78 21.648,64
5 1.823,54 250,00 1.573,54 0,00
Totale 5 anni 105.204,93 15.000,00 90.204,93

Importi in euro. Simulazione aPensione. Ipotesi: montante interamente imponibile (contributi dedotti e TFR) maturato dal 2007; rendimento netto del 2% annuo capitalizzato mensilmente; rata ricalcolata a ogni scadenza come montante disponibile diviso rate residue. Importi arrotondati al centesimo.

Tre cose si leggono nella tabella. La ritenuta è uguale su ogni rata, 250 euro: l’imponibile da 100.000 euro si consuma in 60 parti uguali da 1.666,67 euro e su ciascuna si applica il 15%. I rendimenti maturati durante l’erogazione, 5.205 euro in tutto, sono tassati nel fondo con l’imposta sul risultato di gestione e non subiscono la ritenuta: è per questo che la rata netta cresce da circa 1.420 euro della prima a circa 1.590 euro dell’ultima. E con un rendimento zero la rata sarebbe fissa: 1.666,67 euro lordi, 1.416,67 netti.

Lo stesso iscritto con 15 anni di partecipazione o meno pagherebbe il 20%: 333,33 euro di ritenuta al mese, 20.000 euro in cinque anni, e una rata netta media di circa 1.420 euro. Se il comparto perdesse valore, le rate scenderebbero in proporzione.

Come abbinarla alla quota in capitale

La regola generale non è cambiata: al pensionamento si può chiedere in capitale fino al 50% del montante e il resto va convertito in rendita. La Legge di Bilancio aveva alzato la quota al 60%, ma l’articolo 16-ter del decreto-legge n. 62 del 2026, convertito dalla legge n. 112 del 2026, l’ha riportata al 50%. Sulla metà che prima andava obbligatoriamente in rendita vitalizia si inserisce ora l’erogazione frazionata.

Le combinazioni possibili sono quindi due: 100% in erogazione frazionata, oppure fino al 50% in capitale subito e il resto a rate. La seconda ha un vantaggio fiscale evidente, perché la quota in capitale sconta l’aliquota ordinaria. Chi vuole che il montante continui a lavorare nel comparto il più a lungo possibile può invece preferire la prima.

Imposta complessiva su 100.000 euro imponibili, 35 anni di iscrizione

  • 100% in erogazione frazionata: 15% su 100.000 euro = 15.000 euro.
  • 50% in capitale e 50% in erogazione frazionata: 9% su 50.000 euro + 15% su 50.000 euro = 4.500 + 7.500 = 12.000 euro.
  • 50% in capitale e 50% in rendita a durata definita o prelievi liberi: 9% su 100.000 euro = 9.000 euro, ma la seconda metà si distribuisce su un numero di anni pari alla speranza di vita residua ISTAT, in genere poco meno di vent’anni a 67 anni, non sui cinque scelti dall’iscritto.

Resta l’eccezione di sempre: se la rendita ottenibile convertendo almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale (273,12 euro al mese nel 2026), l’intera posizione può essere liquidata in capitale, con l’aliquota ordinaria. In quel caso l’erogazione frazionata serve a poco.

Se si muore prima della fine del piano

È uno dei motivi per cui la nuova prestazione interessa. Con la rendita vitalizia semplice il capitale ceduto all’assicuratore non torna a nessuno; con l’erogazione frazionata il montante non ancora erogato viene riscattato dai soggetti designati nella richiesta, secondo il comma 3-quinquies dell’articolo 11. Per questo la designazione è una condizione di accesso e non un dettaglio: senza, il fondo non può avviare il piano.

Si possono indicare gli eredi, il coniuge, i figli o altre persone, come già avviene per il riscatto in caso di morte durante la fase di accumulo. Chi ha situazioni familiari articolate ha qui uno strumento di pianificazione in più, da usare con la stessa attenzione che si mette in un testamento.

Cosa non si può più fare dopo la prima rata

  • Cambiare idea. Fino alla liquidazione della prima rata la scelta si può revocare; dopo è irrevocabile. L’unica via d’uscita è convertire il montante residuo in una rendita vitalizia, immediata o differita, presso il fondo o trasferendolo a un’altra forma.
  • Chiedere anticipazioni, riscatti, trasferimenti o la RITA. La posizione è in fase di erogazione: resta possibile solo il cambio di comparto.
  • Versare altri contributi, salvo che si inizi un nuovo rapporto di lavoro con un nuovo TFR da destinare al fondo.

I costi a carico dell’iscritto devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute, e il fondo deve pagare entro i termini del proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta.