Aggravamento del Rischio Assinews.it


GIURISPRUDENZA

E’ sufficiente il potenziale aumento dell’esposizione

Autori: Laura Opilio e Carlotta Paton
ASSINEWS 389 – Ottobre 2026

Con la sentenza n. 3919/2026, la Corte di Cassazione chiarisce i criteri di valutazione dell’aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 c.c., nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile. La Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello, afferma che il trasferimento di un’attività sanitaria in una struttura più ampia, caratterizzata da una maggiore capacità ricettiva e da un potenziale incremento dell’utenza, può integrare un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 c.c.

Tale valutazione deve essere effettuata ex ante e non sulla base dell’effettivo andamento delle richieste risarcitorie. Né può escludersi l’aggravamento del rischio per il solo fatto che l’attività svolta dall’assicurato sia rimasta invariata. La pronuncia si segnala altresì per l’importante precisazione in tema di onere della prova: spetta all’assicurato dimostrare di aver tempestivamente comunicato il mutamento ovvero la previa conoscenza dello stesso in capo all’assicuratore, e non a quest’ultimo provare di aver ignorato le circostanze rilevanti ai fini dell’aggravamento.

Il quadro normativo di riferimento

L’aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione è disciplinato dall’art. 1898 c.c., che impone all’assicurato l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. Tale obbligo risponde alla necessità di preservare l’equilibrio sinallagmatico del rapporto assicurativo: poiché il premio è calcolato in funzione del rischio assunto, ogni variazione significativa di quest’ultimo altera la proporzionalità tra la prestazione dell’assicuratore e il corrispettivo ricevuto, pregiudicando la causa concreta del contratto. In seguito a tale avviso, l’assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’assicurato, entro il termine di un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso, o ha avuto conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Qualora il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore abbia avuto conoscenza dell’aggravamento o prima che siano decorsi i termini per l’esercizio del recesso, la prestazione indennitaria è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se il maggior rischio fosse stato conosciuto. Laddove, invece, l’assicurato abbia omesso dolosamente di comunicare l’aggravamento, l’assicuratore non è tenuto a pagare alcun indennizzo.

Il concetto di aggravamento del rischio può assumere, come chiarito dalla Corte nella pronuncia in esame, due distinte connotazioni: da un lato, l’aumento della probabilità dell’avverarsi del rischio e, dall’altro, l’aumento della gravità del danno, entrambi rilevanti ai fini dell’art. 1898 c.c. Nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile, il rischio consiste nell’esposizione del patrimonio dell’assicurato all’assunzione di obbligazioni risarcitorie nei confronti di terzi danneggiati (Cass. n. 18317/2015). Ciò comporta che la valutazione dell’aggravamento del rischio non possa limitarsi a considerare la tipologia dell’attività svolta dall’assicurato — che ben potrebbe rimanere invariata — ma debba estendersi a tutti i fattori che incidano sulla probabilità di realizzazione del rischio ovvero sulla gravità del danno potenziale.

Precisa la Cassazione che l’entità del rischio assicurato incide inevitabilmente sull’assetto di interessi che le parti hanno inteso regolare e permea la causa concreta del contratto, sicché la variazione quantitativa dell’utenza di una struttura sanitaria, anche solo potenziale, può assumere rilevanza sia con riguardo all’essenza stessa del contratto di assicurazione ex art. 1917 c.c., sia all’obbligo dell’assicurato di comunicare l’aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c.

Il caso

La vicenda trae origine dal decesso di un paziente, avvenuto mentre era ricoverato presso la struttura ospedaliera a causa di un’emorragia interna provocata dall’esecuzione di una biopsia epatica effettuata dal personale sanitario in vista di un possibile trapianto di fegato. I congiunti del defunto avevano agito in giudizio nei confronti dell’ente ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande risarcitorie, condannando l’ente ospedaliero al risarcimento dei danni e la compagnia assicurativa a tenere indenne la struttura ospedaliera in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile. La compagnia assicurativa proponeva gravame, eccependo che, a partire dalla fine del 2012, l’attività sanitaria originariamente assicurata era stata trasferita ad una struttura di dimensioni significativamente maggiori e che di fatto, quindi, fosse stato assicurato un rischio nuovo e diverso, con conseguente invalidità della polizza e che, in ogni caso, erano stati violati gli artt. 1892 e 1898 c.c.

