IMPUGNAZIONI
Sezione I, ordinanza 12 settembre 2026 n. 25245 – Pres. Giusti; Rel. Scalia; Ric. N.F.; Controric. M.I.
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Errore di fatto revocatorio – Presupposti.
(Cpc, articolo 395)
IL PRINCIPIO
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’articolo 395 n. 4 del cpc, richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile, concernente un punto non controverso e non oggetto di valutazione, tale da determinare una divergenza tra quanto affermato nella decisione e quanto risulta dagli atti.
Come ancora recentemente ricordato dalla Suprema Corte (Cassazione n. 10386/26 e n. 10184/18), il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 391-bis e 395, comma 1, n. 4, del cpc, è inammissibile quando è diretto a censurare oltre all’errore sul fatto che abbia costituito “terreno di discussione” tra le parti nel giudizio di legittimità, l’errore formatosi sulla base dell’interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto, nella sua non auto-evidenza e quindi destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d’appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto
. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Sezione lavoro, ordinanza 10 settembre 2026 n. 25182 – Pres. Doronzo; Rel. Amendola; Ric. A.G.; Controric. U. spa
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Revocazione – Pubblica udienza – In presenza di rilevante questione di diritto – Sussiste. (
cpc, articoli 375, 380 bis, 391 quater e 394)
All’esito della riformulazione dell’articolo 375 del cpc operata dal Dlgs 149/2022, la Corte di cassazione pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex articolo 391 quater del cpc e di particolare rilevanza della questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio ex articolo 380 bis 1 del cpc, «in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza» (articolo 375, comma 2, n. 4 quater). La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondo cui i ricorsi sono «normalmente» destinati ad essere definiti nel rispetto delle forme previste dall’articolo 380 bis 1 del cpc, ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dello stesso articolo 375, la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del potere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolare rilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questione medesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, ma anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata ad enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, sia pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversità rispetto a quelle già vagliate. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Sezione lavoro, sentenza 10 settembre 2026 n. 25178 – Pres. Doronzo; Rel. Amendola; Pm (conf.) Sanlorenzo; Ric. R.D.; Controric. F.I.L.T.V.
Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro – Diritti di informazione e consultazione dei rappresentati dei lavoratori – Violazione – Condotta antisindacale
. (Dlgs 25/07, articoli 1 e 3; Cc, articolo 1372)
Il datore di lavoro deve, dunque, in ogni caso predisporre modalità idonee ad assicurare l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Il rifiuto aprioristico di ogni interlocuzione, ove impedisca in radice l’attuazione di obblighi legali di informazione e consultazione, incide sulla capacità del sindacato di svolgere la propria funzione rappresentativa e può integrare una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei diritti del lavoratore. Il datore non aderente resta libero di adottare modalità diverse da quelle previste dalla contrattazione collettiva, purché idonee a rendere effettivi i diritti di informazione e consultazione stabiliti dalla legge; il contratto collettivo di settore può offrire un ragionevole termine di riferimento per individuare modalità tecnicamente adeguate. (M.Pis.)
Sezione lavoro, ordinanza 4 settembre 2026 n. 24995 – Pres. Tricomi; Rel. Casciaro; Ric. D.M.L.; Controric. ASREM
Diritti e obblighi dei datori e dei prestatori di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Irrinunciabilità – Perdita del diritto – Presupposti.
(Dlgs 165/01, articolo 68; Dl 95/12, articolo 5)
Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è strettamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancato godimento alla cessazione del rapporto, gravando sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di averne consentito l’effettiva fruizione. La perdita del diritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto ove il datore di lavoro provi di avere invitato il lavoratore a goderne, se necessario formalmente, e di averlo contestualmente avvisato – in modo accurato e in tempo utile – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie sarebbero andate perdute alla scadenza del periodo di riferimento o di riporto. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25079 – Pres. Di Marzio; Rel. Caiazzo; Ric. D.L.A.; Controric. B.B.P.M. spa
Inadempimento – Segnalazione alla centrale rischi – Nozione d’insolvenza – Differenza da quella fallimentare.
(Dlgs 385/93, articoli 53, 67, 107 e 108)
Ai fini della segnalazione alla centrale rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del credito. (M.Pis.)
Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25028 – Pres. Di Marzio; Rel. Vitrò; Ric. N.J.; Controric. C.R.B. a r.l.
Remissione del debito – Forma – Manifestazione tacita – Ammissibilità. (Cc, articoli. 2495 e 2727)
La remissione del debito, quanto alla forma, non richiedendo una forma solenne, in difetto di un’espressa previsione normativa, può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, a condizione però che gli stessi siano tali da esprimere in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultanti da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito. (M.Pis.)
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2026 n. 25154 – Pres. Esposito; Rel. Marchese; Pm () Visonà; Ric. S.A.S.; Controric. INPS
Pensione – Ratei indebitamente corrisposti – Difetto di comunicazione del pensionato – Ammissibilità dell’azione di ripetizione.
(Cc, articolo 2033; Legge 88/89, articolo 52; Legge 412/91, articolo 13)
Ai fini della configurabilità o meno di un errore imputabile all’Ente, la condotta che può esigersi dall’Istituto attiene al controllo di effettività dei dati dichiarati dall’assicurato, al momento della domanda amministrativa; l’obbligo di diligenza non può spingersi invece fino a pretendere una verifica di persistenza della condizione dichiarata; la sopravvenienza di circostanze che modificano la situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione non è conoscibile dall’Istituto se non segnalata dal pensionato; pertanto, in difetto di segnalazione, l’Ente, indipendentemente dal momento in cui viene a conoscenza della realtà della situazione, può ripetere i ratei di pensione indebitamente corrisposti, nei limiti, s’intende, della prescrizione del proprio credito. (M.Pis.)
