Cinquecento euro al mese se sei al 41 bis, 800 se sei un detenuto comune. Da otto anni il ministero della Giustizia difende questa differenza come presidio antimafia. La Cassazione non l’ha ritenuta tale. Con la sentenza n. 3156 della Prima sezione penale, decisa in camera di consiglio il 10 luglio e depositata il 5 ottobre scorso, i giudici supremi hanno rigettato il ricorso del ministro contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Rimane valido quanto stabilito dai giudici di sorveglianza: quel tetto ridotto, imposto ai soli reclusi in regime differenziato, è una limitazione che le esigenze di sicurezza pubblica non bastano a giustificare.
La storia comincia con un reclamo. Un detenuto sottoposto al 41 bis, per il quale è competente il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, contesta ai sensi dell’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario il limite mensile di 500 euro per gli acquisti. Il 3 luglio 2025 il magistrato gli dà ragione. L’Amministrazione penitenziaria impugna, e il 5 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma respinge il reclamo con un ragionamento concreto: le somme del peculio mensile restano contenute, si possono spendere soltanto per certe categorie di beni, nessuno dei quali di lusso, e anche con il limite più alto continuano a impedire che qualcuno si costruisca posizioni di supremazia dentro i gruppi di socialità. Gruppi che al 41 bis, per legge, non superano le quattro persone.
Per i giudici di sorveglianza, tra Viterbo e Roma, la scelta dell’amministrazione è irragionevole. Crea una disparità di trattamento con i detenuti comuni e la giustifica con un pericolo, quello che il recluso imponga la propria supremazia sugli altri, che alla prova dei fatti non risulta. Due le ragioni indicate: la modestia dell’incremento del peculio e la rigidità delle norme che regolano gli acquisti al 41 bis. Da qui la decisione di disapplicare la circolare e mettere tutti, ordinari e speciali, nella stessa condizione.
Per capire come la questione sia arrivata fino a piazza Cavour bisogna tornare all’autunno del 2018. Con una lettera circolare dell’11 ottobre di quell’anno, il Dap aggiorna la precedente circolare del 6 agosto 2013. Dal primo novembre il tetto massimo mensile per acquisti e corrispondenza passa da 500 a 800 euro, quello settimanale da 150 a 200. Includendo la corrispondenza epistolare, elettronica, telefonica e telegrafica si sale a 900 euro al mese e 225 a settimana. Passano quindici giorni. Il 26 ottobre la Direzione generale dei detenuti e del trattamento precisa che l’aumento non vale per chi sta al 41 bis. La motivazione arriva quasi un anno dopo, con una nota del 12 agosto 2019: bisogna «evitare che il detenuto possa acquistare presso il carcere quantità e qualità di generi tali da dimostrare e/o imporre il suo carisma e lo spessore criminale, al resto della popolazione carceraria».
È la stessa tesi che l’Avvocatura dello Stato ha portato in Cassazione, con un unico motivo articolato. Secondo il ministero il Tribunale avrebbe messo la propria valutazione al posto di quella dell’amministrazione, disapplicando le circolari senza spiegarne le criticità. Il tetto differenziato sarebbe ragionevole e attuazione dell’articolo 41-bis, comma 2 quater, lettera c). Il detenuto al carcere duro è più pericoloso, e chi ha più soldi rischia di comprarsi prestigio criminale. Il ricorso aggiungeva un passaggio curioso: la misura non sarebbe afflittiva, perché l’aumento del 2018 era un adeguamento al costo della vita riservato a chi ha maggiore libertà di acquisto, mentre al 41 bis i prodotti acquistabili sono di meno e le regole per ricevere e spedire denaro più rigide. Infine il rovesciamento: sarebbe proprio l’aumento a creare disparità, permettendo ai detenuti speciali di accumulare più denaro degli altri.
Lo stesso tetto per tutti i detenuti
Nemmeno la procura generale ha condiviso questa impostazione. Con la requisitoria scritta arrivata in cancelleria il 12 giugno, la sostituta procuratrice generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. Il collegio presieduto da Barbara Calaselice, relatrice Eva Toscani, ha scelto il rigetto, dando continuità a due precedenti della stessa sezione: la sentenza Pesce, n. 25378 del 24 marzo 2021, e la sentenza Zagaria, n. 47008 del 20 novembre 2024. La base è l’articolo 3 dell’ordinamento penitenziario, che si intitola «Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati» e stabilisce che negli istituti è assicurata «parità di condizioni di vita». Lo stesso articolo affida al regolamento i limiti sul peculio. La ragione la spiega la Corte: evitare che chi entra in carcere già forte sul piano economico si avvantaggi sugli altri, assumendo posizioni di «potere di fatto». Poi c’è l’articolo 25 sul peculio, e c’è l’articolo 57, comma 6, del regolamento di esecuzione, il d.P.R. 230 del 2000, che incarica il Dap di fissare all’inizio di ogni anno le somme spendibili. Il tetto nasce come strumento contro le gerarchie interne. Vale per tutti.
La Cassazione riconosce che stabilire i limiti di spesa spetta all’Amministrazione e che il detenuto non vanta un diritto soggettivo a una soglia minima. Una disciplina diversa per il 41 bis deve però trovare giustificazione, in una lettura costituzionalmente orientata, nelle finalità proprie del regime speciale: tagliare i legami con il clan di riferimento e impedire che in carcere si riproducano le dinamiche mafiose fatte di fidelizzazione, sottomissione, riaffermazione del potere. Qui la sentenza richiama la Corte costituzionale n. 186 del 2018, quella che fece cadere il divieto di cuocere cibi al 41 bis. Il giudice di merito ha accertato, in fatto, che quelle dinamiche non si alimentano con un aumento limitato della somma spendibile, accessibile a tutti i detenuti nella stessa misura. Una valutazione che per la Cassazione è «non solo plausibile in fatto, ma anche giuridicamente corretta».
A smontare l’argomento dell’accumulo ci pensa il regolamento stesso. L’articolo 14 del d.P.R. 230 del 2000 stabilisce che gli oggetti personali si comprano o si ricevono «in misura non eccedente le normali esigenze dell’individuo», che i generi alimentari non devono superare in quantità «il fabbisogno di una persona», e che il detenuto «non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale». Con regole così, trecento euro in più al mese non consentono di fare magazzino di sopravvitto e distribuire favori in sezione. Sul ricorso il giudizio è netto: ribadisce le ragioni dell’amministrazione in modo reiterativo e a-specifico, senza intaccare una motivazione che la Corte definisce corretta e condivisibile. Niente condanna alle spese, perché la parte ricorrente è pubblica, come indicato dalle Sezioni unite Tuttolomondo.
Resta una questione che la sentenza fa emergere. Il ministero stesso ha ammesso che l’aumento del 2018 serviva ad adeguare il tetto al costo della vita. Il carrello del sopravvitto rincara anche per chi vive al carcere duro, e chi è recluso lì compra comunque dentro un elenco di prodotti più corto e con regole più strette. Il 41 bis esiste per spezzare il filo tra il capo detenuto e l’organizzazione fuori. Usarlo per tenere più stretta la borsa della spesa significa spostarlo, senza dirlo, verso la pura afflizione. Il confine lo aveva tracciato la Consulta con la sentenza sui fornelli. Dopo le pronunce Pesce e Zagaria, la Prima sezione lo ricorda di nuovo all’amministrazione penitenziaria.
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