il modulo TFR3 e il codice T3 in


In breve

  • Adesione automatica dal 1° luglio 2026: chi, alla prima esperienza di lavoro dipendente, viene assunto nel settore privato aderisce automaticamente alla previdenza complementare (articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, modificato dalla legge di Bilancio 2026).
  • 60 giorni per scegliere: dalla data di assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica scegliendo un altro fondo oppure il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se il datore di lavoro vi è obbligato). Senza una scelta l’adesione resta, con investimento in un percorso life-cycle.
  • Il modulo TFR3: adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, serve al lavoratore per le sue scelte e al datore di lavoro per attestare l’informativa, raccogliere le dichiarazioni e conservarle.
  • Uniemens: dalla competenza luglio 2026, per le scelte esplicite fatte con il TFR3, in <TipoScelta> si indica il nuovo valore T3 (messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026). Chi ha già inviato i flussi può indicare in <DataScelta> una data anteriore alla mensilità corrente.
  • Chi non è alla prima assunzione: l’automatismo scatta solo se ha ancora in essere un fondo alimentato dal TFR, e in quel caso non può lasciare il TFR in azienda. Gli altri tengono il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria, salvo scelta di aderire.
  • Esclusi: lavoratori domestici e contratti a termine inferiori a 60 giorni; se il rapporto cessa prima dei 60 giorni l’adesione non produce effetti.
  • TFR dei primi 60 giorni al Fondo di Tesoreria: se il lavoratore sceglie di tenere il TFR in azienda e il datore di lavoro è obbligato al Fondo, le quote arretrate si versano senza sanzioni, con la causale CF05, entro il mese successivo alla scelta (messaggio INPS n. 2325 del 2026).

Dal 1° luglio 2026 per il TFR dei neoassunti la regola si è rovesciata. Fino al 30 giugno il nuovo assunto aveva sei mesi per scegliere e, se non diceva nulla, il TFR andava al fondo pensione per silenzio-assenso. Ora chi è assunto nel settore privato alla prima esperienza di lavoro dipendente è iscritto a un fondo dal giorno dell’assunzione e ha 60 giorni per cambiare strada.

Il 29 settembre 2026 sono arrivati nuovi tasselli operativi: il messaggio INPS n. 3021 dà conto del decreto interministeriale che adotta il modulo TFR3 e introduce in Uniemens il valore T3 per le scelte fatte con il nuovo modulo. Ecco regole, scadenze e adempimenti per lavoratori e datori di lavoro.

Chi è interessato

La nuova disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, cioè alla prima esperienza di lavoro dipendente in qualsiasi settore, con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 (articolo 1, commi 204 e 205, della legge n. 199 del 2025). Le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 ne precisano i confini:

  • sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi ultimi con una disciplina propria;
  • il meccanismo non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima dei 60 giorni;
  • per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 restano le regole precedenti, con il modulo TFR2 e il conferimento tacito dopo sei mesi senza scelta;
  • chi non è alla prima assunzione ha regole proprie, che vediamo più avanti.

Come funziona l’adesione automatica

Il lavoratore di prima assunzione aderisce, dal giorno dell’assunzione, alla forma pensionistica individuata con questo ordine:

  1. Il fondo dei contratti collettivi
    La forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche aziendali.
  2. Se le forme sono più d’una
    Quella indicata dall’accordo aziendale o, in mancanza, quella con il maggior numero di iscritti in azienda.
  3. Se non ci sono accordi collettivi
    La forma pensionistica residuale individuata con il decreto ministeriale n. 85 del 2020, cioè il fondo Cometa. Qui va l’intero TFR: mancando accordi collettivi, non sono dovuti contributi del lavoratore né del datore di lavoro.

Al fondo va il TFR maturando per intero: una misura diversa dal 100% è possibile solo se la prevede l’accordo o il contratto collettivo di riferimento. Insieme al TFR vanno i contributi del lavoratore e del datore di lavoro nella misura fissata dai contratti collettivi. Chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026, può escludere il proprio contributo entro i 60 giorni, ma il TFR va comunque al fondo.

Senza una scelta diversa, TFR e contributi dell’adesione automatica sono investiti in un percorso life-cycle, con un rischio che si riduce con l’avvicinarsi della pensione (articolo 8, comma 9, e istruzioni COVIP del 23 giugno 2026). Dopo l’adesione il lavoratore può scegliere un altro comparto secondo le regole del fondo. Ne parliamo in Life cycle e adesione automatica: cosa cambia dal 1° luglio 2026.

I versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione. Se il contratto collettivo esclude i contributi durante il periodo di prova, il TFR è comunque dovuto al fondo dal giorno dell’assunzione, mentre i contributi partono dopo il superamento della prova.

Esempio. Sara è assunta il 15 ottobre 2026 a tempo indeterminato: è il suo primo impiego da dipendente.

I 60 giorni per scegliere scadono il 14 dicembre 2026.

Se non fa nulla, i versamenti al fondo partono da gennaio 2027 e comprendono il TFR dal 15 ottobre e i contributi dovuti secondo il contratto collettivo.