La Corte d’appello aveva rigettato integralmente il gravame della compagnia assicuratrice, sulla base dei seguenti tre argomenti principali:

  1. il semplice trasferimento dell’attività sanitaria in una struttura oggettivamente più ampia non comporta automaticamente un mutamento del rischio assicurato poiché l’attività svolta dal contraente della polizza è la stessa e il rischio assicurato deve considerarsi immutato;
  2. sebbene il nuovo polo fosse in astratto idoneo ad erogare un maggior numero di prestazioni sanitarie per effetto della sua aumentata ricettività, non sussisteva prova che a fronte della aumentata potenzialità, nel periodo rilevante per il sinistro di specie, si fosse verificato un maggior numero di sinistri e casi di malpractice sanitaria rispetto al passato;
  3. l’eccezione di aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. è eccezione in senso stretto e, pertanto, è onere degli assicuratori provare di avere ignorato il trasferimento della sede sanitaria e che detto trasferimento abbia determinato un sensibile aggravamento del rischio; la Corte ritiene, nella specie, del tutto inverosimile che la compagnia assicurativa non fosse a conoscenza di detto trasferimento dell’attività sanitaria, facendo così discendere dal mancato superamento di tale onere un ulteriore argomento a sostegno del rigetto dell’eccezione.

Il ribaltamento operato dalla Corte di Cassazione

Accogliendo il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, la Corte di Cassazione cassa con rinvio la decisione impugnata, enunciando i seguenti rilevanti principi di diritto in materia di aggravamento del rischio assicurato.   In primo luogo, quanto alla nozione di aggravamento del rischio, la Suprema Corte censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’identità dell’attività svolta escluderebbe, di per sé, l’aggravamento del rischio, affermando che la valutazione dell’aggravamento del rischio non può arrestarsi alla constatazione che “l’attività è la stessa“. La Cassazione osserva che, a fronte di un incremento dell’utenza potenziale servita dal nosocomio, su un piano puramente statistico-probabilistico, non può che correlativamente aumentare, in misura pressoché identica, l’entità del rischio assicurato. Il Giudice di secondo grado, inoltre, come si è detto, aveva richiesto la dimostrazione che, nel periodo successivo al trasferimento, si fosse registrato un concreto aumento delle prestazioni erogate e dei casi di malpractice.

La Cassazione ribalta questa prospettiva, affermando che la valutazione dell’aggravamento del rischio deve essere effettuata con criterio ex ante, non rilevando il concreto andamento dei sinistri successivi al mutamento. È, infatti, solo la valutazione preventiva — osserva la Corte — che induce l’assicuratore a contrarre o a non contrarre, oppure a contrarre a un determinato premio anziché a un altro. Ne deriva che anche il solo incremento potenziale dell’utenza può assumere rilevanza sia ai fini della delimitazione del rischio assicurato ex art. 1917 c.c., sia con riguardo all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1898 c.c. Infine, anche sul fronte dell’onere della prova, la Cassazione capovolge l’impostazione della Corte d’appello, affermando che se da un lato grava sull’assicuratore l’onere di provare i fatti a sostegno dell’eccepito maggior rischio è altrettanto indubbio che gravi sull’assicurato l’onere di provare di aver immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi, ovvero la conoscenza dell’aggravamento del rischio diversamente acquisita da parte dell’assicuratore, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c.

La Cassazione precisa che, quand’anche la compagnia si fosse rappresentata l’imminenza del trasferimento dell’ospedale – come in sostanza prospettato dalla sentenza impugnata – la que- stione non sarebbe di per sé decisiva. Occorre infatti che dalla previa conoscenza del fatto materiale del trasferimento discenda, con valutazione riservata al giudice di merito, la consapevolezza dell’aumento del rischio in capo all’assicuratore per effetto di tale trasferimento. Si tratta di una distinzione sottile ma di grande rilievo pratico, che impone di valutare non già la conoscibilità del fatto storico, bensì la percezione della sua incidenza sul rischio assicurato.

Conclusioni

L’orientamento espresso dalla Suprema Corte è destinato a incidere sulla prassi assicurativa, nella misura in cui conferma e rafforza la centralità del dovere di cooperazione informativa gravante sull’assicurato, quale espressione del più generale principio di buona fede anche nella fase di esecuzione del contratto. Nel cassare con rinvio la decisione impugnata, la sentenza afferma i seguenti principi di diritto: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’aggravamento del rischio — che può manifestarsi come aumento della probabilità dell’avverarsi dello stesso ovvero della gravità del danno — dev’essere apprezzato con valutazione ex ante, dal momento che è tale valutazione che induce l’assicuratore a decidere se contrarre o meno e a quale importo fissare il premio.”

La Corte precisa inoltre che: “Grava sull’assicuratore l’onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell’assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l’aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull’assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.”

Laura Opilio (Partner responsabile dipartimento di Contenzioso e della Practice di Diritto delle Assicurazioni)
Carlotta Paton (Associate)

© Riproduzione riservata


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม