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Il 22 settembre 2026 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno siglato l’accordo integrativo e modificativo del Ccnl Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi (Codice Cnel H05Z) con effetto a decorrere dal 1º ottobre 2026. Vai al testo dell’accordo
Retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- paga base nazionale conglobata;
- eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
- premi di risultato variabili;
- scatti di merito, professionalità o anzianità;
- altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
I nuovi minimi retributivi sono consultabili nella Banca dati.
Assorbimenti
Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi di rinnovo del Ccnl, salvo che l’assorbimento sia stato espressamente previsto all’atto della concessione.
Indennità di cassa e maneggio di denaro
La percentuale per l’indennità di cassa e maneggio denaro viene elevata al 6%.
Indennità di vacanza contrattuale
L’indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente e viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
Indennità di qualificazione
Al lavoratore che sia in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un’indennità di qualificazione che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore.
In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l’importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.
Indennità di reperibilità
Viene introdotta l’indennità di reperibilità pari ad € 7,75 per ogni giornata feriale e € 10,33 in caso di giornata festiva.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento nel seguente ammontare.
| Livello | Importo |
| Quadro A | € 41,00 |
| Quadro B | € 40,00 |
| 1 | € 38,00 |
| 2 | € 37,00 |
| 3 | € 35,00 |
| 4 | € 34,00 |
| 5 | € 33,00 |
| 6S | € 32,00 |
| 6 | € 31,00 |
| 7 | € 30,50 |
Gli scatti maturano con una cadenza quadriennale e per un massimo di 6 scatti.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24 e le ore 6 e può essere prestato entro la soglia di 260 ore annuali.
Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione.
Per le prestazioni straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto:
- straordinario diurno feriale: 30%;
- straordinario notturno (24-6): 60%.
Il 100% del monte ore straordinario può confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno l’intervallo tra le 23.00 e le 6.00.
Non va considerato notturno il lavoro prestato:
- per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;
- in regime di flessibilità dell’orario di lavoro;
- per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
Articolazione orario di lavoro
Ferma restando la durata normale di 40 ore settimanali (44 per il personale non impiegatizio degli Stabilimenti Balneari), nell’ambito dell’articolazione multiperiodale la prestazione potrà avere una durata massima di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Flessibilità
La maggiorazione per le ore lavorate in eccedenza a quelle programmate e non recuperate entro il 31 dicembre di ogni anno viene fissata al 25%, salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova viene così modificata:
- 180 giorni Quadro A e B;
- 150 giorni livello 1;
- 75 giorni livello 2;
- 45 giorni livello 3;
- 30 giorni livelli 4 e 5;
- 20 giorni livello 6S;
- 15 giorni livelli 6 e 7;
- 10 giorni personale degli stabilimenti balneari.
Il personale che entro 2 anni viene riassunto con la medesima qualifica e presso la stessa azienda, sarà dispensato dal periodo di prova qualora l’abbia già superato.
Al personale assunto fuori provincia che durante o alla fine della prova sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Fermi rimanendo i limiti massimi, per gli operai assunti in part time verticale il periodo di prova non potrà superare 3 mesi.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.
Nel part time, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale il periodo di prova si calcola tenendo conto solo dei periodi di lavoro in cui la prestazione viene effettivamente resa.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. e, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti superiori a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli superiori a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto.
In caso di sopravvenienza di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.
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