Sentenza Cassazione 22545/2026 – Pilastri, porticati e distanze minime


Un pilastro può diventare il punto dal quale verificare il rispetto dei 10 metri? Una differenza di appena 26 centimetri può imporre demolizioni e modifiche al fabbricato? Quali responsabilità possono emergere quando il progetto realizzato non rispetta i distacchi prescritti? E gli accertamenti compiuti dal Comune possono essere utilizzati in una successiva causa contro il professionista?

Sono le questioni al centro dell’ordinanza n. 22545/2026 della Corte di Cassazione, pubblicata il 1° luglio 2026, nata da una controversia sulla responsabilità professionale di un ingegnere incaricato della progettazione e della direzione dei lavori.

Pilastro a 9,74 metri: scattano sospensione, demolizione e ripristino

Una società aveva ottenuto in permuta un terreno edificabile per realizzare un fabbricato bifamiliare e, come corrispettivo dell’operazione, si era impegnata a costruire un altro edificio sul terreno confinante. Per l’intervento era stato incaricato un ingegnere come progettista e direttore unico dei lavori.

Durante l’esecuzione delle opere, però, l’Ufficio tecnico comunale effettuava alcuni sopralluoghi e rilevava diverse difformità rispetto al progetto assentito, tra cui anche la violazione delle distanze previste dal D.M. 1444/1968.

Gli accertamenti portavano prima alla sospensione dei lavori e poi all’adozione di un’ordinanza di demolizione, mentre parallelamente veniva avviato anche un procedimento penale. Per ripristinare la conformità, la società era costretta a demolire una parte del fabbricato, arretrando alcuni pilastri posti a meno di 10 metri dall’edificio antistante e riducendo di conseguenza il terrazzo soprastante e il porticato sottostante. Un dato assumeva particolare rilievo nel successivo giudizio: la distanza tra un pilastro del portico e l’altro edificio era stata accertata in 9,74 metri.

Dopo aver eseguito le opere di ripristino, la società agiva contro l’ingegnere chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inesatto adempimento dell’incarico professionale e la richiesta comprendeva i costi sostenuti per:

  • lavori necessari al ripristino delle distanze;
  • procedure amministrative conseguenti alle difformità;
  • ulteriori attività necessarie alla regolarizzazione;
  • parcelle degli altri professionisti intervenuti.

Il Tribunale di Savona accoglieva parzialmente la domanda e condannava il professionista, a titolo di responsabilità contrattuale, al pagamento di 23.522,29 euro, oltre accessori.

La controversia arrivava quindi davanti alla Corte di Cassazione.

Distanze non rispettate e responsabilità del tecnico: le contestazioni e la difesa

La contestazione mossa dalla società nei confronti dell’ingegnere riguardava direttamente l’adempimento dell’incarico professionale, poiché alcune opere realizzate sotto la sua supervisione avevano dovuto essere successivamente demolite e arretrate per ripristinare le distanze prescritte.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il mancato rispetto delle distanze aveva prodotto conseguenze economicamente quantificabili per il committente, tra cui demolizioni, modifiche delle opere già eseguite, attività amministrative e ulteriori prestazioni tecniche.

Particolare rilievo assumeva il posizionamento dei pilastri del porticato, che la società aveva dovuto arretrare perché collocati a distanza inferiore rispetto a quella richiesta, con conseguente riduzione anche del terrazzo soprastante e del portico sottostante. L’errore geometrico costituiva quindi il presupposto materiale della domanda risarcitoria.

Il professionista, dal canto suo, contestava che la violazione della distanza minima fosse stata adeguatamente dimostrata e metteva in discussione sia il metodo utilizzato per la misurazione, con riferimento al criterio lineare o radiale, sia l’impiego nel giudizio civile di documenti e risultanze provenienti dai precedenti procedimenti amministrativi e penali. Il principale nodo tecnico riguardava però il pilastro del porticato: secondo il ricorrente, l’art. 9 del D.M. 1444/1968 disciplina la distanza tra pareti finestrate ed edifici antistanti e, pertanto, un pilastro non avrebbe dovuto essere automaticamente assimilato a una parete né utilizzato come punto determinante per il calcolo della distanza.

La difesa tendeva quindi a ridimensionare la rilevanza costruttiva dell’elemento, sostenendo che non presentasse caratteristiche tali da incidere sul computo del distacco. Il professionista richiamava inoltre le proprie dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori, intervenute il 31 marzo 2014, e contestava l’estensione delle attività professionali che gli venivano imputate, con particolare riferimento al tracciamento dei fabbricati.

La decisione della Cassazione: non contano solo le pareti principali dell’edificio, ma anche pilastri e porticati quando sono elementi stabili della costruzione e non semplici parti decorative

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, lasciando così ferma la decisione dei giudici di merito.

Il punto centrale riguarda il calcolo delle distanze: non contano solo le pareti principali dell’edificio, ma anche pilastri e porticati quando sono elementi stabili della costruzione e non semplici parti decorative. La rilevanza, quindi, non è limitata alla parete principale: nel computo possono entrare anche elementi costruttivi stabili e non meramente ornamentali. Anche un solo segmento della parete, comprensivo del colonnato, può determinare la violazione se si trova a meno di 10 metri. Nel caso esaminato, il verbale comunale aveva accertato una distanza di 9,74 metri. Per la Suprema Corte, contestare questa misura o il metodo utilizzato avrebbe significato riesaminare fatti e prove già valutati nei precedenti gradi di giudizio, attività non consentita in Cassazione.

I giudici confermano inoltre che provvedimenti comunali, ordinanze, verbali e altri atti formati in procedimenti diversi possono essere utilizzati anche nel giudizio civile, purché siano valutati criticamente dal giudice.

Con l’inammissibilità del ricorso resta quindi ferma la responsabilità contrattuale già riconosciuta al professionista nei precedenti gradi di giudizio e il conseguente obbligo risarcitorio.

Quanto pesa il verbale comunale nell’accertamento della distanza?

Tra gli elementi centrali della controversia c’era il verbale di accertamento dell’illecito edilizio. Il professionista ne contestava la rilevanza, sostenendo anche che il verbale di sopralluogo non fosse stato prodotto nel giudizio.

La Cassazione richiama però il valore probatorio degli atti redatti dal pubblico ufficiale: quanto da questi direttamente constatato e attestato è assistito da particolare forza probatoria e può essere superato solo attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni.

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