Finanziamenti in pool e scientia decotionis nella revocatoria


La Prima Sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 24669 del 17 agosto 2026, nell’ambito di un’azione di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, si è espressa in materia di legittimazione passiva della banca capofila nei finanziamenti in pool, e sulla prova della scientia decoctionis.

La controversia trae origine dall’azione di revocatoria fallimentare ex art. 67, c. 2 L.F. promossa da la procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di la banca capofila e degli altri istituti di credito partecipanti al pool, per la revoca delle rimesse eseguite dalla società finanziata.

Invero, la Corte d’Appello accoglieva la domanda della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della sola capofila, ritenendola unica destinataria dei versamenti ed affermando la sussistenza della scientia decoctionis in capo agli enti creditizi. Dunque, a fronte della sentenza di secondo grado, la banca capofila e le banche partecipanti proponevano ricorso per cassazione dolendosi dell’individuazione della legittimazione passiva e del difetto motivazionale in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza.

La Suprema Corte – confermando la legittimazione esclusiva dell’organo erogante – ha rigettato le censure sulla titolarità passiva dell’azione, evidenziando che il ruolo della banca capofila dipende dall’assetto negoziale pattuito.

In relazione alla struttura del contratto ed alla legittimazione passiva dell’azione restitutoria, la decisione precisa infatti che nei contratti di finanziamento bancario in pool spetta all’autonomia negoziale attribuire rilevanza esterna alla posizione della banca erogante capofila, rendendola l’unica interlocutrice diretta del soggetto finanziato.

Conseguentemente, i pagamenti eseguiti in forza di contratti di finanziamenti in pool risultano imputabili alla sola capofila, che costituisce l’unica legittimata passiva dell’azione di revocatoria fallimentare esercitata dalla procedura.

Diversamente, in relazione all’accertamento del fattore soggettivo circa la conoscibilità dello stato d’insolvenza (scientia decotionis), il Giudice di legittimità ha ritenuto fondate le doglianze sull’invalidità della motivazione per violazione del minimo costituzionale (Cass. Sez. U., n. 8053/2014).

In particolare, le criticità motivazionali riscontrate sulla prova della scientia decoctionis si articolano nei seguenti profili:

  • l’illegittima sovrapposizione dell’accertamento dello stato di insolvenza svolto in altri giudizi dedicati a diverse società del medesimo gruppo: in particolare, la Corte d’Appello aveva giustificato la retrodatazione della conoscenza dello stato di insolvenza richiamando le proprie precedenti decisioni rese in distinti giudizi aventi ad oggetto altre società del medesimo gruppo societario, ponendosi di fatto uno scrupolo di uniformità delle proprie decisioni, ma non con riguardo alla soluzione delle questioni giuridiche (consentito e auspicato dall’art. 118 disp. att. c.p.c.), ma a fini probatori, ovverosia allo scopo di giustificare un determinato esito dell’accertamento di un fatto rilevante per la decisione della lite
  • la contraddittorietà temporale nel calcolo della conoscibilità delle relazioni trimestrali di gruppo, risultate ufficialmente note solo dopo l’esecuzione dei pagamenti: in particolare, la Suprema Corte ha ravvisato un’insuperabile contraddittorietà temporale nell’aver posto a fondamento della conoscenza della crisi la quarta relazione trimestrale di gruppo, giacché tale documento è divenuto conoscibile solo in epoca successiva all’esecuzione dei pagamenti oggetto di azione revocatoria
  • il difetto di motivazione nell’estensione presuntiva della conoscenza della crisi tra gli istituti di credito e la banca capofila, incorrendo nel divieto di praesumptio de praesumpto: il giudice può utilizzare la conoscenza provata in capo a una banca partecipante come fatto noto per risalire, in via presuntiva, alla conoscenza della capofila; tuttavia, un simile passaggio logico richiede un percorso argomentativo rigoroso, puntuale e del tutto privo di salti deduttivi. La Corte d’Appello ha invece sovrapposto le diverse posizioni soggettive, dando per scontata la trasmissione delle informazioni tra gli enti creditizi senza esplicitare il concreto meccanismo di circolazione delle notizie; con ciò, fondando una congettura su un’altra semplice presunzione, anziché su un fatto noto e provato
  • l’inidoneità degli obblighi informativi contrattuali a dimostrare l’effettivo adempimento spontaneo, prima che la crisi fosse percepibile all’esterno: la sentenza impugnata ha attribuito un peso decisivo alla presenza nel contratto di mutuo di clausole che imponevano alla società finanziata ampi e pressanti obblighi di informazione, i quali, secondo la tesi del giudice di merito, avrebbero consentito alla banca capofila di essere costantemente aggiornata sull’andamento economico e finanziario dell’impresa; per la S.C. tuttavia l‘esistenza di un dovere contrattuale di informazione in capo al debitore non equivale alla dimostrazione del suo effettivo e spontaneo adempimento. In particolare, la sentenza d’appello ha dato implicitamente per scontato che gli amministratori della società in crisi avessero notiziato tempestivamente l’istituto di credito delle proprie difficoltà, prima ancora che queste divenissero percepibili all’esterno: ma in assenza di riscontri concreti sull’effettivo flusso informativo avvenuto prima dei pagamenti, l’esistenza della sola clausola contrattuale non può dimostrare di per sé la scientia decoctionis
  • l’illogicità nell’utilizzazione dell’emissione di un prestito obbligazionario quale indizio di conoscenza dell’insolvenza da parte del ceto bancario: nel caso di specie, i proventi di tale operazione non furono impiegati dall’impresa per ridurre l’esposizione verso il ceto bancario, bensì per finanziare un’acquisizione societaria. La Cassazione vi ravvisa una  contraddittorietà logica nella valorizzazione di questo elemento da parte del giudice di merito, quale prova della scientia decotionis: se le banche fossero state già consapevoli del grave stato di insolvenza del cliente, infatti, avrebbero avuto tutto l’interesse a pretendere l’impiego delle nuove risorse per azzerare o ridurre i propri crediti a rischio; sarebbe risultato, semmai, sintomatico di una conoscenza privilegiata della crisi, il fatto che gli istituti avessero destinato il denaro raccolto presso ignari risparmiatori al rientro delle proprie posizioni debitorie: in sostanza, il fatto che le risorse siano state invece destinate all’operazione industriale dimostra l’illogicità di considerare tale circostanza come indice di una consapevolezza dello stato di crisi da parte del ceto bancario.

Conseguentemente, la Corte ha chiarito che l’accertamento presuntivo della scientia decoctionis nell’azione di revocatoria fallimentare deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. riferibili al momento dei pagamenti; ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame della prova sulla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca capofila.


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