Veranda abusiva: quando l’ordine di demolizione resta valido. | Articoli


La Cassazione conferma l’ordine di demolizione di una veranda abusiva e di un vano accessorio, chiarendo che il diritto all’abitazione va bilanciato con la tutela del territorio e dell’ambiente. La rimozione è proporzionata quando riguarda pertinenze e l’abitazione principale resta concretamente utilizzabile.


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Il diritto all’abitazione merita tutela, ma non può trasformare un abuso edilizio in un’opera intoccabile ecco perché anche una veranda essenziale alla vita quotidiana può essere demolita se non compromette l’uso dell’abitazione principale. Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione inerente a un ordine di demolizione relativo a una veranda abusiva e a un piccolo vano accessorio. Il ricorrente, anziano e invalido, chiedeva di bloccare la demolizione perché la veranda era usata come cucina ed era l’ambiente più luminoso della casa. Poiché l’abitazione principale restava utilizzabile e le opere erano qualificate come pertinenze, la demolizione è stata considerata proporzionata. Quindi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.


Veranda abusiva: il ricorso contro l’ordine di demolizione

Il ricorrente della sentenza aveva chiesto di annullare o revocare l’ordine di demolizione relativo a una veranda in cemento armato di circa 15 metri quadrati e a un piccolo vano di 3 metri quadrati. La Corte d’appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta quindi si arriva in Cassazione, invocando il principio di proporzionalità e il diritto all’abitazione. Il ricorrente, di età avanzata, aveva rappresentato una situazione personale particolarmente delicata ossia una grave invalidità visiva e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. In base a ciò la difesa sosteneva che la veranda era adibita a cucina e costituiva l’unico ambiente realmente luminoso della casa, quello nel quale il ricorrente trascorreva gran parte del tempo. Da qui la richiesta di considerare la demolizione eccessivamente gravosa rispetto alle concrete esigenze abitative del proprietario.

La veranda deve essere demolita se l’abitazione principale resta utilizzabile

La Cassazione dichiarando il ricorso inammissibile precisa che “(…) il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. (…) Nel caso di specie la demolizione, come emerge dal provvedimento impugnato, riguarda una veranda in cemento armato e un vano di mq 3, entrambi costituenti “pertinenze” dell’abitazione principale, che, come riportato nel provvedimento impugnato, non precludono, in caso di esecuzione dell’ordine, l’utilizzo dell’abitazione principale (rispetto alla quale non risultano contestati ulteriori abusi). (…) Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha altresì fatto buon governo dell’orientamento interpretativo svolto da questa Corte, per la quale il principio convenzionale di proporzione impone al giudice interno di concedere all’interessato il tempo per sanare l’illecito o individuare una soluzione abitativa alternativa (…), evidenziando che tra il passaggio in giudicato della sentenza (30 marzo 2005) e l’avvio dell’esecuzione (30 luglio 2019) è intercorso un arco temporale non esiguo, ulteriormente differito al 31 ottobre 2025 per l’espletamento dell’accertamento peritale propedeutico.”
Il diritto all’abitazione è importante ma non è assoluto e può essere limitato quando occorre tutelare il territorio, l’ambiente e il rispetto delle regole edilizie. In questo caso la demolizione riguarda una veranda in cemento armato e un piccolo vano di 3 mq, qualificati come pertinenze della casa. I giudici hanno quindi ritenuto che la loro rimozione non impedisca di continuare a vivere nell’abitazione principale, sulla quale non risultano altri abusi. La Corte ha inoltre valorizzato il lungo tempo trascorso, ritenuto idoneo a consentire all’interessato di valutare la sanatoria dell’illecito, ove praticabile, oppure una soluzione abitativa alternativa. In base a ciò il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Le condizioni personali devono essere valutate, ma non possono da sole rendere intoccabile un’opera abusiva. Se la demolizione riguarda un volume accessorio e non compromette la concreta utilizzabilità dell’abitazione principale, il ripristino della legalità edilizia può prevalere sul diritto di abitazione.

Scarica la sentenza in allegato

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FAQ TECNICHE: Veranda abusiva, demolizione e diritto all’abitazione | Ingenio

1. Quando una veranda può essere considerata abusiva?
Una veranda è abusiva quando viene realizzata in assenza del titolo edilizio richiesto oppure in difformità da quello assentito. La qualificazione dell’intervento deve essere effettuata sulla base delle sue caratteristiche concrete, quali chiusura, struttura, incremento di superficie o volume e trasformazione dell’organismo edilizio. Non è corretto presumere che ogni veranda abbia automaticamente lo stesso regime autorizzativo. [Verificare specifica tecnica/norma in relazione all’intervento concreto].

2. Il diritto all’abitazione impedisce la demolizione di un abuso edilizio?
No. Secondo la Cassazione il diritto all’abitazione, ricondotto agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non ha carattere assoluto. Deve essere bilanciato con l’ordinato sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente, verificando necessità e proporzionalità della demolizione. Senato

3. Qual è la norma di riferimento per l’ordine giudiziale di demolizione?
Il riferimento centrale è l’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001: per le opere abusive contemplate dall’articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione se questa non sia stata altrimenti eseguita. 

4. Quali elementi rendono proporzionata la demolizione?
La valutazione non dipende da un solo parametro. La giurisprudenza considera, tra l’altro, l’effettiva incidenza dell’opera sulle esigenze abitative, la possibilità di continuare a utilizzare l’immobile, il tempo avuto per tentare una regolarizzazione ove giuridicamente possibile o reperire una soluzione alternativa e le circostanze concrete dell’interessato. 

5. Una veranda utilizzata come cucina diventa indispensabile e quindi non demolibile?
Non necessariamente. Nel caso n. 22009/2026 la veranda di circa 15 m² era utilizzata come cucina ed era indicata come ambiente particolarmente luminoso, ma la Cassazione ha rilevato che la demolizione non impediva l’utilizzo dell’abitazione principale. La destinazione concretamente attribuita a un abuso non basta quindi, da sola, a paralizzarne la rimozione. 

6. Le condizioni di età, disabilità o ridotta mobilità devono essere considerate?
Sì, sono elementi rilevanti nella valutazione concreta della proporzionalità, ma non determinano automaticamente l’inefficacia dell’ordine. Nel caso esaminato la ricorrente aveva 86 anni, un grave deficit visivo e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; tali circostanze furono esaminate senza che venisse meno l’eseguibilità della demolizione. 

7. Quali errori deve evitare il tecnico davanti a una veranda priva di titolo?
Occorre evitare di qualificare automaticamente la veranda come semplice “pertinenza”, presumere che piccole dimensioni significhino irrilevanza edilizia o ritenere che manutenzione, uso prolungato o necessità familiare sanino l’abuso. Il tecnico deve ricostruire titolo originario, stato legittimo, caratteristiche dell’opera, eventuali possibilità di regolarizzazione e incidenza della demolizione sull’edificio principale. 


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