PRIVACY
Sezione I, ordinanza 8 settembre 2026 n. 25117 – Pres. Giusti; Rel. Tricomi
Privacy in generale – Conformità della prestazione al modello normativo – Dichiarazione scritta riguardante più questioni – Necessità della distinzione.
(Cpc, articoli 115, 157 e 246)
L’accertamento della conformità della prestazione del consenso al modello normativo, cui il giudice è tenuto in caso di contestazione, invero, deve passare attraverso la verifica della ricorrenza degli elementi qualificanti, come espressamente richiesti dall’articolo 4 del GDPR, quale manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato e l’onere della relativa prova ai sensi dell’articolo 7 del GDPR grava sul titolare del trattamento dei dati basato sul consenso. Quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione. (M.Pis.)
PROVA CIVILE
Sezione III, ordinanza 7 settembre 2026 n. 25103 – Pres. De Stefano; Rel. Valle; Ric. C.P.S.D.P.; Controric. T.A.
Prova documentale – Disconoscimento di copie fotostatiche – Contestazione inequivoca – Necessità.
(Cpc, articolo 214; Cc, articoli 1705, 1722, 2935 e 2946)
Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’articolo 2719 del codice civile, impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco qual è il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale. (M.Pis.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25048 – Pres. Di Marzio; Rel. Ruggiero; Ric. M.I.M.S.; Controric. C.M.
Servizi pubblici – Accesso ai dati della P.A. – Gratuità delle informazioni necessarie ai fini istituzionali – Conseguenze.
(Dpr 445/00, articolo 43; Dlgs 82/05, articoli 48 e 50)
In tema di accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, il principio di gratuità della circolazione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali, desumibile dagli articoli 43, comma 4, del Dpr n. 445 del 2000 e 50 del Dlgs n. 82 del 2005, impedisce che l’amministrazione titolare del dato possa assoggettare ad oneri economici l’amministrazione richiedente, neppure mediante la qualificazione come servizio autonomo degli strumenti informatici e delle modalità tecniche indispensabili per la consultazione e la fruizione delle informazioni richieste. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Sezione I, ordinanza 4 settembre 2026 n. 25000 – Pres. Giusti; Rel. Abete; Ric. P.A.B.; Controric. T.M.
Danno – Da fatto illecito – Responsabilità solidale tra i responsabili – Occupazione usurpativa di immobile – Responsabilità solidale tra l’ente che ha appreso il bene e quello che ha conservato l’occupazione del medesimo – Necessità.
(Cc, articoli 1292, 2043 e 2055)
Nelle obbligazioni da fatto illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, sussiste la responsabilità solidale di tutti coloro che abbiano concorso a cagionare il danno; e secondo cui tale solidarietà sussiste sul presupposto di un concorso di più cause concorrenti in uno stesso evento dannoso e non anche quando le attività degli asseriti compartecipi siano reciprocamente indipendenti. Pertanto, sullo specifico terreno dell’occupazione usurpativa, la titolarità passiva dell’obbligazione aquiliana va riconosciuta non solo all’ente che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche a tal fine necessarie ed all’esecuzione dell’opera pubblica, ma anche all’ente che conserva l’occupazione senza titolo dell’immobile. (M.Pis.)
SANZIONI
Sezione II, sentenza 10 settembre 2026 n. 25169 – Pres. Vincenti; Rel. Cavallari; Pm (conf.) Postiglione; Ric. Consob; Int. V.A.
Amministrative – Opposizione – Sanzione per violazione del Tub o del Tuf – Quantificazione della stessa da parte del giudice nei limiti edittali – Ammissibilità.
(Tuf, articolo 187 ter; Legge 689/81, articolo 20)
Nel procedimento di opposizione concernente l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del Tub o del Tuf, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l’entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall’articolo 11 della legge n. 689 del 1981. (M.Pis.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Sezione I, ordinanza 8 settembre 2026 n. 25137 – Pres. Scoditti; Rel. Romano; Ric. C.A.T. soc. coop. p.a.; Controric. A.C. snc
Società cooperative – Recesso del socio – Clausola statutaria richiedente l’autorizzazione del consiglio di amministrazione – Condizione di efficacia – Sussiste.
(Cc, articoli 1359, 2352 e 2596)
In tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest’ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell’organo societario, risulta applicabile l’articolo 1359 del codice civile, in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia. (M.Pis.)
TITOLI DI CREDITO
Sezione I, ordinanza 6 settembre 2026 n. 25014 – Pres. Di Marzio; Rel. Falabella; Ric. P.I. spa; Controric. C.P.
Buoni postali fruttiferi – Regime giuridico – Mancato rimborso – Prescrizione decennale – Effetti.
(Dl 34/20, articolo 34; Dl 104/20, articolo 72; Cc, articolo 2946)
In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’articolo 3 del Dm. 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del foglio suddetto. (M.Pis.)
VENDITA
Sezione II, sentenza 8 settembre 2026 n. 25139 – Pres. Falaschi; Rel. Giannaccari; Pm (conf.) Cardino; Ric. T. srl; Controric. S. srl
Risoluzione del preliminare di vendita – Azioni proposte dal promittente venditore – Differenza con quella proposta dal promissario acquirente – Contenuto.
(Cc., articoli 12233, 1227, 1480 e 1489)
In materia di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, mentre l’azione proposta dal promittente venditore per l’inadempimento del promissario acquirente implica che il danno, dovuto per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, sussista in re ipsa e non necessita, quindi, di prova, l’azione risarcitoria proposta dal promissario acquirente per l’inadempimento del promittente venditore, implica che i danni richiesti, quand’anche da liquidarsi in via equitativa, spettino soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e possano esser liquidati esclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che si assume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza. (M.Pis.)
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