Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Perugia Sara Fioroni, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare, limitatamente al credito azionato da una società veicolo con atto di intervento del 13 maggio 2025, accogliendo le tesi difensive sostenute dall’avvocato Daniele Fantini del foro di Perugia, difensore del debitore esecutato: la risoluzione del contratto è prerogativa della banca che ha concesso il mutuo.
La vicenda nasce da un mutuo fondiario stipulato il 24 luglio 2008 davanti al notaio, per un importo di 350.000 euro, con ammortamento in 25 anni mediante 300 mensilità posticipate al tasso annuo nominale variabile. A garanzia delle obbligazioni assunte, il mutuatario concedeva ipoteca volontaria per complessivi 700.000 euro su alcuni immobili di sua esclusiva proprietà a Perugia.
All’atto partecipavano, in qualità di fideiussori solidali, due garanti che rinunciavano espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alla preventiva escussione dei beni dati in garanzia, esonerando la banca dal proporre le proprie istanze contro il debitore principale e rinunciando ai diritti previsti dal codice civile.
Nel corso degli anni, l’istituto di credito originario — Banca delle Marche S.p.A. — ha mutato denominazione in Banca Adriatica S.p.A. e, in data 23 ottobre 2017, è stato fuso in UBI Banca S.p.A. Quest’ultima, con atto di fusione del 26 marzo 2021 è stata incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A., che è succeduta alle banche incorporate nei rapporti contrattuali, divenendo titolare dei crediti azionati.
Nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, la società veicolo ha acquistato a titolo oneroso e pro-soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A. taluni crediti, in forza di un contratto di cessione concluso in data 9 novembre 2021 con efficacia giuridica dal 15 novembre 2021. Dell’avvenuta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Parallelamente, con atto a rogito del notaio, la società di servicing ha acquistato da Intesa Sanpaolo S.p.A. tutte le passività e i rapporti giuridici relativi ai contratti di finanziamento e ai relativi contratti di garanzia. La società veicolo, con procura del 5 febbraio 2025, ha conferito mandato alla società di servicing di gestire e recuperare il credito, consentendole di porre in essere, in nome e per conto della medesima, tutti gli atti necessari o utili per la miglior realizzazione dell’incarico. A sua volta, la società di servicing ha conferito procura alla società di credit solutions, che ha agito nel procedimento in qualità di mandataria.
Secondo la ricostruzione fornita dalla società veicolo nel ricorso per intervento, il mutuatario si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, con 28 rate scadute e insolute dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2024. La creditrice notificava pertanto formale atto di precetto in data 2 aprile 2024 al mutuatario e a uno dei fideiussori, e in data 8 aprile 2024 all’altro fideiussore, per la complessiva somma di 51.783,66 euro (capitale, interessi corrispettivi e di mora, spese e oneri vari), oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, senza capitalizzazione e nei limiti del tasso soglia.
Tale precetto rimaneva infruttuoso. Con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 1 luglio 2024, la creditrice procedente sottoponeva ad esecuzione forzata per espropriazione gli immobili sopra descritti, incardinando la procedura esecutiva in epigrafe indicata.
Con raccomandata del 14-19 giugno 2024, la società veicolo comunicava al mutuatario la risoluzione del contratto di mutuo fondiario per inadempimento, con contestuale intimazione di pagamento del dovuto, oltre interessi, spese ed oneri accessori.
Successivamente, con ricorso per intervento depositato il 13 maggio 2025, la creditrice dichiarava che il credito vantato ammontava, alla data del 2 dicembre 2024, alla complessiva somma di 263.092,04 euro, di cui 234.347,50 euro per capitale residuo e rate scadute e insolute al 30 ottobre 2024, 4.781,80 euro per interessi di mora e 23.962,74 euro per interessi corrispettivi, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi. Da tale importo venivano dedotti gli 51.783,66 euro già azionati con l’atto di precetto, con richiesta di intervento per la somma residuale di 211.308,38 euro, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 3 dicembre 2024 al saldo, senza capitalizzazione e nei limiti del tasso soglia.
La creditrice chiedeva inoltre di essere ammessa, con la prelazione ipotecaria, a partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili pignorati, e di essere autorizzata a beneficiare dell’applicazione dell’art. 41 T.U.B., con disposizione nell’ordinanza di vendita del termine entro il quale l’aggiudicatario versi direttamente alla cessionaria del credito la parte del prezzo.
L’opposizione proposta dal mutuatario, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Fantini, ha posto l’accento su molteplici profili di illegittimità dell’intervento.
La difesa del debitore ha preliminarmente rilevato che il creditore può decidere di agire in via esecutiva per il recupero delle sole rate scadute e non pagate, senza risolvere il contratto di mutuo, il quale — stipulato per atto pubblico notarile — costituisce di per sé titolo esecutivo per le obbligazioni di somme di denaro in esso contenute. Le singole rate scadute rappresentano un credito certo, liquido ed esigibile, e il creditore può notificare un atto di precetto limitatamente all’importo di tali rate, maggiorato degli interessi di mora pattuiti, mantenendo in vigore il contratto.