Se entro il 14 dicembre sceglie di tenere il TFR in azienda, la scelta vale dall’assunzione: il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile o va al Fondo di Tesoreria.

Le scelte del lavoratore entro 60 giorni

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere un’altra destinazione del TFR (articolo 8, comma 7-quater). La scelta si fa per iscritto con il modulo TFR3, che deve arrivare al datore di lavoro entro il termine: ha effetto dalla data di assunzione e il termine non si ferma per le sospensioni del lavoro, come malattia o aspettativa. Le opzioni della Sezione 1 del modulo sono queste.

Opzione Cosa succede
A. Conferire il TFR al fondo dell’adesione automatica Il TFR va alla forma individuata con l’adesione automatica, per intero o nella diversa misura prevista dal contratto collettivo, con i contributi contrattuali. La quota non conferita resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria
B. Escludere il proprio contributo Solo con una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale: il lavoratore non versa il suo contributo, ma il TFR va comunque al fondo. Se il contratto collettivo subordina il contributo del datore di lavoro a quello del lavoratore, si perde anche il contributo del datore
C. Scegliere un’altra forma pensionistica Il TFR va alla forma indicata dal lavoratore, a cui è già iscritto o si iscrive, per intero o nella diversa misura prevista dal contratto collettivo. Il contributo del datore di lavoro spetta solo se e nella misura prevista dal contratto collettivo. La quota non conferita resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria
D. Non conferire il TFR Il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile o va al Fondo di Tesoreria. La scelta si può cambiare in qualsiasi momento, decidendo di versare il TFR a un fondo
Nessuna scelta Resta l’adesione automatica

Il TFR versato a un fondo non torna indietro

Il TFR lasciato in azienda si può destinare a un fondo in qualsiasi momento. Il contrario no: il TFR versato a un fondo non torna in azienda e chi, cambiando lavoro, ha ancora una posizione aperta alimentata dal TFR deve destinare a una forma pensionistica anche il TFR del nuovo rapporto. Il vincolo cade solo se la posizione è stata riscattata per intero. Per questo i 60 giorni contano: sono l’unico momento in cui il neoassunto può rinunciare con effetto dall’assunzione.

Chi non è alla prima assunzione

Per chi ha già lavorato come dipendente ed è assunto dal 1° luglio 2026 conta la posizione previdenziale pregressa (articolo 8, comma 9-bis). Il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione del lavoratore, e il modulo TFR3 serve anche a questo.

Situazione Cosa succede
Nessuna adesione in essere con il TFR L’adesione automatica non scatta: il TFR resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria, salvo che il lavoratore scelga di aderire a un fondo. Secondo le Direttive COVIP è così anche per chi ha riscattato per intero la posizione del rapporto precedente o versa al fondo solo contributi
Adesione in essere con il TFR, anche parziale Si applica l’adesione automatica: entro 60 giorni il lavoratore sceglie a quale forma destinare il TFR, quella dell’adesione automatica o un’altra, ma non può lasciarlo in azienda. Se non sceglie, TFR e contributi vanno alla forma dell’adesione automatica. Per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993, se gli accordi non prevedono la destinazione del TFR, la quota da conferire non può essere inferiore al 50%

Il modulo TFR3

Il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, del 4 settembre 2026 aggiorna la modulistica del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, che aveva istituito i modelli TFR1 e TFR2, e adotta il nuovo modulo TFR3 (Allegato A) per i lavoratori assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il modulo contiene (articolo 2 del decreto):

  • l’attestazione dell’informativa data dal datore di lavoro (articolo 8, comma 8);
  • le opzioni del lavoratore di prima assunzione (articolo 8, comma 7-quater);
  • le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa di chi non è alla prima assunzione (articolo 8, comma 9-bis);
  • le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica.

Prima della firma il datore di lavoro informa il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica dell’adesione automatica, sul funzionamento del meccanismo, sulle facoltà esercitabili entro 60 giorni e sulle opzioni per il TFR. Poi conserva la dichiarazione e ne consegna copia al lavoratore (articolo 2, comma 3). Per l’INPS il TFR3 è lo strumento con cui il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione previsti dall’articolo 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis; il decreto precisa che restano fermi gli obblighi informativi dei commi 8 e 9-bis (articolo 2, comma 4): il modulo attesta l’informativa, non la sostituisce.

Il modulo sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro: dalla data che il Ministero renderà nota potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro, con modalità tecniche fissate da un decreto direttoriale. Il decreto dispone anche la propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il testo è sul sito del Ministero: decreto interministeriale del 4 settembre 2026.

Avete usato il modulo provvisorio?

In attesa del decreto il Ministero del lavoro aveva messo a disposizione un modulo provvisorio. Il decreto non prevede di ripetere le scelte: quelle fatte per iscritto e arrivate al datore di lavoro entro i 60 giorni restano efficaci. Per prudenza conviene verificare che le dichiarazioni raccolte contengano le informazioni del TFR3 e, se manca qualcosa, completarle con il nuovo modulo, confermando la scelta già fatta e la sua data: la nuova firma non riapre i 60 giorni.