In caso di inadempimento significativo, il creditore può invece pretendere l’immediata restituzione dell’intero debito residuo, ma ciò presuppone la cessazione del beneficio del pagamento rateale per il debitore, ottenibile tramite la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, la società veicolo ha prima agito per le rate scadute (51.783,66 euro), poi — dopo aver asseritamente risolto il contratto con raccomandata del giugno 2024 — è intervenuta nella procedura esecutiva per il capitale residuo di 211.308,38 euro.
Secondo la difesa, tale intervento sarebbe inammissibile in quanto non è stata fornita la prova della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario, e dunque della maturazione della condizione necessaria per poter agire per il pagamento del capitale residuo. La relativa posta creditoria dovrebbe essere stralciata.
Nel merito, la difesa ha richiamato un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamando in particolare la sentenza della Cassazione n. 8579 del 29 marzo 2024, secondo cui “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario”.
Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto — garanzie reali e personali, accessori e azioni dirette all’adempimento della prestazione — ma non le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto, tra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
La difesa ha inoltre richiamato la sentenza del Tribunale di Perugia n. 159 del 4 febbraio 2025 (dott.ssa Sara Fioroni), che al punto 1.1 ha statuito: “«Il cessionario della posizione creditoria acquista soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione; di contro, non gli sono trasferite le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”.
Ulteriore richiamo è stato fatto alla più recente pronuncia della Cassazione n. 403 dell’8 gennaio 2026, che ha ribadito il medesimo principio.
Secondo la difesa, le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999 si configurano per loro natura come cessioni di crediti e non di contratti. La società veicolo acquista i crediti e i diritti accessori volti alla loro realizzazione, ma non subentra nell’intera posizione contrattuale della banca cedente. Di conseguenza, alla società di cartolarizzazione sono preclusi i rimedi che attengono alla fonte negoziale del credito e all’essenza del contratto originario: la società cessionaria non ha la legittimazione a dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo da cui tale credito origina, facoltà che rimane in capo al cedente.
La difesa ha richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, evidenziando gravi motivi in termini di fumus boni iuris e periculum in mora. In particolare, ha rappresentato che a giugno 2026 era fissata l’udienza per l’autorizzazione alla vendita e che, considerando l’elevato importo del credito azionato, sussisteva il rischio di insolvenza della controparte. L’art. 3, comma 2, della legge 130/1999 prevede infatti che i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni, e su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. Nel caso in cui l’opposizione fosse stata accolta dopo la vendita del bene pignorato, l’opponente avrebbe visto vanificata ogni azione risarcitoria, potendo rivalersi soltanto nei limiti del capitale sociale — pari a soli 10.000 euro — senza poter aggredire il relativo patrimonio.
La difesa del debitore ha ulteriormente argomentato l’inammissibilità dell’intervento, evidenziando una serie di profili di criticità.
Dal raffronto tra la comunicazione di risoluzione del 29 maggio 2024 e la dichiarazione di cessione rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24 febbraio 2025, emergerebbe una discrasia identificativa radicale: la comunicazione di risoluzione identificherebbe il soggetto destinatario attraverso un codice, mentre la dichiarazione di cessione identificherebbe il debitore ceduto con un altro codice. Si tratterebbe di codici diversi e non riconducibili l’uno all’altro, con la conseguenza che non sarebbe possibile affermare con certezza che la risoluzione dichiarata e la posizione ceduta coincidano.
La difesa ha poi posto l’accento sulla costruzione giuridica su cui si regge l’intera pretesa esecutiva. Secondo la narrativa avversaria, l’operazione attuata il 9 novembre 2021 con efficacia dal 15 novembre 2021 avrebbe determinato il seguente assetto: da un lato, la cessione del diritto di credito pecuniario dalla banca alla società veicolo nell’ambito della cartolarizzazione; dall’altro, la cessione del rapporto giuridico relativo al contratto di finanziamento dalla banca alla società di servicing ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
Tale architettura sarebbe affetta da vizi distinti e autonomamente decisivi. La difesa ha osservato che la società di servicing, pur non essendo titolare del diritto di credito, avrebbe dichiarato la risoluzione del contratto, ma tale dichiarazione sarebbe comunque inefficace per carenza di interesse: l’art. 1456 c.c. richiede che la risoluzione sia dichiarata dalla “parte interessata”, cioè dal soggetto che subisce l’inadempimento relativo alla prestazione principale. Non essendo la società di servicing titolare del diritto di credito, essa non potrebbe essere considerata “parte interessata” e quindi legittimata a richiedere la risoluzione in proprio.
La costruzione avversaria si troverebbe dunque in una contraddizione insolubile: il soggetto che ha dichiarato la risoluzione non è il titolare del credito rimasto inadempiuto; il soggetto titolare del credito inadempiuto non aveva il potere di risolvere il contratto, in quanto cessionario del solo credito e non del rapporto contrattuale.
La difesa ha inoltre rilevato che l’intera architettura documentale offerta dalla controparte si regge sostanzialmente sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 novembre 2021. Tale pubblicazione non sarebbe prova sufficiente, non soltanto per la genericità dei contenuti e delle categorie identificative dei rapporti giuridici asseritamente ceduti, ma anche perché al suo interno sarebbero contemplate plurime cessioni in blocco tra le stesse parti, senza che risulti chiaro né certo in quale di esse sarebbe ricompresa la cessione del contratto di finanziamento del mutuatario. La creditrice avrebbe dovuto produrre il contratto di cessione ex art. 58 T.U.B. da Intesa Sanpaolo alla società di servicing, contenente la lista analitica dei rapporti giuridici ceduti, al fine di dissolvere ogni dubbio sull’inclusione del rapporto di finanziamento.
Da ultimo, la difesa ha evidenziato che la pretesa azionata con il ricorso per intervento sarebbe infondata e inammissibile in quanto difetterebbe un valido atto idoneo a rendere esigibile l’intero capitale residuo. Dal raffronto tra i documenti prodotti dalla stessa creditrice emergerebbe una insanabile divergenza: la comunicazione del 29 maggio 2024 dichiarerebbe la risoluzione del contratto di finanziamento ma indicherebbe come dovuta la somma di 59.114,61 euro, espressamente ricondotta alle obbligazioni “così come previsto dal piano di ammortamento del contratto di mutuo”. Il ricorso per intervento del 9 maggio 2025 azionerebbe invece un credito radicalmente diverso, pari a 211.308,38 euro.
La comunicazione di risoluzione non conterrebbe alcuna richiesta del capitale residuo complessivo, ma si limiterebbe ad intimare il pagamento di somme corrispondenti a rate arretrate. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione per clausola risolutiva espressa si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale dichiarazione debba contenere una chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di risolvere il contratto e che solo all’esito di tale dichiarazione si produca la decadenza del debitore moroso dal beneficio del termine per il pagamento delle somme a scadere.
Nel caso di specie, la comunicazione del 29 maggio 2024 presenterebbe un contenuto del tutto incompatibile con l’esercizio consapevole e compiuto dell’effetto acceleratorio: essa intimerebbe il pagamento di 59.114,61 euro, qualificandolo come importo previsto dal piano di ammortamento del contratto di mutuo, evocando dunque la permanenza del piano di ammortamento, che è per definizione il meccanismo contrattuale che la risoluzione avrebbe dovuto caducare. La risoluzione di un contratto di mutuo, in quanto contratto di durata, non opera retroattivamente: le rate già scadute restano dovute e non sono travolte dalla risoluzione; tuttavia, dalla data di efficacia della risoluzione, viene meno il piano di ammortamento e diviene immediatamente esigibile il solo capitale residuo, al netto degli interessi corrispettivi ancora a scadere.
Affinché la risoluzione dispieghi l’effetto acceleratorio e giustifichi la pretesa all’intero residuo, sarebbe necessario che la dichiarazione con cui essa è esercitata contenga una chiara e univoca intimazione del residuo capitale: solo in tal modo il debitore sarebbe posto nella condizione di conoscere l’entità dell’obbligazione restitutoria che viene immediatamente a gravare su di lui per effetto dello scioglimento del contratto.
Il giudice, esaminati gli atti e le memorie difensive, ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare limitatamente al credito azionato con l’atto di intervento del 13 maggio 2025.
In particolare, il Giudice ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità — Cass. n. 17727/2018, Cass. n. 8579/2024 e, più di recente, Cass. n. 403/2026 — secondo cui “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”.
Il giudice ha quindi ritenuto che la società veicolo, essendo cessionaria del solo credito derivante dal rapporto di mutuo e non anche del contratto, non abbia la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. o di richiederla giudizialmente ex art. 1453 c.c., con la conseguenza che tale facoltà non avrebbe potuto essere trasmessa alla mandataria. La comunicazione di risoluzione inviata dalla mandataria sarebbe pertanto priva di titolo, non avendo la stessa acquisito la titolarità del potere potestativo di dichiarare la risoluzione del contratto di mutuo.
Il giudice ha inoltre evidenziato la particolarità della scissione verificatasi nel caso di specie tra la titolarità del credito (in capo alla società veicolo) e la titolarità del rapporto contrattuale (in capo alla società di servicing), per effetto di due distinte operazioni poste in essere con la medesima cedente. In tale contesto, la comunicazione di risoluzione inviata dalla società di servicing in proprio, quale cessionaria del rapporto contrattuale, sarebbe priva di effetti giuridici utili, difettando un concreto interesse alla risoluzione. Poiché la risoluzione del contratto mira a sciogliere un vincolo sinallagmatico per liberarsi da un obbligo o a reagire alla mancata ricezione di una prestazione spettante, la società di servicing, non essendo titolare della pretesa creditoria e quindi del diritto a ricevere la prestazione, non sarebbe legittimata a richiedere la risoluzione del contratto di mutuo in proprio, perché non subisce alcun danno dall’inadempimento della prestazione principale.
Ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo di contestazione, stante il carattere preliminare dell’eccezione attinente alla legittimazione sostanziale ad intervenire.
Il giudice ha pertanto sospeso la procedura esecutiva immobiliare, limitatamente al credito azionato con l’atto di intervento del 13 maggio 2025, condannando la parte opposta a rifondere in favore del difensore della parte opponente.
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